Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La riforma delle banche di credito cooperativo (di Guido Bonfante)


SOMMARIO:

1. Una premessa - 2. I punti salienti della riforma - 3. I punti di forza e le criticità del decreto n. 18/2016 - Post scriptum


1. Una premessa

Non vi è dubbio che in presenza di crisi dei mercati i giuristi non abbiano la bacchetta magica per superare queste difficoltà per la ovvia ragione che le crisi non nascono, per lo più, da regole giuridiche sbagliate. È altrettanto certo peraltro che un’adeguata legislazione in campo economico può evitare in parte le conseguenze più gravi o aiutare a uscire dalla recessione più velocemente. Di questo lo Stato ne è consapevole e in questi ultimi anni ha affannosamente cercato di intervenire “bombardando” a tappeto le aree di crisi con una serie di interventi legislativi continui e massicci sui terreni che riteneva impedissero la ripresa economica. Si sa però che i bombardamenti a tappeto spesso colpiscono obiettivi sbagliati e necessitano di continui successivi interventi più mirati. La vicenda infinita della riforma fallimentare iniziata nel 2005 e che è ancora lontana – forse – da una sua conclusione, ne è la prova non unica, ma forse più evidente. Ma in questa prospettiva di intervento non sono mancate continue incursioni anche sul terreno societario (penso ad esempio alla disciplina sulle start up), oltre che in campo finanziario e creditizio (ad esempio la riforma delle Banche Popolari). E non vi è dubbio che in questo ambito l’intervento sul terreno creditizio e finanziario, oltre che quello sul diritto concorsuale, siano, fra gli obiettivi mirati al superamento della crisi, i più rilevanti. Anche in questi casi devo però dire che il “bombardamento” a tappeto, oltre a colpire correttamente i “germi” della crisi, temo abbia colpito anche parti non infette o comunque obiettivi sbagliati. E così non spetta a me parlare della riforma Rordorf sul fallimento, ma salvo revirement nelle norme di attuazione, mi chiedo come essa potrà essere attuata con successo dal momento che attribuisce ai giudici fallimentari maggiori competenze sul presupposto di un rafforzamento dell’organico che allo stato sembra poco realistico. Quanto al settore creditizio gli interventi più eclatanti e comunque rilevanti oggetto di questo convegno riguardano soprattutto il c.d. bail in e più in generale le crisi bancarie e il tema delle sofferenze dei crediti bancari su cui si soffermeranno i successivi relatori. Nell’ambito di questi ultimi temi [continua ..]


2. I punti salienti della riforma

L’obiettivo che si prefiggeva la riforma era quello di trovare uno strumento che per un verso fosse in grado di garantire il mercato nei confronti delle obbligazioni delle singole banche di credito e per altro verso potesse essere funzionale ai fini dell’aggregazione delle singole realtà in organismi di maggiore consistenza patrimoniale in grado di meglio reggere le sfide del mercato. La soluzione che è stata prospettata è quella della creazione di un gruppo in forma spa avente un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro a cui aderiscono le singole banche di credito cooperativo che ne detengono la maggioranza del capitale e dove l’adesione al gruppo è condizione essenziale per l’esercizio dell’attività bancaria in forma di BCC. Conseguentemente la BCC che non volesse aderire non avrà l’autorizza­zione a svolgere attività bancaria e dovrà quindi essere liquidata. In alternativa avrà la possibilità di trasformarsi in spa (non più in banca popolare), ma in tal caso dovrà devolvere il proprio patrimonio effettivo ai fondi mutualistici. A meno che, va aggiunto, la BCC in questione abbia un patrimonio netto di almeno duecento milioni di euro: in tal caso la trasformazione in spa potrà avvenire versando al fisco il 20% del valore delle riserve con conseguente affrancamento delle riserve indivisibili. Una volta aderito al gruppo è vietato il recesso, ma è possibile l’esclusione con le conseguenze sopra descritte a valere anche per i casi di scissione o cessione dei rapporti giuridici in blocco da cui risulta una spa. Quanto ai poteri della capogruppo spa essi sono estremamente ampi ed incisivi. In particolare, fra l’altro, la capogruppo potrà: a) stabilire gli indirizzi strategici del gruppo e quindi delle banche aderenti; b) controllare l’attività delle singole banche e influire sulla stessa; c) in casi motivati ed eccezionali opporsi alla nomina di amministratori o revocare o nominare uno o più componenti dell’organo amministrativo e di controllo; d) stabilire i criteri di ammissione. Al di là dei poteri direttivi e di controllo, la capogruppo dovrà altresì garantire in solido con le banche aderenti, le obbligazioni proprie e delle singole BCC il che dovrebbe offrire al mercato una adeguata tutela in particolare contro le insolvenze [continua ..]


3. I punti di forza e le criticità del decreto n. 18/2016

Il punto di forza di questa riforma è presto detto: attraverso il gruppo si crea una sorta di consorzio cooperativo in forma di spa, una specie di superbanca che di fatto interferisce nella gestione delle singole BCC, garantendo indirizzi strategici uniformi. Nello stesso tempo si crea una struttura che nel suo complesso è in grado di far fronte alle obbligazioni del gruppo e dei suoi aderenti. Il che obiettivamente non è poco. Ma non è neppure poca cosa il prezzo che si paga in tema di indipendenza delle singole BCC che sono asservite alle scelte obbligate della capogruppo e non possono neppure recedere. E infatti la capogruppo decide le strategie, influenza le politiche della singola banca, può opporsi alla nomina di amministratori e controllori, li può revocare, nominare, attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari delle singole BCC può derogare al principio dell’art. 2542 c.c. secondo cui la maggioranza deve essere fatta da soci. Non solo, ma la capogruppo può svolgere attività bancaria, al limite concorrenziale, e determinare così le sorti di singole BCC. Su questa strada, se non si attenua il potere della capogruppo, finisce la Banca del territorio. In altre parole quello che è in gioco con questo provvedimento è l’esistenza della cooperazione di credito atteso che una BCC ancorché abbia più di 200 milioni di patrimonio e non voglia aderire al gruppo non può restare da sola (come dovrebbe poter essere visto che è in grado di garantire il mercato), ma deve trasformarsi in spa e non più in Banca Popolare. Ma vi è di peggio: nel trasformarsi in spa, paga il 20% sulle riserve e non sul patrimonio effettivo e le riserve vengono affrancate a vantaggio dei soci. Niente di male che ci si possa trasformare, ma le riserve ante trasformazione devono restare indivisibili se non si vuole creare un precedente devastante per tutto il mondo cooperativo che sull’indivisibilità delle riserve ha fondato gran parte della sua credibilità. Forse è meglio ripensarci anche perché è probabilmente incostituzionale la differenza di trattamento con le altre realtà minori che se non aderiscono al gruppo e vengono escluse devono devolvere il patrimonio senza avere diverse alternative.


Post scriptum
Fascicolo 2 - 2016