Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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I riflessi della riforma sul bilancio delle società a partecipazione pubblica (di Christian Rainero Alessandro Migliavacca)


SOMMARIO:

1. Il settore pubblico allargato e le società partecipate - 2. Il sistema di bilancio nel settore pubblico allargato - 3. I nuovi principi di redazione del Bilancio - 4. I nuovi schemi di bilancio - 5. I nuovi criteri di valutazione delle poste di bilancio - 6. Conclusioni - Bibliografia - Fonti normative - Sitografia - Note


1. Il settore pubblico allargato e le società partecipate

1.1. La classificazione delle aziende secondo la dottrina economico-aziendale Secondo la dottrina economico-aziendale, osservando un approccio antropologico, le aziende, sono «un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento di umani bisogni, ordina e svolge, in continua coordinazione, la produzione o il procacciamento e il consumo della ricchezza» [1] nonché “lo strumento dell’umano operare nell’attività economica” [2]. Secondo questa accezione, si conferisce così all’azienda una natura strumentale e secondaria rispetto alla volontà e ai bisogni della persona, che perdura congiuntamente alla persona e oltre la sua esistenza. Le aziende assumono, così, una duplice dimensione [3], “nello spazio” – in cui le proprie performance devono essere monitorate sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale – e “nel tempo” – essendo la gestione caratterizzata dal periodico e ricorrente volgere degli eventi e l’attività capace di perdurare nel tempo. I bisogni delle persone assumono, di conseguenza, un aspetto di preminenza sull’attività delle aziende e guidano la classificazione delle stesse; le aziende, infatti, possono essere distinte sulla base della tipologia di bisogni soddisfatti (pubblici, collettivi, privati) e secondo le conseguenti modalità di procacciamento e impiego delle risorse economico-finanziarie. Le “aziende di consumo”, chiamate anche “aziende di erogazione”, soddisfano bisogni collettivi, comuni e pubblici, meritevoli di tutela, operando una redistribuzione del reddito in condizioni di vitalità economica riflessa [4], in quanto non hanno la possibilità di accedere direttamente al mercato e in cui le fonti di finanziamento derivano principalmente da contributi esterni (o, nel caso delle aziende pubbliche, da tributi imposti per legge). I loro impieghi riguardano costi di gestione, investimenti di natura patrimoniale e rimborso del capitale di debito. Le “aziende di produzione”, individuate nelle imprese e nelle attività assimilabili, soddisfano bisogni privati, in presenza di accesso al mercato, acquisendo risorse e capitale dall’esterno e accumulando ricchezza patrimoniale attraverso la propria attività. Alcune aziende di produzione sono caratterizzate da [continua ..]


2. Il sistema di bilancio nel settore pubblico allargato

2.1. Amministrazione razionale fondata sul bilancio Nella dottrina economico-aziendale, il Bilancio è un documento che sintetizza e sublima un processo metodologico di gestione che coinvolge tutti gli aspetti dimensionali delle aziende. In questo senso, secondo l’aspetto dimensionale “nello spazio”, le aziende monitorano la propria attività sotto: 1. il profilo finanziario, del procacciamento e impiego di risorse finanziarie aventi diverso grado di liquidità; 2. il profilo economico, dell’acquisizione e utilizzo di fattori produttivi nella propria attività; 3. il profilo patrimoniale, dell’accumulo e dissipazione della ricchezza generata con la propria gestione. Al fine di monitorare contemporaneamente tutti e tre gli aspetti è posto in essere un processo ciclico, su base annuale, ricorrente e continuo in cui le decisioni manageriali sono prese sulla base di dati raccolti in tre fasi (Figura 1), nelle quali sono prodotti documenti di bilancio e contabili tesi alla quantificazione e al controllo dei tre profili sopra delineati. Figura 1 – l’Amministrazione Razionale fondata sul bilancio Fonte: PUDDU, 2010. Ns. rielaborazione. La prima fase della gestione è rappresentata dalla Programmazione, in cui sono stabiliti, delineati e individuati precisamente gli obiettivi dell’attività e in cui si definiscono le azioni da porre in essere per conseguirli. In questa fase sono quindi formalizzati dei documenti di bilancio preventivo, uno per ciascun aspetto della gestione: 1. il preventivo finanziario di fonti e impieghi, che mette in luce la variazione finanziaria perseguita; 2. lo stato patrimoniale preventivo, che mette in risalto le dimensioni di attività, passività e patrimonio netto da conseguire nel periodo; 3. il conto economico preventivo, che individua i costi da sostenere e i ricavi da fatturare sulla base delle risorse da impiegare nella gestione. La seconda fase, detta di Esecuzione, consiste nella attuazione delle decisioni prese nella prima fase, in cui vengono eseguite quelle azioni che si è previsto possano condurre alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’azienda è sorta. In questa fase è necessario rilevare gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali in contabilità generale, attraverso la metodologia della partita doppia, che consente di analizzare e [continua ..]


3. I nuovi principi di redazione del Bilancio

3.1. Principio di prevalenza della sostanza sulla forma Il Decreto Bilanci ha modificato l’art. 2423-bis c.c., da cui ha eliminato la disposizione secondo cui le voci dell’attivo e del passivo devono essere valutate secondo la funzione economica e ha stabilito che la rilevazione e la presentazione delle voci deve avvenire in funzione della sostanza dell’operazione o del contratto, che esprime la vera essenza degli eventi. L’introduzione nel nostro ordinamento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tra le altre, porterebbe a contabilizzare le “operazioni di leasing” secondo il c.d. metodo finanziario. Tale metodo, alla data del presente contributo, non può essere applicato, in quanto non avendo il Decreto Bilanci modificato il numero 22, comma 1, art. 2427 c.c., che presuppone l’ado­zione del metodo patrimoniale, si continua ad applicare l’impianto normativo attualmente in essere, che si basa sulla forma giuridica del contratto. 3.2. Principio di rilevanza Il Decreto Bilanci introduce, all’art. 2423 c.c. [15], il c.d. principio di rilevanza, secondo cui non occorre rispettare gli obblighi di “rilevare”, “valutare”, “presentare” e “informare”, nei casi in cui la loro osservanza generi effetti irrilevanti al fine della rappresentazione “veritiera e corretta”. Non vengono modificati però gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, pertanto i fatti, ancorché non rilevanti, saranno registrati nel rispetto dell’art. 2219 c.c. e seguenti. Nella nota integrativa deve essere evidenziato l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevare, valutare, presentare e informare.


4. I nuovi schemi di bilancio

Una fondamentale novità riguarda il contenuto degli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile. Precedentemente al Decreto Bilanci, il bilancio d’esercizio era composto da tre documenti fondamentali: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Il Decreto Bilanci ha introdotto l’obbligatorietà della redazione del Rendiconto Finanziario, sinora solamente consigliato dall’OIC 10 nella sua formulazione del 2014, e precedentemente suggerito unicamente dalla dottrina economico-aziendale. Inoltre, sono state introdotte alcune fondamentali modificazioni agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, di cui si riportano di seguito gli schemi secondo la nuova formulazione. In grassetto sono indicate le principali modificazioni. 4.1. Lo Stato Patrimoniale Le principali variazioni riguardano i costi di ricerca e pubblicità, i quali sono stati esclusi dalla possibilità di capitalizzazione (cfr.anche infra), l’introdu­zione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, l’eliminazione degli aggi e disaggi su prestiti obbligazionari dalla voce dei ratei e risconti e l’elimina­zione della voce per le azioni proprie e della relativa riserva, con introduzione di una nuova riserva “negativa” a riduzione del patrimonio netto (cfr. anche infra). Inoltre sono stati eliminati i conti d’ordine, il cui contenuto deve essere riportato nella Nota Integrativa nel rispetto del numero 9, comma 1, art. 2427 c.c. Tabella 5 – il nuovo Stato Patrimoniale. Fonte: ns. rielaborazione ATTIVO PASSIVO A)      verso soci per versamenti ancora dovuti,con separata indicazione della parte già richiamata B)      Immobilizzazioni, con separataindicazio­ne di quelle concesse in locazionefinanziaria: I – Immobilizzazioni immateriali: 1)       Costi di impianto e di ampliamenti; 2)       Costi di sviluppo; 3)       Diritti di brevetto industriale e dirittidi utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4)       Concessioni, licenze, marchi [continua ..]


5. I nuovi criteri di valutazione delle poste di bilancio

5.1. Criterio del costo ammortizzato Secondo la nuova formulazione dell’art. 2426, i “crediti” e i “debiti” devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “costo ammortizzato”, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; l’applicazione di tale criterio comporta la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o producono interessi ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato. Allo stesso modo, le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio (anziché al costo) con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, ossia nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentono. Il criterio del costo ammortizzato, mutuato dai principi contabili internazionali, prevede il calcolo di quel valore «a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività/passività al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità» (IAS 39, §9). L’applicazione di questo criterio si sostanzia nell’utilizzo dell’ammor­tamento finanziario per i crediti e debiti basato sul tasso interno di rendimento (TIR, o Internal Rate of Return, IRR) [16] calcolato sul debito al netto dei costi iniziali. Utilizzando il Tasso Interno di Rendimento così determinato, anziché il tasso nominale del debito, si ottiene un maggiore costo d’esercizio, che è pari alla somma tra gli interessi dovuti (al tasso nominale) e la quota del costo iniziale, ammortizzata e suddivisa tra gli anni di durata del finanziamento. Tale principio consente di suddividere la differenza, esistente tra il valore iniziale del credito o debito e il valore a scadenza, secondo un principio di competenza economica in ragione d’esercizio fondato su un calcolo finanziario estremamente preciso, attraverso l’utilizzo del Tasso Interno di Rendimento. L’utilizzo di tale criterio, qualora non porti rilevanti benefici alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione [continua ..]


6. Conclusioni

L’introduzione delle importanti novità in tema di redazione del bilancio d’esercizio secondo i principi contabili nazionali assume una rilevanza particolare per le società partecipate o controllate da enti pubblici, in quanto oggetto di consolidamento da parte degli enti a capo del Gruppo Pubblico Locale di riferimento. Il processo di consolidamento vede, in particolare, l’inserimento dei bilanci delle società partecipate e le relative informazioni, anche integrative, all’interno di un contesto più ampio, in cui le valutazioni e politiche di bilancio possono influenzare le decisioni su politiche pubbliche locali e nazionali. Al fine di dare una migliore e più chiara informativa della reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in cui versa un Gruppo Pubblico Locale, è necessario che le istruzioni e linee guida normative per la redazione dei bilanci siano estremamente chiare e indirizzino a scelte virtuose di rappresentazione veritiera e corretta, in un contesto di chiarezza e competenza economica. Così, per conseguire questi risultati, assumerà rilevanza fondamentale il processo, attualmente in corso, di nuovo aggiornamento dei principi contabili nazionali (e internazionali), per fornire una visione unitaria e certa sui comportamenti contabili da tenersi nelle più disparate fattispecie gestionali.


Bibliografia

FERRERO G., Istituzioni di economia d’azienda, Giuffrè, Torino, 1968. PUDDU L., Il Processo di Accumulazione del Capitale, l’analisi Funzionale del Management, l’amministrazione Razionale e la Classificazione delle Aziende: Razionalità della Rilevanza e Valori Etici, Egea, Milano, 2010. PUDDU L.-GIOVANDO G.-RAINERO C., Le valutazioni di bilancio. Teoria e casi, Celid, Torino, 2013. PUDDU L., BÜCHI G., POLLIFRONI M.-SORANO E., RAINERO C., TRADORI V. and others, Ragioneria Pubblica: Il Sistema Unico Di Rilevazione Contabile per Le Aziende Pubbliche, Celid, Torino, 2012. ZAPPA G., Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano, 1957.


Fonti normative

Libro V, Titolo V, Codice Civile Legge n. 196 del 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” Decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge n. 112/ /2014 Decreto legislativo n. 139/2015 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa’ di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge” Decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” Legge n. 240/2010 Decreto legislativo n. 91/2011 Decreto legislativo n. 127/1991 Principi contabili nazionali OIC


Sitografia

http://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010 www.bdap.tesoro.it http://www.fondazioneoic.eu/


Note