Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva della tutela dell'affidamento dei terzi (di Angelo Di Sapio)


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SOMMARIO:

Parte I: Prologo - 1. A mo’ d’introduzione - 2. Impostazione della tematica - Parte II: I terzi e gli atti a titolo gratuito relativi a beni non vincolati - 3. La tutela dell’affidamento dei terzi immediati - 4. Gli aventi causa dal debitore - 5. Gli acquisti per atto simulato - 6. Intermezzo: gli acquisti a titolo gratuito e lo stato soggettivo del­l’avente causa - 7. I creditori del debitore a cui favore sia stata concessa ipoteca - - 8. La tutela dell’affidamento dei terzi mediati - 9. I subacquirenti dall’avente causa a titolo gratuito - 10. I creditori ipotecari dall’avente causa a titolo gratuito dal debitore - 11. La prova del nove - Parte III: I terzi e gli atti a titolo gratuito relativi a beni vincolati - 12. La tutela dell’affidamento dei terzi nel caso di alienazione di beni vincolati - Parte IV: I creditori - 13. Qualche precisazione sui creditori ex art. 2929-bis c.c. - Parte V: Epilogo - 14. A mo’ di conclusione - NOTE


Parte I: Prologo

1. A mo’ d’introduzione

Il tema della tutela dell’affidamento dei terzi nell’ipotesi di cui art. 2929-bis c.c. è un tema che può essere analizzato da molteplici prospettive e può essere letto con differenti occhiali, anche metodologici [1]. Comincio con un’ovvietà, che, lo dico sùbito, è la prima delle molte che snocciolerò in questa mia relazione [2]. Stiamo parlando dell’affidamento dei terzi. Terzi rispetto al creditore e al debitore. Dunque, chi sono questi terzi? Sono gli aventi causa dal debitore e gli altri creditori del debitore: terzi immediati. Ancòra: sono i subacquirenti e i creditori ipotecari dell’avente causa dal debitore: terzi mediati. Sono, infine, i creditori del creditore: su questi sorvolerò. Un’altra ovvietà. L’affidamento dei terzi sulla stabilità di un negozio giuridico può essere radicato (i) o sulla loro incolpevole ignoranza di circostanze che possono incidere sulla produzione degli effetti dell’accordo o (ii) sulla loro ragionevole convinzione che il debitore porrà rimedio a tali circostanze, diciamo così, sanando l’eventuale difetto originario. L’art. 2929-bis c.c. chiama in causa principalmente la prima di queste due ipotesi che attiene, in sostanza, agli atti compiuti nelle more della trascrizione del pignoramento ex art. 2929-bis c.c. La seconda ipotesi invece attiene all’inefficacia degli atti successivi al pignoramento e continua a seguire le regole tradizionali. Primo: gli atti di alienazione e gli atti che limitano la disponibilità dei beni staggiti compiuti in pregiudizio del creditore pignorante e trascritti dopo la trascrizione del pignoramento sono privi di effetto per il creditore pignorante (artt. 2693, 2913 e 2915 c.c.). Secondo: per gli atti di trasferimento ulteriori regna il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, «la cui operatività», come stiamo per vedere, «è limitata dalle norme […] a tutela dell’affidamento nel traffico giuridico» [3]. Concentriamoci quindi sulla prima ipotesi, quella degli atti compiuti nelle more della trascrizione del pignoramento ex art. 2929-bis c.c. La novella delinea un caso d’inversione della regola fissata dagli artt. 2914, n. 1 e 2915 [continua ..]


2. Impostazione della tematica

Proviamo a fare insieme un esperimento. Il titolo della relazione affidatami mi pare lo consenta. Dice il titolo «L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva della tutela dell’affidamento dei terzi». Dalla prospettiva. Lo sappiamo: gli elementi fondamentali di ogni prospettiva sono due: (i) la linea d’orizzonte e (ii) i punti di fuga. Dunque la linea d’orizzonte. Nella relazione introduttiva ho provato a tracciare la linea dell’orizzonte normativo dell’art. 2929-bis c.c. Ho tentato di abbozzare il fermento in atto, un fermento, dicevo, per ampi versi valoriale [5]. Dunque i punti di fuga. I punti di fuga cambiano a seconda che si tratti degli aventi causa e dei creditori del debitore a cui favore è stata iscritta ipoteca oppure dei subacquirenti e dei creditori ipotecari dell’avente causa dal debitore.


Parte II: I terzi e gli atti a titolo gratuito relativi a beni non vincolati

Sezione I I terzi immediati


3. La tutela dell’affidamento dei terzi immediati

Cominciamo con i terzi immediati, gli aventi causa dal debitore e gli (altri) creditori del debitore a cui favore è stata iscritta ipoteca. I punti di fuga sono, da un lato, l’interesse del creditore e, d’altro lato, l’in­teresse del debitore. La prospettiva, s’intende, è quella del terzo avente causa dal debitore.


4. Gli aventi causa dal debitore

Prendiamo avvio dalla posizione degli aventi causa dal debitore. L’art. 2929-bis c.c. si applica agli aventi causa per atto inter vivos a titolo gratuito [6]. Per gli aventi causa a titolo oneroso continuano a operare esclusivamente le regole tradizionali, revocatoria ordinaria in primis. Gli atti a titolo oneroso, ci dice la relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 3201, «restano fuori […] in considerazione sia della presenza di un legittimo interesse del terzo contraente a non subire aggressioni esecutive senza un previo giudizio di cognizione ordinaria sia della maggiore difficoltà di prova della revocabilità (scientia fraudis del terzo)».


5. Gli acquisti per atto simulato

Ci si interroga sugli atti simulati. Il tema riguarda tanto la simulazione assoluta, quanto la simulazione relativa [7]. Sono chiamati in causa sia gli atti a titolo oneroso, sia gli atti a titolo gratuito simulati. Il criterio guida a mio parere è che l’atto va considerato per quel che appare documentalmente: per tabulas. Non è consentita una riqualificazione ex latere creditoris. Il rimedio di cui all’art. 2929-bis c.c. può quindi essere introdotto nei confronti dell’atto a titolo gratuito seppur simulato. Non nei confronti dell’atto che appare oneroso. Vediamo perché. (i) Partiamo dagli atti a titolo oneroso simulati. L’atto simulato – riparto con le ovvietà – non produce effetto tra le parti (art. 1414, comma 1, c.c.), ma è efficace nei confronti dei terzi, i quali possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415, comma 2, c.c.). Qui sta l’argomento decisivo: i creditori del simulato alienante devono far valere la simulazione (anche agli effetti dell’art. 1416, comma 2, c.c.) in un giudizio a cognizione piena nel quale assumono il ruolo di parte attrice. La dimostrazione che si tratta di un atto oneroso simulato incombe sui creditori del simulato alienante (art. 2697 c.c.). Non c’è pertanto spazio per un’inversione dell’onere della prova. L’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. agli atti a titolo oneroso asseritamente simulati aprirebbe la porta a un possibile inconveniente di non poco momento: l’abuso della tutela del credito. Eggià. Ogni trasferimento a titolo oneroso può prestarsi, astrattamente, a simulazione relativa e può dissimulare un negozio a titolo gratuito. L’applicabilità dell’art. 2929-bis c.c., in assenza di una pronuncia di accertamento giudiziale a cognizione piena, esporrebbe quindi qualsiasi terzo al pignoramento del creditore del proprio dante causa che allegasse la simulazione dell’acquisto a titolo oneroso senza necessità per il creditore pignorante di provare la simulazione. In questo caso sì che non sarebbe facile dipanare il dubbio d’incostituzionalità per irragionevolezza, oltre che per man­cato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 3, 24 e 111 [continua ..]


6. Intermezzo: gli acquisti a titolo gratuito e lo stato soggettivo del­l’avente causa

Riprendiamo il nostro discorso. L’art. 2929-bis c.c. ci dice che il creditore titolato può agire direttamente nei confronti del terzo avente causa a titolo gratuito, ancorché non abbia ottenuto preventivamente una sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. L’art. 2929-bis c.c. non fa differenza tra l’avente causa a titolo gratuito dal debitore in buona o in mala fede al momento dell’atto stipulato. È una scelta legislativa a somma zero: nel conflitto tra qui certat de damno vitando e qui certat de lucro captando è preferito chi rischia di subire un danno. È un caposaldo del nostro ordinamento. Presenta granitici referenti negli artt. 512, 1414 e 2901 c.c. La spiegazione è semplice. Il donatario, per definizione, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva, né al donante spetta alcuna contropartita [21]. Il donatario – così si ritiene pressoché all’unisono, tradendo un po’ una chiave ricostruttiva prevalentemente statica – rischia “solo” di perdere i diritti conseguiti [22]. È per questo che è irrilevante la sua buona o mala fede [23]. La situazione è sostanzialmente identica a quella scolpita dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. [24]. Opera la regola nemo liberalis, nisi liberatus [25]. Quindi, per riprendere il nostro esempio, nel caso in cui il creditore Caio scelga di agire in executivis contro Sempronio, terzo donatario proprietario, questi perderà la casa avuta in donazione, sia che fosse in buona fede, sia che fosse in mala fede. L’approdo è che l’affidamento dell’avente causa a titolo gratuito cede rispetto alla tutela del creditore del debitore-donante. La regola (non scritta, ma evidente) è sempre la stessa: nessuno può donare a spese del proprio creditore. Proviamo adesso a fare qualche passo avanti. Prendiamolo come un intermezzo. Dicevo che lo stato soggettivo del donatario non rileva ai fini del buon esito del rimedio ex art. 2929-bis c.c. nei confronti dei negozi a titolo gratuito. È un punto fermo. Lo stato soggettivo del donatario può tuttavia rilevare su altri piani: (i) il piano dei rapporti tra il creditore, da un [continua ..]


7. I creditori del debitore a cui favore sia stata concessa ipoteca

Torniamo all’analisi dei terzi immediati. Soffermiamoci sulla seconda categoria dei terzi immediati sopra annunciata, quella degli altri creditori del debitore a cui favore è stata (concessa e) iscritta ipoteca. L’applicabilità in questo caso dell’art. 2929-bis c.c. è controversa. Sono state prospettate due letture differenti. La prima lettura è nel senso che l’art. 2929-bis c.c. è applicabile anche nei confronti dell’ipoteca costituita a titolo gratuito. L’ipoteca va trattata alla pari di un atto di «alienazione» (arg. ex artt. 54, 169, 320, 375 e 493 c.c.) o comunque «di costituzione di vincolo di indisponibilità» (arg. ex artt. 2915 e 2916 c.c.). È esposta al rimedio semplificato solo l’ipoteca che non è contestuale al credito (arg. ex art. 2901, comma 2, c.c.). Per essa il creditore chirografario del costituente potrebbe trascrivere il pignoramento come se l’immobile fosse ancòra libero da ipoteca, con conseguente postergazione del creditore privilegiato in sede di ripartizione del ricavato della vendita forzata [65]. Quest’ultimo passaggio va chiarito sùbito. Il nostro ordinamento è indubbiamente informato da una regola trasversale per cui, nella cornice dell’esercizio dei rimedi a tutela del credito, la concessione di ipoteca, anche per debiti altrui, è considerata atto “normale” a titolo oneroso, con esclusione di ogni presunzione di frode, solo se contestuale al sorgere del credito garantito [66]. Beninteso, e lo dico qui una volta per tutte: la circostanza che – piaccia o no – la concessione di un’ipoteca contestuale sia coperta da presunzione assoluta di onerosità non può essere rovesciata presumendosi iuris et de iure che la concessione di ipoteca non contestuale sia gratuita [67]. La non gratuità potrà essere eccepita dal debitore ex art. 2929-bis c.c. in sede di opposizione. La seconda lettura è nel senso che l’art. 2929-bis c.c. non sarebbe applicabile nei confronti dell’ipoteca, a qualsiasi titolo costituita, la quale rimarrebbe pur sempre soggetta a revocatoria ordinaria e fallimentare. L’atto costitutivo d’ipoteca non sarebbe né un atto «di [continua ..]


Sezione II I terzi mediati


8. La tutela dell’affidamento dei terzi mediati

Veniamo ai terzi mediati, i subaquirenti e i creditori ipotecari dell’avente causa a titolo gratuito dal debitore. Sto parlando, sempre per tenere fermo il nostro esempio, dei subacquirenti da Sempronio nell’anno dalla trascrizione della donazione tra Tizio e Sempronio e dei creditori di Sempronio, che, dopo il suo acquisto, ma sempre entro l’anno dalla trascrizione della donazione, hanno iscritto ipoteca. Si tratta di appurare se Caio, creditore di Tizio, debitore-donante, abbia ius sequelae. L’ipotesi è piana nel caso in cui il creditore (Caio) ha trascritto il pignoramento prima della trascrizione della successiva alienazione o della iscrizione di ipoteca a favore dei creditori dell’avente causa: l’alienazione e l’iscrizione d’ipoteca non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. Gli artt. 2913 e 2693 c.c. sono chiarissimi. Lo dicevo prima, l’inefficacia degli atti successivi al pignoramento continua a seguire le regole tradizionali. L’ipotesi dà qualche grattacapo nel caso in cui la trascrizione dell’alie­nazione compiuta dall’avente causa dal debitore o l’iscrizione ipotecaria presa contro di lui siano eseguite prima della trascrizione del pignoramento. Cambiano i punti di fuga. Il primo punto di fuga è sempre lo stesso: l’in­te­resse del creditore. L’interesse antitetico si fa invece più complesso: all’inte­resse del debitore si affianca l’interesse del suo avente causa: ecco il nostro nuovo secondo punto di fuga. Anche la prospettiva si specifica diversamente. Non è più quella del terzo (immediato) avente causa dal debitore, ma è quella del terzo (mediato) subacquirente o creditore dell’avente causa dal debitore. Proviamo a tracciare il nostro disegno. L’art. 2929-bis c.c. tace sugli aventi causa dal donatario e sui suoi creditori. Ebbene, il nostro foglio è bianco? Non credo. Vediamo perché.


9. I subacquirenti dall’avente causa a titolo gratuito

Andiamo per ordine. Cominciamo con i subacquirenti dall’avente causa a titolo gratuito. Sfogliamo insieme il codice civile. Il codice, seppur con riguardo a istituti diversi, ci offre degli addentellati positivi di cui tenere conto. Sono lì, in bella vista. Sono gli artt. 2901, comma 4 e 2652, comma 1, n. 5, c.c. L’art. 2901, comma 4, c.c., in tema di revocatoria ordinaria, ci dice che «[l’]inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione». L’art. 2652, comma 1, n. 5, c.c. prevede che devono essere trascritte le «domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori» e dispone che «[l]a sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda» [70]. 9.1. Segue: Le tesi contrapposte La prevalenza dei primi interpreti della novella glissa sugli artt. 2901, comma 4 e 2652, comma 1, n. 5, c.c. Dobbiamo riconoscerlo, architettando il nostro tema sui profili strutturali, e quindi lasciando indietro i profili funzionali, si potrebbe in effetti osservare che nel caso previsto dall’art. 2929-bis c.c. manca una sentenza di inefficacia. Il creditore – lo sappiamo ormai a memoria – ha facoltà di agire direttamente con il pignoramento. Sono stati battuti due itinerari interpretativi contrapposti. Il primo itinerario interpretativo è nel senso che la tutela offerta dall’art. 2929-bis c.c. opererebbe indipendentemente da ogni vicenda successiva. Il creditore potrebbe agire non solo contro il primo avente causa a titolo gratuito, ma, essendo caduchevole il suo acquisto, potrebbe agire anche nei confronti di tutti i successivi aventi causa, a titolo gratuito od oneroso. È stato richiamato a conforto il dettato dell’art. 2929-bis, comma 2, c.c., che concede al creditore facoltà di promuovere l’azione esecutiva nelle forme dell’«espropriazione contro il terzo proprietario» senza distinguere a seconda che si tratti del primo acquirente o dei successivi subacquirenti [71]. Il secondo itinerario interpretativo è nel senso che la tutela offerta [continua ..]


10. I creditori ipotecari dall’avente causa a titolo gratuito dal debitore

Verifichiamo adesso la tutela dei creditori ipotecari dell’avente causa a titolo gratuito dal debitore. Il tema è questo. Dinanzi a una donazione – sto chiaramente continuando a semplificare – il creditore del debitore-donante può certamente avvalersi del rimedio offerto dall’art. 2929-bis c.c., ma come si risolve il conflitto con i creditori del donatario che, nell’anno dalla trascrizione dell’atto gratuito, hanno iscritto ipoteca prima della trascrizione del pignoramento presso terzi da parte del creditore del debitore-donante? Sono state prospettate anche qui due soluzioni. Prima soluzione. Il creditore del debitore-donante che agisce ex art. 2929-bis c.c. è preferito ai creditori del donatario, beninteso nel limite temporale di un anno dalla trascrizione dell’atto a titolo gratuito pregiudizievole. L’argo­mento è questo: se prevalessero i creditori del donatario essi si arricchirebbero a spese del creditore del debitore-donante, che è, invece, proprio colui il quale il d.l. n. 83/2015 ha voluto tutelare. Insomma, avrebbe poco senso riconoscere al creditore del debitore-donante la tutela di cui all’art. 2929-bis c.c. per poi farlo soccombere nei confronti dei creditori del donatario. Ai creditori del donatario, naturalmente, sarebbe consentito fare opposizione ex art. 2929-bis, com­ma 3, c.c. [98]. Seconda soluzione. I creditori del donatario, se di buona fede e se hanno iscritto ipoteca prima della trascrizione del pignoramento del creditore del debitore-donante, sono preferiti a quest’ultimo, poiché essi ripongono legittima­mente affidamento sull’incremento della consistenza patrimoniale del proprio debitore quale risultante dai pubblici registri. L’affidamento dei creditori del donatario va in questi termini privilegiato rispetto alla tutela del creditore del debitore-donante [99]. Entrambe le soluzioni – diciamolo pure con franchezza – non sono immuni da forzature e postulano, in qualche misura, un esercizio nomopoietico. La seconda soluzione mi pare si lasci comunque preferire. Al creditore del debitore-donante non mi sembra infatti consentito baloccarsi nell’attesa che i creditori del donatario si facciano avanti. Un paio di precisazioni sono tuttavia opportune. (i) Occorre anzitutto distinguere tra creditori del [continua ..]


11. La prova del nove

Mettiamo adesso le nostre pedine sullo scacchiere e facciamo la prova del nove. Il conflitto può infatti essere, contemporaneamente, tra, da un lato, il creditore dell’originario debitore-donante e, d’altro lato, il donatario, i subaquirenti e i creditori ipotecari del donatario. Portiamo avanti il nostro esempio. Tizio, debitore di Caio (munito di titolo esecutivo), dona la propria casa a Sempronio. Sempronio stipula un mutuo fondiario per procedere alla ristrutturazione di quella casa. La ristrutturazione riesce in modo eccellente e in tempi celeri. Mevio propone a Sempronio di vendergli la casa. Mevio acquista quella casa prima che sia trascorso un anno dalla trascrizione della donazione da Tizio a Sempronio, con obbligo per Sem­pronio di procedere all’estinzione del mutuo e alla cancellazione dell’ipo­teca iscritta a garanzia. Caio, preso atto dell’iscrizione dell’ipoteca e del successivo trasferimento dell’immobile originariamente di proprietà di Tizio, proprio debitore, agisce a tutela del proprio credito. Chi prevale? Disegniamo il nostro schema di verifica del perimetro di applicabilità del­l’art. 2929-bis c.c. Inseriamo i risultati fin qui raggiunti ed espungiamo ogni ulteriore considerazione. (i) Nel conflitto tra il creditore del debitore-donante (Caio) e il terzo avente causa immediato (Sempronio) che ha trascritto per primo il suo acquisto a titolo gratuito, prevale certamente il creditore del debitore-donante (Caio) che ha agito – avendone piena facoltà – con il nuovo rimedio semplificato. (ii) Nel conflitto tra il creditore del debitore-donante (Caio) e il terzo avente causa mediato (Mevio) che ha trascritto per primo il suo acquisto occorre distinguere. Se si tratta di ritrasferimento a titolo oneroso, il creditore del debitore-do­nante (Caio) può agire esclusivamente ex art. 2901, comma 4, c.c. e nel conflitto con il terzo avente causa mediato (Mevio) prevale quest’ultimo se, al momento dell’acquisto, era in buona fede, salvi naturalmente gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione ordinaria. Se, viceversa, si tratta di ritrasferimento a titolo gratuito, il creditore del debitore-donante (Caio) può agire ex art. 2929-bis c.c. e nel conflitto con il terzo avente causa mediato [continua ..]


Parte III: I terzi e gli atti a titolo gratuito relativi a beni vincolati

12. La tutela dell’affidamento dei terzi nel caso di alienazione di beni vincolati

Ci siamo sin qui occupati della tutela dell’affidamento dei terzi in caso di alienazione di (diritti su) beni non vincolati. Quid iurisin caso di alienazione di beni vincolati? Riprendiamo in mano il testo dell’art. 2929-bis c.c.: «[i]l creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto […]» (comma 1); «[q]uando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazio­ne contro il terzo proprietario» (comma 2). Il legislatore sembra aver trascurato il caso della alienazione di (diritti su) beni vincolati compiuta, chiaramente, nel rispetto dello statuto legale e negoziale di destinazione. Ha lasciato un vuoto [110]. Ha affidato la soluzione del caso all’interprete e al giudice. Occorre quindi accomodare una soluzione compatibile con il silenzio dell’art. 2929-bis c.c. Adattiamo il nostro esempio di partenza a questa ipotesi. Tizio rilascia una cambiale a favore di Caio. In prossimità della scadenza, Tizio prende consapevolezza che non riuscirà a onorare il debito assunto. Teme di perdere la casa e costituisce un fondo patrimoniale o un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., riservandosi la proprietà dei beni vincolati [111]. La cambiale viene protestata. Caio trascrive il pignoramento contro Tizio entro l’anno dalla trascrizione del vincolo di destinazione o (se così piace ritenere) dalla annotazione nel­l’atto di matrimonio del fondo patrimoniale [112]. In concomitanza, i beni vincolati sono trasferiti a titolo gratuito a Sempronio, cui, trattandosi di alienazione funzionale, pervengono liberi dalla destinazione [113]. Dobbiamo dunque indagare se e in quali casi la trascrizione del pignoramento da parte del creditore (Caio) ex art. 2929-bis c.c. sia opponibile all’avente causa [continua ..]


Parte IV: I creditori

13. Qualche precisazione sui creditori ex art. 2929-bis c.c.

Sin qui ho trattato della tutela dell’affidamento dei terzi immediati e mediati con riferimento agli atti a titolo gratuito relativi a (diritti su) beni non vincolati o vincolati. Si rende ora opportuna qualche precisazione finale sui creditori del debitore che possono procedere a pignoramento o possono intervenire nella procedura ex art. 2929-bis c.c. È un tema altrettanto delicato. 13.1. Il creditore procedente ex art. 2929-bis c.c. e il titolo di acquisto delle ragioni di credito Cominciamo con il creditore procedente ex art. 2929-bis c.c. Anche qui proviamo a non dare nulla per scontato. È già emerso tra le pieghe nel corso di questa relazione, ma va detto ora a chiare lettere. Il nostro ordinamento accorda tutela privilegiata, semplificata e velocizzata al credito rispetto agli atti di disposizione o vincolativi compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore. Attenzione però: accorda questa tutela nel presupposto (implicito, eppure chiarissimo) che il creditore abbia acquisito le proprie ragioni di credito in forza di un atto a titolo oneroso o in forza di legge. Non in forza di un atto a titolo gratuito. Il creditore che ha acquisito il suo diritto di credito in forza di un atto a titolo gratuito si trova nella medesima posizione dell’avente causa a titolo gratuito dal debitore. Entrambi non sono tenuti ad alcuna prestazione corrispettiva. Privilegiare il primo a scapito del secondo significherebbe vulnerare il canone di ragionevolezza e proporzionalità. È per questo che non basta sventolare il favor creditoris, dovendosi invece distinguere tra creditori a titolo oneroso e creditori a titolo gratuito, ai quali ultimi è precluso il rimedio semplificato ex art. 2929-bis c.c. 13.2. La tutela dell’affidamento dei terzi nei confronti dei creditori intervenuti ex art. 2929-bis c.c. Veniamo ai creditori intervenuti ex art. 2929-bis c.c. Il tema dei rapporti tra la tutela dell’affidamento dei terzi e la tutela dei creditori intervenuti è tutt’altro che secondario, anche se, per quanto mi consta, è stato lasciato un po’ in sordina dai primi commentatori della novella. L’intervento degli altri creditori nella procedura espropriativa costituisce un aspetto assai singolare del nuovo rimedio semplificato [124]. Ce [continua ..]


Parte V: Epilogo

14. A mo’ di conclusione

Devo essere molto chiaro. Anche queste sono solo delle proposte interpretative che ho provato qui ad argomentare. Il diritto non è la matematica [146]. Per quanto ad alcuni interpreti piaccia e­vocare mitologie giuridiche, il diritto non conosce verità assolute [147]. La realtà è piena di mille sfaccettature ed è compito del giurista non appiattirla a vantaggio dei comodi proprî o altrui, mettendosi così al servizio di chi, sotto l’usbergo di una non meglio precisata (e comunque indimostrata) efficienza economica, vorrebbe un mondo sempre liscio e privo di ingombri sociali e giuridici. Ora, io non so come andrà a finire questa storia, cosa vedremo nelle officine della pratica notarile e forense e quale sarà l’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. che vorrà darne in action la giurisprudenza. So che la giurisprudenza tiene generalmente in grande considerazione il canone di ragionevolezza e proporzionalità. Lo applica, non lo declama. Col che chiudo. Ecco, a me pare che – per rimanere al tema più delicato che ho provato qui ad affrontare – la prevalenza della tutela dell’affidamento dei terzi mediati a titolo oneroso e di buona fede sulla tutela del creditore pignorante risponda pienamente a questo canone di ragionevolezza e proporzionalità. Epperò – lo sto dicendo, e ho concluso – fare previsioni, come recita un antico proverbio, è una cosa molto difficile, spe­cialmente se riguardano il futuro.


NOTE
Fascicolo 2 - 2016