Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo storico-evolutivo (di Luciano M. Quattrocchio-Gianluca Quaranta-Ilaria Astorino)


 

 

Articoli Correlati: anatocismo

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’anatocismo nella matematica finanziaria e nella tecnica bancaria - 3. Breve storia dell’anatocismo - 4. L’anatocismo nella prospettiva comparatistica - 5. La disciplina interna - 6. La bozza di Delibera del CICR - 7. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

1.1. Il sistema di riferimento «E in mezzo a tutto sta il Sole» (N. Copernico, De revolutionibus orbium coelestium, Primo Libro, Capitolo X, 1543). Nel 1616 si ha la prima condanna formale del copernicanesimo da parte della Chiesa cattolica, con una delibera del Sant’Uffizio, con la quale si afferma che la frase: «Il Sole è centro del mondo e per conseguenza immobile di moto locale» è «stolta ed assurda in filosofia e formalmente eretica»; quattro anni dopo, nel 1620, il De revolutionibus viene inserito nell’Indice dei libri proibiti dal Sant’Uffizio, marcando la disputa di Galileo con la Chiesa cattolica. Qualcosa di simile è accaduto con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha colpito con una sorta di anatema l’anatocismo nei rapporti di conto corrente … 1.2. Un (tentativo di) inquadramento concettuale Come è noto, negli ultimi vent’anni la questione relativa alla legittimità dell’anatocismo [1] ha portato in evidenza una profonda cesura fra tecnica finanziaria e diritto civile [2]. Infatti, da una parte, il regime dell’interesse composto è considerato – dalla matematica finanziaria, prima ancora che dalla tecnica finanziaria – il regime naturale; dall’altra, l’anatocismo – proprio del regime dell’interesse composto – ha formato oggetto di accesa critica, nell’ambito sia del diritto civile sia del diritto bancario. Tale circostanza è confermata da un recente documento sulle restrizioni operate dai Paesi europei nell’applicazione dei tassi di interesse, ove si afferma testualmente che: «While mathematical experts reject anatocism as an outdated irrational legal form of mathematics, culturally anatocism is still seen as a means to prevent the exponential increase of debts through unpaid interest which bear interest again»  [3]. Al proposito, vale la pena richiamare un’affermazione attribuita ad Albert Einstein [4]: Tale affermazione è da ricondurre non tanto all’attitudine del grande scienziato al governo dei problemi finanziari, quanto alla circostanza che Albert Einstein muoveva dal presupposto che il regime dell’interesse composto – cui accede, come vedremo, l’anatocismo – poggia le sue fondamenta sulla [continua ..]


2. L’anatocismo nella matematica finanziaria e nella tecnica bancaria

2.1. I regimi finanziari 2.1.1. La nozione di tasso di interesse e interesse Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all’incidenza dell’interesse – “costo finanziario” del capitale – sul capitale medesimo. Esso viene normalmente espresso in misura percentuale [9]. L’interesse, invece, è un valore assoluto e costituisce il “costo finanziario” del capitale. Esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione. Dal punto di vista economico, è il prezzo dell’uso di una somma di denaro (prestito) per un certo periodo di tempo. Sul piano giuridico, gli interessi sono, per disposizione testuale di legge, frutti civili (art. 820 c.c.) e consistono nella prestazione periodica di un bene fungibile (in genere, una somma di denaro). Gli interessi si dicono corrispettivi, se sono dovuti per remunerare il godimento di un capitale (ad esempio, nel caso del mutuo) o per riequilibrare il vantaggio che il debitore di somme liquide ed esigibili consegue dal trattenere presso di sé somme che avrebbe dovuto pagare, data la normale fruttuosità del denaro; moratori, se sono dovuti a titolo di risarcimento per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria; e compensativi (ma la categoria è discussa) se sono dovuti per compensare il creditore del mancato godimento del prezzo di un bene già consegnato (art 1499 c.c.). Gli interessi possono poi essere, in base al titolo, legali se previsti direttamente dalla legge ovvero convenzionali se pattuiti dalle parti (per iscritto se il saggio è superiore a quello legale: art. 1284 c.c.). La matematica finanziaria conosce tre principali regimi finanziari [10]: regime dell’interesse semplice[11]; regime dell’interesse composto[12]; regime dell’interesse anticipato[13]. Ne esiste poi un quarto, che costituisce un mix fra il regime dell’interesse semplice e quello dell’interesse composto, detto regime misto [14]. 2.1.2. Il regime dell’interesse semplice Il regime finanziario dell’interesse semplice è quello in cui l’interesse (I) cresce linearmente col tempo (t), secondo un fattore di proporzionalità costituito dal prodotto del capitale iniziale (C) e del tasso di interesse unitario i. [continua ..]


3. Breve storia dell’anatocismo

Come già si è detto, l’anatocismo è un termine di derivazione greca, che significa “ancora interessi” e che indica il fenomeno della capitalizzazione degli interessi scaduti. Come la sua etimologia, anche il suo uso risale all’antichità, mentre la sua legittimità nel corso del tempo ha formato oggetto di forti contrasti sul piano sociologico, ancor prima che giuridico. Al fine di fornire un corretto inquadramento storico, prima di parlare di anatocismo, conviene prendere le mosse dall’interesse. Al proposito, Aristotele si era dichiarato contrario alla capacità del denaro di generare a sua volta denaro, definendo l’interesse un modo innaturale di produrre ricchezza, poiché applicherebbe una prerogativa degli esseri viventi ad un bene materiale [26]. Nella stessa Bibbia, in un passo del Deuteronomio, si trova una condanna espressa al conteggio degli interessi: «Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello …» [27]. Si può – più in generale – affermare che l’atteggiamento ostile alla produzione di interessi poggiava le sue fondamenta, nel passato più remoto, su questioni religiose e sociali, poiché trarre beneficio dal bisogno altrui era considerato immorale e la fruttuosità del denaro era inammissibile; inoltre, la maturazione degli interessi dipendeva da una risorsa – il tempo – appartenente solo a Dio [28]. Vale la pena rammentare, al proposito, che in epoca romana gli interessi sul capitale venivano denominati fenus e usura, laddove la Chiesa adottò poi l’espressione “usura” nel senso di interesse abusivo o illecito. La motivazione derivava dal fatto che la concessione di un prestito aveva natura prettamente personale – nel senso che avveniva fra privati – ed assistenziale, destinata a chi aveva assoluta necessità vitale di un sostentamento economico, e pertanto la cultura cristiana considerava totalmente immorale trarre vantaggio dal bisogno altrui [29]. Del pari, la legislazione ebraica e quella babilonese vietavano di praticare qualsiasi tipo di interesse sui prestiti. Per le ragioni ora descritte lo stesso anatocismo [continua ..]


4. L’anatocismo nella prospettiva comparatistica

4.1. L’anatocismo nei principali Paesi europei In seguito al riconoscimento della legittimità dell’anatocismo da parte del Codice Napoleonico, molti altri paesi europei ammisero la capitalizzazione degli interessi. Ciò fu dovuto all’affermarsi di una nuova considerazione del denaro, che iniziava ad essere ritenuto “fertile”; dunque, si iniziava a prevedere un indennizzo quando esso era vincolato e, dunque, costretto a rimanere “inattivo”. Insegna, infatti, la scienza economica che quando un soggetto presta una somma di denaro ad un altro soggetto deve ricevere un corrispettivo corrispondente alla perdita di profitto che consegue alla mancata disponibilità della somma medesima: tale corrispettivo è costituito dagli interessi. Allo stesso modo, il creditore ha diritto ad un corrispettivo per la perdita derivante dalla mancata disponibilità degli interessi maturati sulla somma prestata: tale corrispettivo è generato dall’effetto dell’anatocismo e, cioè, dalla maturazione degli interessi sugli interessi. In una diversa prospettiva – più sociologica che economica – è stata evidenziata la natura sanzionatoria degli interessi (titulus poenae), ma tale visione – che non può che considerarsi ontologicamente errata – ha avuto effetti negativi sul giudizio attribuito agli interessi anatocistici e ha alimentato i dibattiti riguardanti la loro legittimità. Attualmente la maggior parte degli ordinamenti europei prevede la capitalizzazione degli interessi, sebbene con vincoli differenti [36]. Ad esempio, l’art. 560 del codice civile portoghese (1966) ammette sia l’anatocismo legale – subordinato alla domanda giudiziale – sia l’anatocismo convenzionale – purché successivo alla scadenza e a condizione che si tratti di interessi dovuti da almeno un anno –. Il diritto svizzero prevede la possibilità di inserire clausole anatocistiche solo nell’ambito dei contratti bancari, poiché tale pratica è legittimata dagli usi. In Francia l’anatocismo è legittimato dall’art. 1154 c.c., che prevede la capitalizzazione – subordinata a domanda giudiziale o ad una convenzione speciale – degli interessi scaduti da almeno un anno e non pagati. Il Codice Civile tedesco (1896), invece, prevede il divieto [continua ..]


5. La disciplina interna

5.1. L’anatocismo nel codice civile La norma contenuta nell’art. 1232 del codice civile del 1865 è stata ripresa, successivamente, nell’art. 1283 c.c., il quale recita testualmente: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi». L’art. 1283 c.c. prevede quindi tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente: • gli interessi che maturano “dal giorno della domanda giudiziale”: se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l’intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi; • la conclusione di una “convenzione posteriore alla scadenza” degli interessi: in tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi; • la “mancanza di usi contrari”. La norma risponde a due finalità ben precise: in primo luogo, contrastare fenomeni di natura prettamente usuraia; in secondo luogo, consentire al debitore il calcolo dei costi e dell’eventuale inadempimento di un proprio debito. Non è mancato chi ha rinvenuto, nei limiti che la legge impone circa l’ap­plicazione dell’anatocismo, un diretto riferimento all’art. Cost. secondo cui «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito»; oltre che all’art. 41, comma 2, ove si afferma indirettamente il divieto dell’iniziativa economica affidata alla libera determinazione privata quando potenzialmente in contrasto con la libertà e la dignità umana. Altra norma di particolare rilievo, per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo, è quella contenuta nell’art. 1194 c.c., a mente del quale «Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi». 5.2. L’anatocismo nella legislazione bancaria La materia della produzione di interessi nell’ambito delle operazioni bancarie è stata più volte [continua ..]


6. La bozza di Delibera del CICR

6.1. Il CICR Il Testo Unico Bancario attribuisce al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio [41]. Nella regolamentazione dell’attività delle banche e degli altri intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico Bancario, il CICR delibera, su proposta della Banca d’Italia, principi e criteri per l’esercizio della vigilanza. Le deliberazioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali concernenti le operazioni e i servizi bancari e finanziari sono assunte su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob. Il CICR risulta attualmente composto dai seguenti Ministri: • il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Presidente); • il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; • il Ministro dello Sviluppo Economico; • il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; • il Ministro per le Politiche Europee. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Governatore della Banca d’Italia. In relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il Presidente può invitare a prendere parte a singole riunioni del Comitato, a fini consultivi, altri Ministri o i Presidenti di altre Autorità di vigilanza. L’organigramma del CICR è di seguito riprodotto [42]:   Il Presidente convoca il Comitato e ne fissa l’ordine del giorno. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale del Tesoro. Lo stesso CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e funzionamento. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Comitato si avvale della Banca d’Italia. Il Ministro dell’economia e delle finanze riveste la carica di Presidente del CICR e può, in caso di urgenza, sostituirsi al Comitato con propri provvedimenti da portare successivamente a conoscenza del Comitato stesso. 6.2. La delega contenuta nell’art. 120 TUB L’attuale formulazione dell’articolo 120 TUB, introdotta dalla già menzionata legge n. 147/2013, prevede al comma 2 quanto segue: «2. Il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni [continua ..]


7. Conclusioni

Prima di trarre alcune conclusioni sulla questione, vale la pena richiamare la recentissima Risposta parlamentare 10 settembre 2015, n. 5-06333 (Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario) [46]: «Con l’interrogazione immediata in Commissione l’Onorevole Carla Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla bozza di delibera del CICR di attuazione dell’articolo 120, comma 2, del TUB, nella nuova formulazione, posta in consultazione dalla Banca d’Italia lo scorso mese di agosto. In particolare, si esprime perplessità sul disposto dell’articolo 4 della bozza (“Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito”), in quanto decorso un termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente stabilito) dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto, questi può autorizzare l’addebito degli interessi dovuti sul conto; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. La previsione, secondo gli interroganti, comporterebbe un “ripristino dell’ammissibilità dell’applica­zione degli “interessi composti”, in contrasto con quanto previsto dal nuovo testo dell’articolo 120 TUB e sarebbe, pertanto, illegittima. Al riguardo, la Banca d’Italia ha comunicato che, come illustrato nel documento di consultazione, la finalità della norma, che interessa soprattutto i rapporti di apertura di credito in conto corrente, è consentire al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità “liquida” del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto. Secondo l’ordinaria prassi dei rapporti di apertura di credito “ante-riforma”, infatti, nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventavano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto: se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l’addebito si sostanziava in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito; questo utilizzo dell’apertura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi. La necessità di tenere separata “sorte capitale” e interessi [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016