Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'atto gratuito rilevante (di Alberto Gianola)


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SOMMARIO:

1. Il problema - 2. La gratuità liberale - 3. La gratuità non liberale - 4. I possibili risvolti interpretativi in ordine all’art. 2929-bis c.c. - NOTE


1. Il problema

La tutela del creditore prevista dall’art. 2929-bis c.c. trova applicazione allorché il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito. Questione centrale appare dunque individuare quando un atto possa dirsi gratuito. A prima vista potrebbe essere definito tale un atto privo di corrispettivo. Una analisi approfondita rivela però come la mera assenza di una controprestazione non sia elemento sufficiente per delineare un insieme omogeneo di atti assoggettati alle stesse regole. Innanzitutto possono essere assai diversi i fini perseguiti da colui che si obbliga o esegue una prestazione senza alcuna contropartita [1]. Il disponente a titolo gratuito può infatti agire per: – ottenere un vantaggio economico futuro (è il caso dell’omaggio promozionale); – soddisfare interessi derivanti da un contesto familiare (è il caso delle attribuzioni poste in essere nel quadro della separazione personale e del divorzio); – ricambiare o manifestare riconoscenza per un vantaggio gratuitamente ricevuto in passato (è il caso della liberalità remuneratoria); – adeguarsi ad una convenzione sociale (è il caso della liberalità d’uso); – realizzare un gesto di pura generosità.


2. La gratuità liberale

Nell’ambito della gratuità si distinguono dunque gli atti gratuiti liberali dagli atti gratuiti non liberali. Ovunque gli atti liberali sono soggetti a regole specifiche. Nei sistemi continentali la donazione è un contratto che richiede particolari formalità a pena di nullità; nel mondo anglo-americano il gift non è un contract e si perfeziona validamente solo se le parti utilizzano il deed. In Italia gli atti liberali tipici richiedono formalità ulteriori per il loro perfezionamento (atto pubblico, consegna nei contratti reali), danno luogo ad un alleggerimento della responsabilità nell’ipotesi di inadempimento (il donante inadempiente risponde solo se in dolo o colpa grave e garantisce per vizi e per evizione solo nel caso di dolo; il comodante risponde dei danni dovuti a vizi conosciuti; la responsabilità per colpa del mandatario e del depositario gratuito è valutata con minor rigore; il trasportatore amichevole o di cortesia risponde nei confronti del trasportato a titolo di responsabilità extracontrattuale). Regole specifiche entrano in gioco con riferimento all’annullabilità della donazione per incapacità naturale e per errore sul motivo. In generale il vizio della volontà scatena l’annullamento del contratto se oltre all’anomalia volitiva sussiste anche una condotta riprovevole della parte sana [2]: l’annullamento comporta infatti un pregiudizio di quest’ultima, che vede svanire i vantaggi attesi in base al contratto annullato. L’affidamento della parte sana cede di fronte all’esigenza di tutelare il consenso quando non sia meritevole di tutela e ciò accade allorché la condotta della parte sana risulti riprovevole in quanto questa abbia concluso il contratto sapendo o dovendo sapere dell’altrui turbamento volitivo: così l’incapacità naturale comporta annullabilità del contratto se oltre al vizio della volontà ricorre anche la malafede della controparte; l’errore rileva se oltre ad essere determinante è anche riconoscibile. L’ingresso sulla scena dello spirito di liberalità determina l’applicazione di alcune regole specifiche: in base agli artt. 775 e 787 c.c., l’incapacità naturale del donante e l’errore di costui sul motivo, laddove risulti dall’atto e sia l’u­nico fattore [continua ..]


3. La gratuità non liberale

In un tal quadro si pone il problema dell’individuazione degli atti gratuiti non liberali e della disciplina ad essi applicabile. Casi notevoli ai nostri fini paiono essere gli atti gratuiti economicamente interessati, gli atti gratuiti connotati dalla causa familiare, gli atti gratuiti finalizzati a soddisfare un interesse collettivo. Occupiamoci dei primi. Gli interpreti escludono il carattere liberale di alcuni atti privi di corrispettivo ma dettati da un interesse economico del disponente: l’omaggio promozionale del commerciante, il trasporto gratuito dettato da un interesse economico del trasportatore, la promessa premiale del creditore a favore del debitore che esegua regolarmente la sua prestazione, l’atto gratuito posto in essere dal socio o dalla società collegata, il primo a favore della società di cui è parte, la seconda a favore di altra società dello stesso gruppo, il prestito di una cosa rispondente ad un interesse economico del comodante (come avviene nel caso di prestito da parte del committente al sub-fornitore delle attrezzature per realizzare il semilavorato). I casi illustrati si rivelano applicazioni specifiche di una regola dalla portata più ampia: l’esistenza di un nitido interesse economico del disponente a porre in essere l’atto gratuito induce ad escludere l’applicabilità dello schema della donazione. L’atto gratuito interessato soggiace alle regole dettate per il contratto oneroso corrispondente, specie in tema di responsabilità per inadempimento. La promessa gratuita dettata da un interesse economico del promittente obbliga all’esecuzione di quanto in essa previsto, non richiede la forma del­l’atto pubblico; se non correttamente eseguita, produce un inadempimento con­trattuale per il quale non vale l’attenuazione della responsabilità prevista per il disponente liberale. Parimenti contrattuale e non attenuata è la responsabilità di chi, per perseguire un proprio interesse economico, esegue maldestramente un prestazione gratuita di fare senza averla previamente promessa [4]. Dagli atti gratuiti economicamente interessati spostiamo la nostra attenzione sugli atti gratuiti connotati dalla causa familiare. Può accadere che il disponente a titolo gratuito agisca nel quadro del proprio rapporto famigliare, perseguendo un interesse a questo connesso. [continua ..]


4. I possibili risvolti interpretativi in ordine all’art. 2929-bis c.c.

Il quadro tracciato rivela l’esistenza di un principio generale che induce ad escludere l’applicazione delle regole dettate le liberalità agli atti gratuiti non liberali, in considerazione delle connotazioni finalistiche di essi. Colui che dispone gratuitamente allo scopo di perseguire un proprio interesse economico agisce affrontando un sacrificio allo scopo di assicurarsi un vantaggio patrimoniale consistente in una prestazione del promissario. La gratuità implica l’assenza di qualsivoglia legame sinallagmatico garantito dal diritto, qualsivoglia nesso di interdipendenza stabilito dalle parti in base al quale la prestazione del disponente e quella del promissario sono scambiate. D’altro canto, anche in assenza di un vero sinallagma, quel sacrificio e quel vantaggio non sono totalmente autonomi: poiché il vantaggio è l’obbiettivo perseguito dal disponente ponendo in essere l’atto gratuito, esso diviene la giustificazione razionale del sacrificio. Colui che dispone gratuitamente ma perseguendo un proprio interesse economico agisce in un’ottica ben diversa da quella del donante animato dallo spirito di liberalità, un’ottica più assimilabile a quella dello scambio, e per questo la sua attività è assoggettata alla disciplina delle vicende onerose [19]. Gli atti a causa familiare e di interesse collettivo sono sottratti alle regole previste per la donazione allo scopo di agevolarli. Indubbiamente tali atti impoveriscono colui che li pone in essere, ma al tempo stesso sopperiscono ad esigenze della famiglia o di una collettività, spesso in seno a tali formazioni sociali alle esigenze di protezione di soggetti deboli (per esempio il mantenimento del coniuge economicamente più debole o dei figli minori; il contributo all’ente non profit che si occupa di indigenti od ammalati). La regola generale volta a valorizzare i fini dell’atto per l’individuazione delle regole ad esso applicate potrebbe incidere sull’interpretazione dell’art. 2929-bis c.c., portando ad escludere dal campo di operatività di tale disposizione tutti gli atti gratuiti non liberali o parte di essi. La soluzione illustrata trova un riscontro legislativo con riferimento ad un particolare caso di revoca degli atti gratuiti di interesse collettivo nel testo dell’art. 64 l. fall., che esenta dall’inefficacia gli [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016