Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Introduzione all'art. 2929-bis c.c. e al novellato art. 64 l. fall. (di Angelo Di Sapio)


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SOMMARIO:

1. L’orizzonte normativo degli artt. 2929-bis c.c. e 64, comma 2, l. fall. - 2. Il telaio degli artt. 2929-bis c.c. e 64 l. fall. - 3. Una chiosa pensosa - 4. Una proposta di contemperamento dell’interesse delle persone portatrici di handicap rispetto all’interesse del creditore - NOTE


1. L’orizzonte normativo degli artt. 2929-bis c.c. e 64, comma 2, l. fall.

L’incontro di oggi è all’insegna di una riflessione sugli artt. 2929-bis c.c. e 64, comma 2, l. fall., introdotti dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132. Queste due novità, in qualche misura, sembrerebbero ridisegnare i rapporti di bilanciamento e contemperamento tra l’interesse del creditore e l’interesse del debitore scontornando idee sino a oggi ben radicate [1]. Sui singoli aspetti di questi due articoli si soffermeranno i nostri relatori, verificandone le eventuali incongruenze. Dico incongruenze perché se, ad e­sempio, confrontiamo, da un lato, l’art. 2929-bis c.c. e l’art. 64, comma 2, l. fall. e, d’altro lato, l’art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui, «[a]l fine di agevolare la circolazione degli immobili [e dei mobili iscritti in pubblici registri] già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito», sono stati modificati gli artt. 561 e 563 c.c., verrebbe subito la tentazione di pensare a quel paese straordinario che è il paese del­l’incontrario. Ma mi devo fermare qui. Da parte mia vorrei provare a tratteggiare l’orizzonte normativo e il telaio degli artt. 2929-bis c.c. e 64, comma 2, l. fall. Questa mia introduzione è per certi versi necessaria per un convegno di studi che è stato pensato come una riflessione critica, epperò al contempo costruttiva, sul d.l. n. 83/2015. Un convegno, quindi, che non si pone l’obiettivo di sdoganare soluzioni buone per tutte le stagioni, tenuto peraltro conto che, al momento, non constano precedenti giurisprudenziali, i quali, immagino, non si faranno attendere [2]. L’approccio è dunque prospettico. Non dogmatico. È perciò che questa mia introduzione sarà un po’ più articolata delle classiche introduzioni a quei convegni in cui ognuno dei relatori, preso nella sua insularità [3], analizza al microscopio singoli aspetti specifici di disciplina. Perché questo nostro convegno – e, aggiungerei, non solo questo convegno – è nato con uno spirito dialettico. Uno spirito del quale vuole nutrirsi. Cominciamo con l’orizzonte normativo. Negli ultimi anni sono germogliati una serie di nuovi modelli giuridici ed [continua ..]


2. Il telaio degli artt. 2929-bis c.c. e 64 l. fall.

Vediamo adesso il telaio su cui è montata la tela degli artt. 2929-bis c.c. e 64 l. fall. Ho parlato di telaio, analizziamo pertanto quattro possibili assi. 2.1. La voluntas legis La prima asse è data dagli obiettivi che il legislatore ha declamato voler perseguire. Nell’interpretazione della legge occorre guardare non solo a ciò che il legislatore ci ha voluto dire, ma anche a ciò che il legislatore ha voluto perseguire, quindi a ciò che ci ha voluto dare. Mi riferisco a quella che gli studiosi più avvertiti chiamano voluntas legis, che è un mondo diverso dalla ratio legis, la cui ricostruzione, in chiave sistematica, spetta alla giurisprudenza e agli interpreti e, passo dopo passo, verrà fuori nel corso dei lavori di oggi. Il legislatore del 2015 è stato esplicito con riferimento all’art. 2929-bis c.c. Le scelte di policy dell’introduzione, in sede di conversione, dell’art. 64, com­ma 2, l. fall. sembrano limitrofe, pur nella differenza di disciplina. Lo voglio però dire immediatamente: penso che gli artt. 2929-bis c.c. e 64, comma 2, l. fall. non stanno l’uno all’altro come la tempera all’acquerello [7]. La relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 3201 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Renzi), in uno con il Ministro del­l’economia e delle finanze (Padoan) e con il Ministro della giustizia (Orlando) il 27 giugno 2015, da cui nasce il d.l. n. 83/2015, ci dice che con l’art. 2929-bis c.c. si è mirato a far conseguire due benefici: l’uno per il ceto creditorio, l’altro per l’amministrazione della giustizia. Per ordine. (i) Il beneficio per il ceto creditorio: «riduzione di tempi e costi necessari al realizzo coattivo del credito». L’art. 2929-bis c.c. introduce «una forma semplificata di azione esecutiva nell’interesse del creditore pregiudicato da alcuni tipi di atti dispositivi. Attualmente, il creditore pregiudicato da un atto revocabile deve promuovere un’azione revocatoria per rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza. È un’i­potesi tutt’altro che infrequente, posto che ogni anno vi è una sopravvenienza di circa [continua ..]


3. Una chiosa pensosa

Concludo con una chiosa pensosa. Ho cominciato il mio discorso portandovi dei dati e vorrei terminare questa mia introduzione allo stesso modo. Lo sappiamo, le risorse economiche pubbliche sono state per anni sempre meno destinate per scopi di solidarietà sociale. Sono prevalsi altri settori strategici, come la difesa e, appunto, l’economia. Ci dice il Censis, nel terzo numero del Diario della transizionedel 2014, che la spesa pubblica per le prestazioni di protezione sociale per la disabilità è di 437 euro pro-capite all’anno, importo di molto inferiore alla media europea (535 euro). È però fresca la notizia che, davanti a questi numeri, in Italia regaliamo – sì per bonus, eppure intanto li regaliamo – 500 euro, non 437 euro, dico 500 euro l’anno ai ragazzi che compiranno 18 anni nel 2016 da spendere in attività culturali (teatri, musei e concerti), così, giusto per far quadrare la legge di Stabilità 2015 ancòra una volta in deficit. Certo, a tutti i ragazzi che compiranno 18 anni nel 2016 … disabili compresi [119]. Ora, ammesso che in Italia la cultura sia solo quella delle opere del Bernini e non anche quella che sa governare e fronteggiare i bisogni dei più deboli, e ammesso che la democrazia sia principalmente una questione di numeri o addirittura una cifra [120], allora basterebbe prendere in mano proprio quei risultati Censis al 2014. Nel nostro Paese i disabili sono 4.100.000, pari al 6,7% della popolazione. Un trend in continua crescita: si stima che nel 2020 arriveranno a 4.800.000 (il 7,9% della popolazione) e raggiungeranno i 6.700.000 nel 2040, insomma il 10,7% della popolazione [121]. Ebbene. Se gli atti a titolo gratuito programmati per la cura e la protezione delle persone portatrici di handicap, in forza di una presunzione di frode, sono destinati a soccombere dinanzi all’interesse del credito e dell’economia, è allora evidente che, come accennavo all’inizio, nel nostro Paese l’ordine di graduazione dei bisogni e degli interessi non è più quello di prima.


4. Una proposta di contemperamento dell’interesse delle persone portatrici di handicap rispetto all’interesse del creditore

Mi piace guardare il pieno delle cose. Proviamo quindi a verificare insieme se c’è un possibile piano di contemperamento dell’interesse del creditore con l’interesse delle persone portatrici di handicap, testualmente ritenuto meritevole di tutela dall’art. 2645-ter c.c. [122]. Formulo una proposta interpretativa. L’art. 2929-bis c.c., come sappiamo, fa riferimento agli atti «a titolo gratuito». Ma non fermiamoci alla lettera codicistica, incagliandoci in ragionamenti tipici di una dogmatica ormai desueta. Dico questo anche perché, di là dalla girandola di incanalare, per sussunzione, le singole tipologie di atti nell’una o nell’altra categoria degli atti a titolo gratuito o a titolo oneroso, lo stesso linguaggio codicistico, e mica da oggi!, non sempre è sufficientemente registrato, come ci dimostra il combinato disposto degli artt. 809, comma 2 e 742, comma 1, da cui la qualificazione come «atti di liberalità» delle «spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia», che proprio liberalità non sono [123]. Ora, proviamo a sfruttare la feritoia aperta dall’art. 64 l. fall., ai sensi del quale sono esenti da inefficacia gli atti compiuti dal fallito «in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante». Tra questi atti possono rientrare le elargizioni a causa familiare o a causa di solidarietà. Deve chiaramente trattarsi di elargizioni adeguate allo scopo e proporzionate al patrimonio del debitore imprenditore, che, in buona sostanza, è quanto va da anni insegnandoci il Prof. Alberto Gianola a proposito della stessa configurabilità dei negozi a causa familiare dei quali tratterà nella sua relazione [124]. Non esistono solo le ragioni del credito. Esistono altresì ragioni di solidarietà. Il legislatore lo sa bene. Pure per questo motivo esenta le elargizioni in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità dall’inefficacia de iure da cui sono colpiti tutti gli altri atti a titolo gratuito compiuti nel biennio dalla dichiarazione di fallimento [125]. L’esercizio del credito ha sicuramente copertura costituzionale (art. 47 [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016