Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La valenza del contratto di affitto d'azienda nella crisi dell'impresa.... (di E. Selmin-A. Zantomio-F.M.R. Savio)


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Una delle più rilevanti novità degli ultimi interventi riformatori nell’ambito della disciplina concorsuale riguarda l’introduzione della fattispecie del “concordato in continuità aziendale”, contenuta nell’art. 186-bis l. fall., disciplina speciale applicabile al piano di concordato che contempla la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio oppure il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova costituzione. In particolare, l’art. 186-bis l. fall. enuclea tra i concordati preventivi quello in continuità quando il piano «… prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione …». In effetti, con l’introduzione della norma in parola, la speranza era quella di fornire un utile strumento atto a garantire la continuità dell’azienda, scongiurando le ipotesi di “smembramento” di quest’ultima, attuato tramite la liquidazione atomistica dei beni. Ciò alla luce della necessità di dare risposta alla sempre maggior richiesta di garantire “attenzione” alla “finalità sociale” di un’impresa viva e vitale. Dall’attuale disciplina del concordato preventivo si evince, invero, un concetto di continuità aziendale in senso tanto soggettivo quanto oggettivo: essa sussiste sia che l’imprenditore prosegua l’attività in proprio sia che proceda alla cessione del complesso produttivo a un soggetto terzo, indipendentemente dalla forma di trasferimento, essendo ammessi la compravendita come il conferimento, anche in una realtà di nuova costituzione. In altre termini, si sta facendo sempre più strada in giurisprudenza l’orientamento in forza del quale le norme di cui all’art. 186-bis l. fall. possono trovare applicazione sia in caso di continuità “soggettiva”, sia in ipotesi di continuità “oggettiva” (quindi in capo a un soggetto diverso dal debitore). Prima della novella del 2012, la prosecuzione dell’attività da parte dell’im­prenditore in stato di crisi in via diretta era, invece, considerata l’unica fattispecie di concordato in continuità aziendale, mentre si tendeva a far ricadere il trasferimento del complesso produttivo nel genus del concordato per cessio bonorum. [1] Riepilogando la continuità aziendale disciplinata dall’art. 186-bis l. fall. può essere concretizzata: – con modalità “diretta”, attraverso il mantenimento della gestione del­l’impresa in capo [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016