Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Relazione introduttiva (di Roberta Ravasio)


Articoli Correlati: relazione introduttiva

Ringrazio anzitutto l’organizzazione di quest’evento per avermi chiamato a fungere da moderatore alla presentazione di questo convegno, che ha ad oggetto una riforma imponente che l’attuale Governo sta implementando e che dovrebbe costituire il processo chiave per portare l’Italia fuori da acque pericolose, un processo altamente raccomandato dalla Commissione Europea e di cui oggi pomeriggio saranno affrontati – mi pare di capire – due aspetti in particolare. Innanzitutto una premessa: questa riforma massiccia – che il Governo sta portando avanti – trova la sua origine nella legge n. 124/2015, che è la legge-delega che individua una serie di principi e soprattutto una serie di materie in relazione alle quali il Governo è stato delegato a emanare dei decreti attuativi. Tra i vari settori che sono individuati dalla legge n. 124/2005 vi sono i due di cui si parlerà oggi pomeriggio, i quali riguardano il rapporto di pubblico impiego – in particolare gli aspetti di responsabilità disciplinare del pubblico impiegato – e la riforma delle società pubbliche o società a partecipazione pubblica. Non intendo interferire, con questa mia relazione introduttiva, in quello che diranno i relatori; credo però che per la miglior comprensione di quello che vi sarà detto, e quindi per meglio intendere il senso di questa riforma e la sua efficacia impattante, è forse utile dare uno sguardo sul passato, onde focalizzare perché si sia arrivati ad una certa situazione e quindi per quale motivo il legislatore ha inteso intervenire – tra le altre cose – su questi due settori che riguardano la pubblica amministrazione. Cominciando dal decreto attuativo che riguarda la responsabilità del pubblico dipendente, vorrei ricordare come in passato – un passato che sembra molto lontano – la responsabilità del pubblico dipendente era abbastanza evanescente, non nel senso che vi fosse un’assenza di tipizzazione di quelli che potevano costituire comportamenti idonei a generare responsabilità, quanto piuttosto nella misura in cui si trattava di un rapporto di lavoro particolare, nell’ambito del quale sostanzialmente il datore di lavoro – cioè la pubblica amministrazione – aveva una ampia discrezionalità nella contestazione e nel­l’applicazione delle sanzioni. Questo faceva sì che, di fatto, molto spesso il dipendente pubblico che si comportava in modo inappropriato andava esente da effettive responsabilità: ciò evidentemente era all’origine dell’inefficienza dell’azione amministrativa ed era anche all’origine della sfiducia nutrita dall’opinione pubblica, perché poi naturalmente dall’esterno si percepiva sia l’inefficienza dell’azione amministrativa sia il fatto che vi fossero dipendenti [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio