Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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Il novellato art. 64 l. fall. dalla prospettiva degli organi della procedura concorsuale (di Giovanni Imberti)


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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Primi adempimenti del curatore - 3. Trascrizione - 4. Art. 64 l. fall. ante e post riforma 2015 – dal punto di vista pratico - 5. Reclamo ex art. 36 l. fall. - 6. Modalità delle vendite – Art. 107 l. fall. - 7. Segnalazione in relazione ex art. 33 → art. 216 l .fall. e 223 l. fall.


1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 – Supplemento Ordinario n. 50 – del 20 a­gosto 2015 è stata pubblicata la legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Il d.l. n. 83/2015 è entrato in vigore il 27 giugno 2015. La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 21 agosto 2015. In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 6, che aggiunge il seguente comma all’art. 64 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267: «I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36».


2. Primi adempimenti del curatore

Tra le tante attività iniziali del curatore, vi è senz’altro quella di verificare se nel periodo che precede il fallimento vi siano atti a titolo gratuito oppure oneroso. Quindi il Curatore procederà a richiedere in Conservatoria copia delle visure storiche sui beni immobili del fallito più di due anni prima della dichiarazione di fallimento (nel rispetto dell’art. 64 l. fall. atti a titolo gratuito, art. 67 l. fall. atti a titolo oneroso ed art. 69 l. fall. atti compiuti tra i coniugi). Infatti, con l’entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132, è stata apportata una modifica sostanziale e procedurale all’art. 64 l. fall. consentendo di fatto al curatore di apprendere tra l’attivo del fallimento, direttamente mediante la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, il bene oggetto di un atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni anteriori al fallimento. Pertanto ciò che ora si chiede al Curatore è, nel primo periodo della sua attività, di individuare se nei due anni precedenti siano stati compiuti degli atti a titolo gratuito, poiché il procedimento di acquisizione dei beni sottratti è differente rispetto alla norma precedente. Il Curatore dovrà dare menzione di questi atti nel Programma di Liquidazione (ex art. 104-ter l. fall.). Il Programma di Liquidazione, che deve essere predisposto entro 60 giorni dall’inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, è un documento nel quale vengono scanditi i tempi e le modalità dell’attività di liquidazione. Il programma viene approvato dal Comitato dei Creditori, e gli atti di liquidazione previsti sono di volta in volta autorizzati dal Giudice Delegato. Tra le varie cose che il curatore deve specificare, ne è stata introdotta una nuova, in particolar modo al comma 2, lettera c), il curatore deve specificare se vi sono azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito. Ed è in questo punto che il curatore preciserà se sono stati compiuti atti a titolo gratuiti ed è sempre qui che espliciterà l’intenzione di acquisire detti beni ai sensi dell’art. 64, comma 2, l. fall. Il curatore giunge a tali conclusioni sulla base delle informazioni apprese durante [continua ..]


3. Trascrizione

La prima domanda che sorge è: «che cosa si esibisce al Conservatore dei registri immobiliari per richiedere l’applicazione della norma?». Sicuramente la Nota di Trascrizione, che si comporrà come di seguito: • nella sezione A – Dati relativi al Titolo, verranno indicati i riferimenti della sentenza di fallimento e come richiedente verranno inseriti i dati del Curatore Fallimentare; • nella sezione B – Immobili, verranno indicati i beni oggetto di revocatoria; • nella sezione C – Soggetti, – a favore, verrà indicato il fallimento ovvero la massa dei creditori del fallimento; – contro, verrà indicato il soggetto terzo. Ma quale documentazione è necessario allegare? Tutta la documentazione riguardante la procedura, ossia il Programma di Liquidazione ex art. 104-ter (approvato dal Comitato dei Creditori), l’autorizzazione del Giudice Delegato agli atti conformi al programma di liquidazione? Oppure è sufficiente la sola sentenza di fallimento con una mera dichiarazione del curatore che chiede la trascrizione? I primi commenti optano per quest’ultima soluzione. Quindi si estrae la sentenza di fallimento dal fascicolo telematico e si dichiara in calce: «il provvedimento è stato estratto dal fascicolo informatico del fallimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, e pertanto, come previsto dal medesimo articolo, è da considerarsi copia autentica con la stessa efficacia dell’originale». Si correda il tutto con la dichiarazione del curatore nella quale si chiede la trascrizione. In conclusione per effetto della trascrizione ex art. 64 l. fall. abbiamo un’acquisizione dei beni al patrimonio del fallimento senza un titolo particolare che non sia la sentenza stessa. Quindi la portata della norma è dirompente e naturalmente bisognerà verificare tutti i profili di responsabilità sia del conservatore che dello stesso Curatore, infatti tanto più facile è il passaggio dei beni da un soggetto all’altro, tanto è maggiore la responsabilità di chi chiede questo tipo di passaggio e di chi materialmente lo effettua. Perciò è prevedibile che talora lo stesso esonero di responsabilità che si attribuisce al conservatore, non sia sufficiente per consentirgli di [continua ..]


4. Art. 64 l. fall. ante e post riforma 2015 – dal punto di vista pratico

Prima dell’entrata in vigore della riforma 2015, il curatore che intendeva procedere giudizialmente nell’ambito della revocatoria, successivamente alla predisposizione del programma di liquidazione, chiedeva l’autorizzazione al Comitato dei creditori per la nomina di un legale, e successivamente chiedeva al Giudice Delegato l’autorizzazione a stare in giudizio ex art. 25, n. 6, l. fall., valutando l’opportunità di agire in giudizio nei confronti del beneficiario, tramite un’azione giudiziale che poteva essere così strutturata: 1. preliminarmente/pregiudizialmente si chiedeva l’accertamento della simulazione, avendo le parti simulato una vendita e dissimulato una donazione; 2. quindi si chiedeva la declaratoria di nullità della donazione dissimulata, nel caso in cui fosse stata stipulata senza la presenza dei testimoni imposta dalla Legge Notarile per gli atti a titolo gratuito (e quindi per vizio formale); 3. in subordine si chiedeva la revoca/declaratoria d’inefficacia della donazione dissimulata, quale atto a titolo gratuito compiuto nei due anni anteriori al Fallimento (art. 64 l. fall.); 4. in ulteriore subordine la revoca/declaratoria d’inefficacia della vendita da parte del Fallito, ai sensi dell’art. 67, comma 1, l. fall. (atto con prestazioni sproporzionate oltre ¼), e/o ai sensi dell’art, 67, comma 2, l. fall.; 5. in ulteriore subordine, quantomeno il pagamento di quanto dovuto in base al rogito, mancando la prova del pagamento. Ora, invece, è essenziale per il Curatore scindere dai casi riconducibili alle azioni revocatorie ex art. 67 l. fall. da quelle riferite all’art. 64 l. fall., poiché, come si è visto, diversa è l’azione procedurale. In particolare la norma parla di atti a titolo gratuito e quindi un concetto più ampio rispetto a quegli atti connotati dal cosiddetto spirito di liberalità. A titolo esemplificativo possiamo citare l’atto di donazione, (art. 769 c.c.), il Trust, le rinunzie, le remissioni, gli adempimenti di debiti altrui. I casi più frequenti possono riguardare le donazioni di immobili o di quote ed azioni societarie. Ma anche il trasferimento immobiliare tra coniugi in sede di separazione o divorzio non si salva dalla revocatoria fallimentare, infatti la necessità di trovare un complessivo accordo patrimoniale tra i coniugi, [continua ..]


5. Reclamo ex art. 36 l. fall.

Il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al Giudice Delegato contro gli atti di amministrazione del curatore e contro i suoi comportamenti omissivi (art. 36, comma 1, l. fall.). Il termine per proporre reclamo è di 8 giorni, decorrenti dalla conoscenza dell’atto o, in caso di reclamo contro una omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere (art. 36, comma 1, l. fall.). I termini processuali relativi a tale reclamo non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 36-bis l. fall.). Il Giudice Delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio (art. 36, comma 1, l. fall.). La decisione deve essere presa entro il termine di 15 giorni (art. 25, comma 1, n. 5). Se è accolto, il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi deve dare esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria (art. 36, comma 3, l. fall.). I soggetti interessati possono impugnare il decreto del Giudice Delegato mediante ricorso al Tribunale entro 8 giorni dalla data della comunicazione del decreto. Il Tribunale decide entro 30 giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame (art. 36, comma 2, l. fall.).


6. Modalità delle vendite – Art. 107 l. fall.

Acquisito il bene tra l’attivo della procedura, il curatore deve predisporre le operazioni di alienazione. L’articolo che disciplina le vendite fallimentari è l’art. 107, che possiamo riassumere come di seguito: – le vendite e gli altri atti di liquidazione devono essere soggette a procedure competitive; – le vendite devono avvenire sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti (salvo il caso di beni di modesto valore); – le procedure devono garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati. L’obiettivo finale di questi vincoli procedurali è il massimo realizzo. Il curatore può avvalersi dell’opera di soggetti specializzati per le vendite e per gli altri atti di liquidazione (art. 107, comma 1, l. fall.). Inoltre è anche possibile affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo (art. 104-ter, comma 4 – era il comma 3 – l. fall. modificato dall’art. 6 del d.l. n. 83/2015). Il curatore procede alle vendite e agli altri atti di liquidazione tramite procedure competitive. Deve cioè adottare un sistema che permette una competizione tra gli aventi interesse. È fondamentale che la competizione tra gli interessati sia regolata nel programma di liquidazione con la chiara illustrazione dei criteri e delle modalità di selezione (diretti a garantire la massima soddisfazione dei creditori) e con la garanzia di meccanismi di trasparenza delle operazioni. Quindi il curatore, dopo aver appreso il bene applicando l’art. 64 comma 2, si appresta alla vendita dello stesso. In questa fase potrebbero sorgere nuove problematiche relative all’effettivo ricavato dalla vendita del bene. Il timore è che i potenziali acquirenti potrebbero vedere diminuire il proprio interesse a causa di eventuali reclami promossi dai beneficiari oppure da eventuali interventi normativi della Corte di Cassazione, come già avvenne con la sent. a S.U. n. 2259/1984, nella quale (sempre a riguardo dell’art. 25 l. fall. ante riforma 2006) diede un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, stabilendo che il potere di acquisizione poteva essere emesso, in quanto non vi fossero contestazioni da parte di terzi sulla spettanza al fallimento dei beni acquisendi.


7. Segnalazione in relazione ex art. 33 → art. 216 l .fall. e 223 l. fall.
Fascicolo 2 - 2016