Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva delle banche (di Marina Ceccacci)


Articoli Correlati: art. 2929-bis

SOMMARIO:

1. Cenni introduttivi - 2. Cenni comparativi tra la c.d. espropriazione forzata anticipata e l’azione revocatoria ordinaria - 3. Gli atti di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione compiuti a titolo gratuito - 4. Soggetto legittimato all’azione e termine di un anno - 5. La posizione del terzo acquirente a titolo gratuito - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Cenni introduttivi

L’art. 12, d.l 27 giugno 2015, n. 83 (pubblicato in G.U. del 27 giugno 2015, n. 147) intitolato “Misure Urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, introduce un nuovo articolo del codice civile applicabile alle procedure esecutive iniziate dopo il 27 giugno 2015. Si tratta dell’art. 2929-bis c.c. inserito – con una propria sezione I-bis “Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” – all’interno del Titolo IV, Capo II “Dell’esecuzione forzata”. Il testo è il seguente: “Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzio­ne di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”. Si tratta di un articolo di portata all’apparenza dirompente poiché consente al creditore, munito di un titolo esecutivo, di procedere all’esecuzione forzata senza dover preventivamente agire mediante una azione [continua ..]


2. Cenni comparativi tra la c.d. espropriazione forzata anticipata e l’azione revocatoria ordinaria

Il procedimento appena introdotto, considerato riconducibile alla categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (l’essenza caratterizzante l’azione revocatoria consiste, infatti, nel conservare integra la garanzia patrimoniale), consente di rendere molto più rapida l’espropriazione forzata di beni immobili e mobili registrati ponendosi come mera alternativa e non in sostituzione al procedimento ordinario che richiede il preventivo esperimento del­l’azione revocatoria (artt. 2901-2904 c.c.) creandosi dunque, d’ora in avanti, una situazione di convivenza tra i due istituti. Il nuovo procedimento di esecuzione forzata anticipata ed il procedimento ordinario di azione revocatoria, pur avendo la comune finalità di consentire al creditore di soddisfarsi sui beni già in proprietà del debitore (ed ora trasferiti a terzi o oggetto di vincoli) presentano talune caratteristiche comuni ma, in quanto istituti autonomi, hanno anche caratteristiche peculiari. In particolare, la loro operatività è accomunata dal presupposto oggettivo dell’esistenza di un pregiudizio in capo ad uno o più creditori e dalla conoscenza da parte del debitore (presupposto soggettivo) del potenziale danno che l’atto stipulato può cagionare al creditore. Oltre a tali elementi comuni, le due fattispecie sono contraddistinte da particolarità a sé stanti. Mentre nell’ambito dell’azione revocatoria, che può operare anche in presenza di atti a titolo oneroso o per tutelare il creditore contro gli atti compiuti anteriormente alla nascita del credito (diversamente dall’art. 2929-bis c.c.), l’onere di fornire la prova di aver subito un pregiudizio grava sul creditore pro­cedente, nel procedimento regolato nell’art. 2929-bis c.c. (c.d. espropriazione forzata anticipata), detto onere grava su colui che subisce l’azione (debitore), il quale, per contrastare l’azione del creditore procedente, è tenuto ad esperire opposizione all’esecuzione. Il procedimento “ordinario” dell’azione revocatoria, inoltre, può essere attivato entro cinque anni (termine di prescrizione) dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.) e, quindi, in un termine più lungo rispetto a quello di un anno (termine di decadenza) decorrente dalla trascrizione dell’atto, [continua ..]


3. Gli atti di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione compiuti a titolo gratuito

La lettera dell’art. 2929-bis c.c. si riferisce agli atti di “costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, [aventi ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,] compiuti a titolo gratuito […]”. Da tale inciso si evince come il legislatore abbia inteso agevolare l’azione dei creditori muniti di titolo esecutivo con riferimento a beni oggetto di atti contraddistinti da causa gratuita in genere (tra i quali la figura principe è quella della donazione) e di atti costitutivi di vincolo (tra i quali si possono richiamare le figure del fondo patrimoniale, del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e del trust). Venendo ad analizzare i tipi negoziali interessati dalla norma emerge come il legislatore si sia riferito alla “costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione [….] a titolo gratuito”, tipizzando categorie giuridiche che fanno presupporre che il legislatore abbia voluto ricomprendere una molteplicità di ipotesi negoziali. A tal proposito, il riferimento alle alienazioni a titolo gratuito non rappresenta terminologia idonea a restringere l’ambito di applicazione della norma alla sola ipotesi dell’atto di donazione, il quale rappresenta una species del più ampio genus degli atti a titolo gratuito. In particolare, negli atti a titolo gratuito manca il meccanismo dell’arric­chimento/impoverimento tipico delle donazioni in quanto il negozio viene posto in essere al fine di perseguire un interesse indiretto e mediato ma avente sempre rilevanza patrimoniale. Si pensi al caso nel quale un genitore costituisca in fondo patrimoniale un immobile, riservandosi la proprietà del bene, ma ponendo il vincolo (del fondo patrimoniale) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia della figlia: in tale caso, l’atto posto in essere è a titolo gratuito in quanto esiste in ogni caso il fine indiretto e mediato del disponente volto a tutelare un interesse che ritiene meritevole di tutela. Il riferimento agli atti “di alienazione” porta l’interprete a domandarsi se la disciplina in esame debba essere applicata alle sole alienazioni in senso stretto, oppure, se l’inciso vada interpretato come riferito ad altre fattispecie negoziali che producono effetti analoghi. La questione era già stata [continua ..]


4. Soggetto legittimato all’azione e termine di un anno

Come osservato, il nuovo art. 2929-bis c.c. legittima il creditore che sia stato pregiudicato da un atto del debitore compiuto a titolo gratuito ad attivarsi per procedere ad espropriazione di beni immobili o beni mobili registrati, senza dover prima esperire vittoriosamente l’azione revocatoria ed ottenere una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto pregiudizievole delle sue ragioni. La figura di “creditore” cui il legislatore si è riferito è quella di colui che ha già acquistato tale status nel momento in cui viene compiuto l’atto e, dunque, è essenziale, al fine dell’operatività dell’istituto, individuare il momento nel quale il credito è sorto: non si può trattare infatti di credito sorto dopo il compimento dell’atto asseritamente pregiudizievole, bensì, esso deve essere anteriore. Particolarità della norma è che il legislatore legittima anche il creditore anteriore, ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia, ad intervenire nell’azione esecutiva da altri promossa, insinuandosi nella procedura: si tratta di una precisazione quanto mai opportuna, vista la natura eccezionale della nuova norma, volta a fugare ogni dubbio sulla possibilità di intervento in un procedimento attivato da terzi e la cui ratio va individuata nell’ottica dell’economia del processo. I creditori sopraindicati, dunque, entro il termine di un anno da quando l’at­to di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito è stato trascritto [2], si possono attivare ed esperire autonomamente e singolarmente l’azione di esecuzione forzata, sul presupposto del semplice possesso di un titolo esecutivo e della trascrizione del pignoramento, prevalendo così rispetto al terzo dante causa, tale in forza di atto di alienazione, dal proprio debitore ed in deroga al principio di priorità della trascrizione. Conseguenza dell’introduzione del nuovo istituto è che il terzo avente causa a titolo gratuito, dunque, oltre ad esser esposto al rischio di subire l’esperi­mento dell’azione revocatoria per il periodo di cinque anni, è ora esposto anche a quello di vedere aggredito, dai creditori particolari del proprio dante causa, il bene acquistato con l’atto a titolo [continua ..]


5. La posizione del terzo acquirente a titolo gratuito

Il legislatore ha inteso preferire il creditore particolare rispetto alterzo che acquista il bene a titolo gratuito in quanto l’assenza di corrispettivo costituisce circostanza idonea ad escludere che possano essere sacrificati i diritti di chi vanta pretese rette da causa onerosa. Vige quindi la regola generale per la quale sono salvi i soli trasferimenti contraddistinti da onerosità per i quali, nell’ipotesi di donazioni dissimulate (ovvero, di atti onerosi dal punto di vista formale ma gratuiti dal punto di vista sostanziale), sarà necessario prima esperire l’azione di simulazione per accertare che in realtà il negozio aveva causa gratuita. Ci si deve inoltre chiedere quale sia la sorte dell’acquisto nell’ipotesi in cui l’acquirente a titolo gratuito trasferisca il bene, a sua volta, ad un terzo. Se il trasferimento a favore del terzo, da parte del donatario (rectius: del beneficiario dell’atto privo di onerosità), avviene a titolo gratuito, il creditore del primo disponente (donante) potrà recuperare il bene e, dunque, esperire il rimedio di cui all’art. 2929-bis c.c. Se il bene viene trasferito dal donatario ad un terzo, a titolo oneroso, si pone la questione di chi prevalga tra il creditore anteriore ed il terzo sub acquirente. Pur residuando un margine di dubbio, la dottrina che si è occupata della questione ha risolto il conflitto a favore del terzo sub acquirente purché acquirente in buona fede ed a titolo oneroso ed a condizione che il suo acquisto sia stato trascritto prima del pignoramento. La questione non è tuttavia pacifica nel senso che si potrebbe invece ritenere che, in ogni caso, il terzo dante causa anche se a titolo oneroso e seppure in buona fede, il cui dante causa abbia acquistato il bene a titolo gratuito, soccomba rispetto ai creditori del disponente, per azioni attivate prima del decorso di un anno dalla trascrizione dell’atto asseritamente pregiudizievole. In un simile contesto l’ambito di operatività della nuova norma non sarebbe limitata ai soli atti retti da causa gratuita, bensì, indirettamente, anche a quelli contraddistinti da causa onerosa.


6. Considerazioni conclusive

Quali benefici concretamente potrà portare il nuovo art. 2929-bis c.c., in particolare con riferimento al recupero dei crediti da parte delle Banche? Si è visto che il predetto articolo prevede una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. Occorre, però, che: 1 il creditore sia munito di titolo esecutivo (sono titoli esecutivi quelli elencati nell’art. 474 c.p.c.); 2 la trascrizione del pignoramento avvenga entro l’anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole. Il tempo di un anno indicato dal legislatore come termine di decadenza della possibilità di avvalersi dello strumento della “revocatoria semplificata” è un termine molto stringente. Per rispettare un lasso temporale così limitato, ed al fine di non vanificare la portata della norma in esame, è fondamentale, in primo luogo, un’efficiente attività di monitoraggio dei clienti affidati e dei loro garanti, al fine di avere immediata evidenza degli atti dispositivi a titolo gratuito e/o dei vincoli di indisponibilità apposti sui cespiti di proprietà al fine di attivare immediatamente tutte le attività prodromiche all’utilizzo del nuovo strumento che la legge offre (revoca degli affidamenti, messa in mora, istruttoria della pratica per l’affida­mento al legale esterno). Occorre, infatti, tenere presente che, dalla data di affidamento al legale esterno di una pratica per il recupero del credito, occorrono almeno 60 giorni circa per arrivare alla trascrizione del pignoramento sulla base di un decreto ingiuntivo munito della formula di provvisoria esecutività e sempre che non si incontrino ostacoli lungo il percorso (ad esempio, il debitore potrebbe volutamente rendersi irreperibile creando problemi per le notifiche degli atti). Diventa, quindi, fondamentale un’attività di monitoraggio costante dei movimenti di Conservatoria della clientela affidata che, nell’attualità, le Banche, per evidenti ragioni di costi, normalmente non svolgono. Qualora la notizia dell’even­to pregiudizievole non arrivasse tempestivamente, occorrerebbe ripiegare sullo strumento dell’azione revocatoria ordinaria, con tempi, costi e rischi ben diversi, ma che può essere esperita nell’arco temporale, ben più ampio, di [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016