Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'art. 2929-bis c.c dalla prospettiva degli interessi dei creditori e del debitore (di Andrea Carena)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva dei creditori - 3. L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva del debitore (del terzo, e degli altri interessati alla conservazione del vincolo) - 4. Natura giuridica dell’istituto - NOTE


1. Introduzione

L’art. 2929-bis c.c., visto attraverso la lente del giurista (o meglio, almeno per quanto riguarda chi scrive, dell’operaio del diritto), presenta elementi di dubbia coerenza con il nostro sistema giuridico. Il Legislatore, infatti, al dichiarato di fine di offrire una tutela avanzata alle ragioni del credito, ha introdotto un istituto che, sotto molti aspetti (a cominciare dalla possibilità di aggredire direttamente, e senza un preventivo vaglio giurisdizionale, un bene trasferito a terzi con atto risultante dai pubblici registri), mette in discussione alcuni capisaldi dell’ordinamento. La tutela del credito, in un sistema economico basato sul libero scambio, rappresenta certamente un’esigenza importante, soprattutto se si considera che la società contemporanea, immersa nel fenomeno del consumismo, tende ad un continuo e progressivo (per non dire bulimico) indebitamento degli individui [1]. A ciò, deve aggiungersi che il sistema del recupero crediti, in Italia, presenta deficienze gravissime, che scoraggiano gli investimenti, e che si riverberano, negativamente, sull’intera economia nazionale. Ma la tutela di tali esigenze deve necessariamente trovare un contemperamento con gli altri interessi in conflitto, e non può, comunque, essere attuata in violazione dei diritti fondamentali dalle parti in contesa. Il presente contributo sarà dedicato proprio all’analisi della norma “Dalla prospettiva degli interessi dei creditori e del debitore”. In particolare, si tenterà di comprendere se e come l’art. 2929-bis c.c. possa trovare concreta applicazione nel rispetto degli interessi e dei diritti di tutti i protagonisti della vicenda obbligatoria; non solo, quindi, del creditore procedente, ma anche degli altri creditori (che potrebbero, per le ragioni che vedremo, subire un pregiudizio dall’applicazione della norma in commento), e di chi si trova dalla parte opposta del credito, ovvero del debitore e del terzo acquirente a titolo gratuito. L’art. 2929-bis c.c., sotto questo profilo, presenta rilevanti spazi d’ombra, sui quali sarà opportuno cercare di fare un po’ di luce, non già in una prospettiva “demolitoria”, bensì allo scopo di ricercare possibili, adeguate, soluzioni ermeneneutiche.


2. L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva dei creditori

2.1. Aspetti problematici Al riguardo occorre anzitutto perimetrare la norma, per capire a quali soggetti essa sia rivolta. Non è scontato, infatti, che la disposizione in commento possa giovare all’intero ceto dei creditori. Per poter ricorrere al rimedio di cui all’art. 2929-bis c.c. è necessario: a) il possesso di un titolo esecutivo; b) che l’azione esecutiva venga esercitata entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole. Questi due elementi non possono certo considerarsi neutri. Infatti, non tutti i creditori sono posti nelle condizioni di ottenere un titolo esecutivo in un termine così breve, così come non tutti i creditori sono posti nelle condizioni di venire a conoscenza, in tempo utile, dell’avvenuta trascrizione dell’atto a loro pregiudizievole. È allora evidente che un certo tipo di creditore (che potremmo definire “forte”), il quale dispone di strumenti e di strutture tali da consentirgli di monitorare costantemente i patrimoni dei propri debitori, e che, al momento del sorgere del credito, già dispone di documentazione che potrà essergli utile per ottenere agevolmente un titolo esecutivo, sarà favorito, a scapito di creditori più “deboli”, che per esempio potrebbero non avere notizia, in tempo utile, dell’avvenuta trascrizione dell’atto pregiudizievole, ovvero comunque non trovarsi nelle condizioni di poter ottenere tempestivamente un titolo esecutivo. Pensiamo, per esempio, al danneggiato (da illecito aquiliano o contrattuale), titolare di un credito risarcitorio, il quale difficilmente potrebbe ottenere un titolo esecutivo entro il termine di un anno. Tale soggetto sarebbe pertanto costretto ad agire con la tradizionale azione pauliana, correndo il rischio, piuttosto elevato, che al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il vittorioso giudizio revocatorio [2] il bene sia stato ormai venduto all’esito della procedura esecutiva da altri azionata ex art. 2929-bis c.c. È ben vero, infatti, che la norma in commento prevede la possibilità del­l’intervento per il “creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”, ma si tratta di un istituto ad accesso rigorosamente [continua ..]


3. L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva del debitore (del terzo, e degli altri interessati alla conservazione del vincolo)

Detto questo, passiamo adesso ad affrontare la seconda parte dell’inter­vento, dedicata alla prospettiva dell’interesse del debitore. La norma in commento offre al creditore un notevole vantaggio iniziale, consentendogli di agire esecutivamente nei confronti del terzo, senza dover preventivamente esperire l’azione revocatoria, e quindi senza alcun preventivo vaglio giurisdizionale. Ma in uno stato di diritto (qual’é, fino a prova contraria, il nostro), deve essere garantito, al debitore, un adeguato diritto di difesa. Vediamo, allora, quali strumenti sono stati previsti dal legislatore per la tutela degli interessi del debitore (e del terzo, ancorché a tale argomento sarà dedicato un autonomo contributo). 3.1. Lo strumento oppositivo L’ultimo comma dell’art. 2929-bis prevede, al riguardo, che: «Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore». Il Legislatore individua quindi espressamente lo strumento di tutela processuale nell’opposizione all’esecuzione. Non menziona l’opposizione agli atti esecutivi, che deve comunque ritenersi ammissibile, poiché sarebbe irragionevole ritenere il contrario. In sede di opposizione all’esecuzione – strumento attraverso il quale, co­m’è noto, il debitore contesta il diritto a procedere ad esecuzione – il debitore ed il terzo potranno dunque contestare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 2929-bis c.c., ovvero negare la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore. Quanto alla prima ipotesi, il debitore ed il terzo potranno in particolare contestare l’esistenza di un valido titolo esecutivo, ovvero il mancato rispetto del previsto termine annuale. Si ritiene, inoltre, che gli stessi potranno contestare anche l’esistenza del credito, almeno nei limiti in cui è possibile farlo nelle ordinarie opposizioni all’esecuzione. Debitore e terzo potranno poi contestare, come si [continua ..]


4. Natura giuridica dell’istituto

Quanto abbiamo detto sinora analizzando, sia pure in estrema sintesi, l’i­stituto di cui all’art. 2929-bis c.c., non può, ad avviso di chi scrive, prescindere del tutto dalla ricerca della sua natura giuridica. Al riguardo, si è invertito il tradizionale ordine di analisi, che generalmente muove proprio dall’individuazione della natura giuridica, allo scopo di rendere l’indagine più agevole, ed il risultato, nei limiti del possibile, più chiaro. Il Disegno di Legge n. 3201/2015 parla al riguardo di «azione revocatoria semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all’esercizio dell’azione esecutiva», e di «inversione dell’onere della prova». Aggiunge ancora che «La cognizione sulla domanda revocatoria in forma esecutiva è recuperata a posteriori tramite opposizione all’esecuzione». Si tratta, secondo il modesto avviso di chi scrive, di affermazioni poco convincenti. Se, infatti, non viene proposta opposizione, nessun giudice si pro­nuncerà mai sull’efficacia o sull’inefficacia dell’atto di disposizione, e l’ese­cuzione proseguirà comunque, fino alla vendita del bene. Alla luce di quanto abbiamo detto sin’ora è allora lecito chiedersi se con l’art. 2929-bis c.c. il legislatore non abbia in realtà introdotto un ipotesi di inefficacia legale degli atti di disposizione a titolo gratuito. Un simile conclusione potrebbe destare inquietudine, soprattutto nel ceto notarile, ma ritengo che sul punto siano sufficienti ad escludere profili di responsabilità professionale le considerazioni svolte nel contributo introduttivo del notaio Di Sapio, relativamente alla natura opzionale, relativa e temporanea dell’inefficacia in oggetto (sempre che, ben inteso, il notaio abbia fornito adeguata informazione al cliente). Gli indizi, nel senso dell’inefficacia legale, sono infatti “gravi, precisi e concordanti”, per dirla con i penalisti. Il primo, e più grave, è costituto dal fatto, già esposto in precedenza, che se non viene proposta opposizione, nessun giudice si pronuncerà mai sull’ef­ficacia o inefficacia dell’atto di disposizione, ma l’esecuzione proseguirà comunque, fino alla vendita [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016