Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La gestione dei crediti nelle procedure concorsuali: realizzo atomistico, cessione in blocco, abbandono (di Giovanna Carla Dominici-Luciano M. Quattrochio)


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’acquisizione all’attivo - 3. Il programma di liquidazione - 4. Conclusioni


1. Premessa

La c.d. “Miniriforma” (d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con la legge 6 agosto 2015, n. 132) ha introdotto alcune norme volte a favorire l’efficienza e la celerità nelle procedure concorsuali. In particolare, come si avrà modo di illustrare, i termini per la liquidazione dell’attivo sono stati ridotti in maniera molto significativa: il curatore, non solo deve predisporre il programma di liquidazione in un intervallo di tempo piuttosto breve, ma deve individuare una “strategia di liquidazione” da realizzarsi in un periodo assai contenuto (due anni).


2. L’acquisizione all’attivo

L’acquisizione dei crediti, come degli altri beni del fallito, consegue automaticamente alla dichiarazione di fallimento. Infatti, l’art. 42, comma 1, l. fall., stabilisce che «La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento» (c.d. “spossessamento”). La ricognizione dei crediti avviene, invece, in sede di inventario. Infatti, a norma dell’art. 87, comma 1, l. fall., «Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’in­ventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute». Il successivo comma 3 aggiunge che «Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione» (c.d. “Interpello”). L’espressione “inventario”, sia pur diversamente utilizzata e definita in dottrina nel corso del tempo, indica «un complesso di atti che ha la funzione di accertare la composizione di un patrimonio» e «consiste nell’individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio è composto, e nell’elen­cazione di esse in un apposito documento, detto “processo verbale d’inven­tario” (o semplicemente “inventario”)» (CATTANEO). In particolare, l’art. 775 c.p.c. stabilisce che il processo verbale d’in­ven­tario deve – tra l’altro – contenere: • la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; • la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento; • l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante; • l’indicazione delle altre attività e [continua ..]


3. Il programma di liquidazione

3.1. I termini La “strategia di liquidazione” è disegnata dal curatore nel programma di liquidazione, disciplinato dall’art. 104-ter l. fall., il quale costituisce – come espressamente indicato dal comma 2 – «l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo». In particolare, l’art. 104-ter, comma 1, l. fall., prevede che il curatore debba predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario. Il d.l. n. 83/2015, conv. con la legge n. 132/2015, ha stabilito che il curatore deve dare corso all’adempimento «in ogni caso» non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, e che «Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore». Inoltre, sempre il cit. d.l. n. 83/2015 ha aggiunto al comma 2 dell’art. 1 la lett. f), stabilendo che il programma di liquidazione deve prevedere il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo. Il successivo comma 3, a sua volta modificato dal cit. d.l. n. 83/2015, prevede che «Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento»; e che «Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell’attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine». Al proposito vale ancora la pena di ricordare che lo stesso d.l. n. 83/2015 ha introdotto il comma 10, stabilendo che «Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore». 3.2. Il contenuto 3.2.1. La cessione d’azienda o di rami d’azienda In ordine al contenuto del programma di liquidazione, l’art. 104-ter, comma 2, lett. d), l. fall., prevede anzitutto che siano specificate «le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco». Inoltre, come precisato dal successivo art. 105, [continua ..]


4. Conclusioni
Fascicolo 2 - 2016