Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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I crediti nella disciplina contabile: principi codicistici e principi contabili internazionali (di Chiara Crovini)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Nuova disciplina codicistica - ESEMPIO 1 - ESEMPIO 2 - 3. Cenni alla disciplina contabile internazionale - Bibliografia


1. Introduzione

La direttiva 2013/34/UE ha abrogato la IV e la VII Direttiva in tema di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato. Il nostro legislatore ha recepito le nuove disposizioni con il d.lgs. 4 settembre 2015, n. 139, che ha dispiegato i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2016. Il Decreto ha introdotto significative modifiche negli schemi di bilancio, ha reso obbligatoria la predisposizione del rendiconto finanziario tra i prospetti contabili, ha inserito il nuovo art. 2435-ter c.c. sul bilancio delle micro-im­prese, ha modificato i criteri di redazione del bilancio e i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, una delle novità più rilevanti è stata l’introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per la valutazione dei crediti, debiti e titoli. Le modifiche al Codice Civile però, come stabilito dall’art. 12 del presente decreto, devono essere coordinate con opportune modifiche nei principi contabili. Ecco quindi che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato un nuovo processo di revisione dei principi contabili nazionali che presumibilmente dovrà terminare entro luglio 2016. I primi documenti revisionati sono per l’appunto l’OIC 15 (I crediti) e l’OIC 19 (I debiti). Tali principi sono stati pubblicati in bozza per la libera consultazione il 7 marzo 2016. La nuova versione dell’OIC 15 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema di attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. Rispetto alla versione precedente di giugno 2014, il nuovo principio ha dovuto anche predisporre delle sezioni per il [continua ..]


2. Nuova disciplina codicistica

2.1. Definizioni La bozza del nuovo principio contabile nazionale OIC 15 ha ampliato e arricchito i paragrafi inerenti le definizioni rispetto alla precedente versione di giugno 2014 (parr. 4-12) e ha inoltre riportato le definizioni tratte dai principi contabili internazionali, dal momento che l’art. 2426, comma 2 esplicitamente fa riferimento ad essi. E, in particolare: – il valore nominale di un credito è l’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere; – il tasso di interesse nominale di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito; – l’attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future. L’attualiz­zazione è prevista dall’art. 2426, comma 1, n. 8, laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del “fattore temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato; – il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito; – il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’am­mortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità; – il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o [continua ..]


ESEMPIO 1

Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione IL CASO Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all’ingrosso per € 1.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l’incasso dei crediti verso clienti grossisti a “90 giorni fine mese data fattura”. In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di € 250 e: 1a) senza prevedere l’applicazione di un tasso di interesse esplicito; 1b) con l’applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell’1% (senza attualizzazione); 1c) con l’applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell’1% (con attualizzazione). 1a) Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di € 1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Conseguentemente, il TIR dell’investimento sarebbe pari a zero. Tuttavia, ipotizzando un tasso di interesse di mercato semestrale posticipato pari al 3%, significativamente superiore al tasso interno di rendimento, il credito andrà iscritto per un valore pari a 929,28. Tale valore deriva dalla seguente equazione: 250 / (1,03)1 + 250 / (1,03)2 + 250 / (1,03)3 + 250 / (1,03)4 = 929,28 La tabella seguente fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.   Data Valore contabile del credito all’iniziodel periodo Interessi attivi impliciti calcolati al tassodi mercato Flussi finanziariin entrata Valore contabile del credito alla fine dell’esercizio   a b = a x 3% c d = a + b – [continua ..]


ESEMPIO 2

Finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione IL CASO Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di € 1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a € 15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassare posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0-31 dicembre 20X4). Il valore di iscrizione iniziale sarà quindi pari al valore nominale, maggiorato dei costi di transazione, cioè pari a € 1.015,00. Il secondo passaggio è rappresentato dal processo di attualizzazione, dal quale si trova il TIR del finanziamento. Pertanto il tasso interno di rendimento si trova con la seguente formula: 1.015 = 20/(1+ x)1 + 20/(1+ x)2 + 20/(1+ x)3 + 20/(1+ x)4 + 1.020/(1+ x)5 Da cui si trova che: TIR = x = 1,6847% In questo caso, il tasso interno di rendimento non si discosta significativamente dai tassi di mercato. La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.   Data Valorecontabile del credito all’inizio del periodo Interessiattivi calcolati al tasso di interesse effettivo Flussifinanziari in entrata Valore contabile del credito alla fine dell’esercizio   a b = a x 1,6847% c d = a+ b– c 20X0 1.015,00 17,10 20,00 1.012,10 20X1 1.012,10 17,05 20,00 1.009,15 20X2 1.009,15 17,00 20,00 1.006,15 20X3 1.006,15 16,95 20,00 1.003,10 20X4 1.003,10 16,90 1.020,00 0,00 Si ipotizza che il credito subisce una riduzione di valore alla fine dell’esercizio 20X3, poiché l’incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza deve essere decurtato del 40% per tener conto del rischio di insolvenza del debitore. Pertanto, in sede di redazione del bilancio alla chiusura dell’esercizio 20X3, si stima che nell’esercizio 20X4 saranno incassati interessi attivi per € 12 (anziché 20) e il rimborso del capitale a scadenza è pari a € 600 (anziché 1.000). Alla [continua ..]


3. Cenni alla disciplina contabile internazionale

I principi contabili internazionali IAS-IFRS non disciplinano in modo autonomo il trattamento contabile dei crediti, i quali non vengono nemmeno divisi secondo natura. Infatti rientrano nella definizione di Strumenti finanziari e il trattamento contabile viene disciplinato dallo IAS 32 (Strumenti finanziari) e IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione). I crediti afferiscono alla categoria dei Loans and Receivables per i quali lo IAS 39 prevede una Initial Recognition a fair value inclusivo dei costi di transazione direttamente imputabili e una valutazione successiva secondo il criterio del costo ammortizzato con impairment loss. Nell’ambito internazionale, il tasso di attualizzazione deve tenere presente ed essere determinato sulla base di: – rischio di variazione dei tassi di mercato; – rischio di variazione di cambio sul mercato; – rischio di variazione dei tassi di rating del debitore. I crediti a breve termine sono valutati nel modo seguente: – se performing: valutazione collettiva per gruppi omogenei (segmento di clientela, settore e localizzazione) in termini di rischio sulla base di serie storiche; – se non performing: valutazione analitica per sofferenze, incagli, ristrutturati e scaduti del valore attuale netto dei flussi di incasso stimati attualizzati al tasso di contratto. I crediti a medio-lungo termine invece sono valutati al costo ammortizzato, ripartendo i proventi e i costi lungo la durata del credito attraverso la determinazione del tasso interno di rendimento che rende il VAN dei flussi futuri pari all’importo erogato. A differenza dell’OIC 15, lo IAS 39 non prevede alcuno stanziamento di un fondo svalutazione crediti in caso di perdite, ma è previsto il cosiddetto processo di impairment, diverso da quello previsto dallo IAS 36. A tal fine, il valore contabile va confrontato con il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontati al tasso di interesse effettivo del credito. Pertanto la svalutazione deve essere imputata a conto economico. Nella sostanza, anche il processo di impairment comporta la necessità di valutare la solvibilità del debitore suddividendo i crediti in categorie omogenee. Lo IASB ha emanato, in data 24 luglio 2014, la versione definitiva del principio IFRS 9 Financial Instruments, con l’intento di sostituire lo IAS [continua ..]


Bibliografia
Fascicolo 2 - 2016