Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il regime tributario dei crediti (di Alessandro Vicini Ronchetti)


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SOMMARIO:

- 1. Profili ai fini della tassazione diretta - 2. Profili ai fini IVA


Negli ultimi tre anni le disposizioni tributarie riguardanti il regime fiscale dei crediti, nell’ambito del reddito d’impresa, sono state molto numerose. Disposizioni volte tutte a tenere conto del diverso contesto economico che ha comportato, come nella parte precedente della giornata abbiamo potuto vedere, un incremento consistente nelle perdite su crediti quindi della inesigibilità dei crediti.


1. Profili ai fini della tassazione diretta

La disciplina tributaria dei crediti può avere risvolti sotto tre differenti profili. Premetto che saranno trattati gli aspetti fiscali dei crediti relativamente alle imprese industriali e commerciali, escludendo pertanto, dalla presente relazione, le conseguenze in capo alle imprese bancarie. Il credito può avere riflessi dal punto di vista della tassazione diretta. In tal senso occorre analizzare se la perdita su crediti può essere considerata un onere fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile del­l’impresa. Un secondo profilo attiene il regime delle perdite su crediti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Difatti, le difficoltà nell’incassare il credito implicano oneri finanziari non trascurabili, stante l’anticipo di imposta sul valore aggiungo che il cedente o committente è tenuto a versare. Un ultimo profilo, che sarà solo accennato, attiene alla rilevanza delle perdite su crediti anche dal punto di vista dell’imposta regionale sulle attività produttive. Partiamo dalla disciplina più corposa, quella che riguarda le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito dell’impresa; disciplina che ha visto numerose modifiche a partire dal 2012. Tali modifiche hanno arricchito il disposto normativo che riguarda specificamente la deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Mi riferisco in particolare all’art. 101, comma 5, d.p.r. n. 917/1986. Preliminarmente, occorre evidenziare che il componente di reddito in oggetto ha una peculiarità che ha fatto si che la deducibilità fiscale fosse oggetto di particolari cautele. Si tratta, difatti, di componenti di reddito che la dottrina tributaristica ha qualificato come componenti valutativi in quanto è una fattispecie reddituale la cui imputazione temporale nonché quantificazione prescindono da rapporti contrattuali con soggetti terzi ma dipendono esclusivamente dall’impresa. Tale connotazione estremamente soggettiva ha comportato estremo rigore sia da parte del legislatore sia da parte delle giurisprudenza ove chiamata a decidere in merito a tali aspetti. Il fatto che la deduzione della perdita su crediti sia una scelta, vedremo poi sulla base di quali presupposti può essere una scelta libera o discrezionale, ma giammai arbitraria, ha indotto il legislatore ad introdurre una serie di regole volte a limitare [continua ..]


2. Profili ai fini IVA
Fascicolo 2 - 2016