Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'art. 2929-bis c.c. e il novellato art. 64 l. fall. (di Claudio Massa)


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Il tema affidatomi è di estrema ampiezza ed è suscettibile di sovrapporsi parzialmente a relazioni di altri partecipanti al convegno. La lucida ed esaustiva analisi della relatrice che mi ha immediatamente preceduto, la Dott.ssa Ceccacci e l’intera sezione di questo convegno, successiva al coffee break dedicata all’art. 64 l. fall. mi inducono, al fine di evitare “sovraccarichi informativi” e confronti in cui sarei destinato inevitabilmente a soccombere, ad approfondire meno tali tematiche, concentrandomi invece sui risvolti tributari e penalistici e sullo “stato di allerta” ulteriore che la nuova normativa induce nei professionisti, per evitare che le “asimmetrie informative” in cui normalmente versa colui che delle prestazioni professionali si serve, possano rappresentare un elemento gravido di conseguenze negative per chi esercita con correttezza la propria attività professionale nel comparto economico-giuridico, esponendolo a rischi anche di solo coinvolgimento – negativo sotto molteplici profili – in indagini penali derivanti dalla eventuale commissione o supposta tale, a titolo di concorso, dei reati tributari con speciale attenzione, per quanto qui rileva, al delitto di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000. Tale articolo non è stato toccato dalla recente riforma dei reati tributari ma è inevitabilmente soggetto dall’area di influenza dell’art. 13-bis dello stesso testo, di cui più oltre si tratterà, in quanto compreso nel titolo II del decreto legislativo citato. L’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, ridisegnato dall’art. 29, comma 4, d.l. n. 78/2010, stabilisce che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00 aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Gli estensori della norma hanno inteso deliberatamente abbandonare il presupposto invece presente nella precedente fattispecie sanzionatoria di cui all’abrogato art. 97 del d.P.R. n. 602/1973 che richiedeva la presenza «del presupposto rappresentato dall’avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche o dalla preventiva notificazione all’autore della manovra di inviti, richieste, atti di accertamento o iscrizioni a ruolo: presupposto che aveva contribuito a limitare fortemente la capacità di presa dell’incriminazione» (così nella relazione ministeriale di accompagnamento del d.lgs. n. 74/2000) al contempo anticipando la linea di tutela penale, che in oggi richiede la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016