Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La prescrizione nel contenzioso bancario (di Luciano Matteo Quattrocchio Valentina Bellando Roberta Monchiero)


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il contratto di conto corrente bancario - 3. Il contenuto dell'estratto conto - 4. Il contenuto del riassunto a scalare - 5. Il calcolo degli interessi - 6. La 'serie continua' di estratti conto e di riassunti a scalare - 7. La prescrizione: rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. I chiarimenti della Suprema Corte - 8. I limiti d'indagine e la loro rilevanza - 9. Analisi tecnica della questione - 10. Considerazioni conclusive in merito alla possibilità di verificare l'intervenuta prescrizione - 11. Usura - Note


1. Premessa

Scopo del presente saggio è valutare se – in presenza dei soli riassunti scalari, eventualmente in misura parziale – sia possibile apprezzare l’effetto solutorio delle rimesse ai fini della prescrizione, nel contesto descritto dalla sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite (Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418), e se – nel contempo – sia possibile verificare l’eventuale ricorrenza di ipotesi d’usura; il tutto, indicando i passaggi logici, le modalità di calcolo, i presupposti e gli eventuali limiti.


2. Il contratto di conto corrente bancario

Con il contratto di conto corrente bancario, denominato anche conto corrente di corrispondenza, la banca fornisce al proprio cliente il servizio di cassa, ovvero assume il mandato di compiere per conto del correntista e in seguito a un suo ordine, pagamenti e riscossioni [1]. La banca, quale mandataria del correntista, è tenuta a dare corso alle disposizioni di quest’ultimo; le operazioni di pagamento, ovvero di addebito di somme, presuppongono la presenza di fondi sul conto corrente, garantita dai versamenti periodici del correntista, oppure dalla disponibilità assicurata dalla banca. Il conto corrente bancario costituisce il contratto base nei rapporti banca–cliente, punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione dei rapporti contrattuali fra istituto di credito e cliente e – come è stato efficacemente affermato – “spina dorsale” del sistema creditizio. Il conto corrente assume rilevo centrale nei rapporti fra banca e cliente, in quanto in esso confluiscono le tre attività fondamentali svolte dalla banca: i) l’attività contrattuale di raccolta del risparmio; ii) l’erogazione del credito; iii) la prestazione di servizi (ad esempio, servizi di pagamento o riscossione di somme) [2]. La raccolta del risparmio fra il pubblico avviene tramite i contratti di deposito di somme in conto corrente da parte dei singoli clienti (funzione c.d. “passiva”, stante l’obbligo della banca di restituire quanto ricevuto in deposito, oltre agli interessi), mentre l’erogazione del credito avviene tramite aperture di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie e altre forme di concessioni di prestito regolate in conto corrente (funzione c.d. “attiva”, in quanto comporta la nascita di un credito in capo alla banca per la restituzione delle somme erogate ai clienti, oltre agli interessi). Il momento qualificante dell’attività svolta dalla banca deve essere specificamente colto nello svolgimento congiunto e collegato delle due funzioni della raccolta del risparmio e della concessione del credito; ciò in quanto la funzione di finanziamento è resa possibile dalla raccolta del risparmio. Accanto alla tradizionale attività finora descritta, si considerano attinenti all’attività bancaria anche fattispecie alle quali è estranea la funzione di raccolta del risparmio e di [continua ..]


3. Il contenuto dell'estratto conto

L’informativa inviata periodicamente dalla banca si compone di due documenti distinti: l’“estratto conto” vero e proprio e il “riassunto a scalare” (o “scalare” o “staffa”). L’estratto conto è un documento contabile che, oltre a contenere le generalità della banca e del correntista, riporta l’elencazione delle operazioni poste in essere nel periodo di tempo considerato (mese o trimestre) e l’indicazione della data nella quale le operazioni sono state poste in essere e della valuta attribuita dalla banca. A titolo esemplificativo, un estratto conto potrebbe – in due trimestri consecutivi – avere la forma di seguito rappresentata:   DATACONTABILE DATAVALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE 31/12/2007 31/12/2007    20.000,00 Saldo iniziale 4/1/2008 4/1/2008  120.000,00   Addebito assegno 12/1/2008 15/1/2008    40.000,00 Versamento assegno 25/1/2008 25/1/2008  70.000,00   Bonifico in uscita 2/2/2008 5/2/2008    50.000,00 Versamento assegno 16/2/2008 16/2/2008  150.000,00   Addebito assegno 27/2/2008 27/2/2008    30.000,00 Bonifico in entrata 3/3/2008 3/3/2008  80.000,00   Bonifico in uscita 7/3/2008 10/3/2008    40.000,00 Versamento assegno 12/3/2008 12/3/2008  70.000,00   Addebito assegno 21/3/2008 21/3/2008    20.000,00 Bonifico in entrata 31/3/2008 31/3/2008  4.621,30   Addebito competenze      294.621,30   Saldo finale   DATACONTABILE DATAVALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE 31/3/2008 31/3/2008 294.621,30   Saldo iniziale 4/4/2008 4/4/2008 120.000,00   Addebito assegno 12/4/2008 15/4/2008   240.000,00 Versamento assegno 25/4/2008 25/4/2008 70.000,00   Bonifico in uscita 2/5/2008 5/5/2008    250.000,00 Versamento [continua ..]


4. Il contenuto del riassunto a scalare

L’estratto conto è corredato dal riassunto a scalare: in tale documento i saldi in valuta delle singole operazioni sono ordinati cronologicamente e sugli stessi vengono calcolati – a seconda che il conto corrente presenti un saldo attivo o passivo – gli interessi debitori o creditori. Il riassunto a scalare, che corrisponde all’esemplificazione riportata nel paragrafo precedente, è così strutturato:   VALUTA SALDO PER VALUTA GIORNI NUMERICREDITORI NUMERIDEBITORI 1/1/2008  20.000,00  3  60.000,00  – 4/1/2008 –100.000,00  11  –  1.100.000,00 15/1/2008 –60.000,00  10  –  600.000,00 25/1/2008 –130.000,00  11  –  1.430.000,00 5/2/2008 –80.000,00  11  –  880.000,00 16/2/2008 –230.000,00  11  –  2.530.000,00 27/2/2008 –200.000,00  5  –  1.000.000,00 3/3/2008 –280.000,00  7  –  1.960.000,00 10/3/2008 –240.000,00  2  –  480.000,00 12/3/2008 –310.000,00  9  –  2.790.000,00 21/3/2008 –290.000,00  10  –  2.900.000,00 31/3/2008    –  –  –   VALUTA SALDO PER [continua ..]


5. Il calcolo degli interessi

Il riepilogo di calcolo degli interessi attivi e passivi da parte della banca è contenuto nell’ultima parte del riassunto a scalare, in appositi prospetti che individuano per i numeri debitori e per i numeri creditori il tasso di interesse corrispondente, con relativa decorrenza. Il calcolo degli interessi procede secondo il seguente iter: la banca individua i saldi per valuta e il numero dei giorni in cui tali saldi sono rimasti invariati; in seguito, ciascun saldo – negativo o positivo – viene moltiplicato per il numero dei giorni corrispondenti (come visto, i risultati di questo prodotto vengono comunemente denominati “numeri debitori” o “numeri creditori”); per ciascun numero creditore o debitore vengono determinati gli interessi attivi e passivi eseguendo il seguente calcolo:   numeri creditori (o debitori) × tasso interesse: 365   Prendendo le mosse dalle ipotesi sottostanti e dagli estratti conto di seguito riportati, ne scaturiscono i seguenti risultati:   VALUTA SALDO PERVALUTA GIORNI NUMERI CREDITORI NUMERI DEBITORI INTERESSICREDITORI INTERESSIDEBITORI 1/1/2008  20.000,00  3  60.000,00  –  1,64  – 4/1/2008 – 100.000,00  11  –  1.100.000,00  –  241,10 15/1/2008 – 60.000,00  10  –  600.000,00  –  131,51 25/1/2008 – 130.000,00  11  –  1.430.000,00  –  313,42 5/2/2008 – 80.000,00  11  –  880.000,00  –  192,88 16/2/2008 – 230.000,00  11  –  2.530.000,00  –  590,68 27/2/2008 – 200.000,00  5  –  1.000.000,00  –  219,18 3/3/2008 – 280.000,00  7  –  1.960.000,00  –  490,96 10/3/2008 – 240.000,00  2  –  480.000,00  –  113,97 12/3/2008 – [continua ..]


6. La 'serie continua' di estratti conto e di riassunti a scalare

Nell’ambito delle consulenze giudiziarie, capita spesso che la documentazione contabile prodotta agli atti sia parziale o incompleta, con conseguenze diverse a seconda che la carenza riguardi il periodo iniziale del rapporto ovvero un periodo intermedio. Nel caso in cui sia parziale o incompleta la documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto, occorre distinguere due ipotesi: se manca qualsiasi giustificazione del saldo iniziale (passivo), ed il correntista ha eccepito tempestivamente la mancata dimostrazione dello stesso, il saldo iniziale deve essere assunto in misura pari a zero; se, invece, la circostanza non è stata eccepita tempestivamente dal correntista, il saldo iniziale può essere assunto in misura pari alla somma risultante dal primo estratto conto o conto a scalare presente agli atti del giudizio. Del pari, nel caso in cui sia parziale o incompleta la documentazione contabile relativa a trimestri intermedi, occorre distinguere due ipotesi: se tale circostanza è stata eccepita tempestivamente dalla banca, occorre – almeno secondo una certa opinione – effettuare i calcoli partendo dal trimestre a partire dal quale esiste idonea documentazione; se, invece, la circostanza non è stata eccepita tempestivamente dalla banca, si può rimediare: – procedendo ad una interpolazione lineare dei numeri debitori e dei numeri creditori per i trimestri per i quali la documentazione contabile risulta parziale o incompleta; – ovvero assumendo, come riferimento contabile ai fini delle operazioni di ricalcolo, il saldo iniziale del primo estratto conto successivo (fermi le poste in addebito già stornate sui saldi precedenti e il montante progressivo degli interessi già annotati) [8]. A titolo esemplificativo, si riporta un foglio di calcolo nel quale viene assunta la media tra i dati relativi al trimestre immediatamente precedente e a quello immediatamente successivo al trimestre per il quale manca la documentazione contabile.   TRIMESTRE NUMERI DEBITORI TASSO DI INTERESSE DEBITORE INTERESSI DEBITORI IV TRIMESTRE 1998 3.981,51 9,75%  1.063,55   7.709.273 9,75% 2.059.325  I TRIMESTRE 1999 2.667,28 9,75% 712,49  II TRIMESTRE [continua ..]


7. La prescrizione: rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. I chiarimenti della Suprema Corte

Prima di procedere alla valutazione descritta in premessa, pare opportuno richiamare le nozioni di “rimesse solutorie” e “rimesse ripristinatorie”, tenuto conto della rilevanza della distinzione ai fini della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito [9]. Nella tecnica bancaria l’espressione “rimesse” sta ad indicare i versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente: tali versamenti possono, a seconda dei casi, aumentare il saldo positivo o ridurre quello negativo. La Corte di Cassazione, nella nota Sentenza resa a Sezioni Unite [10], con riferimento alle rimesse operate su un conto corrente con saldo negativo ha riesumato la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, nei seguenti termini: le rimesse solutorie: versamenti effettuati su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento oppure su un conto corrente non affidato; le rimesse ripristinatorie: versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente con saldo rientrante nei limiti delplafond di affidamento. Si riporta, di seguito, un esempio numerico, al fine di apprezzarne meglio la distinzione. Si ipotizza che il saldo iniziale sia pari a zero e – conformemente all’esempio sopra riportato – che l’affidamento ammonti a euro 200.000,00.   DATAVALUTA DARE AVERE SALDO PER VALUTA RIMESSE SOLUTORIE RIMESSE RIPRISTINATORIE 1/1/2008    20.000,00  20.000,00  –  – 4/1/2008  120.000,00   – 100.000,00  –  – 15/1/2008    40.000,00 – 60.000,00  –  40.000,00 25/1/2008  70.000,00   – 130.000,00  –  – 5/2/2008    50.000,00 – 80.000,00  –  50.000,00 16/2/2008  150.000,00   – 230.000,00  –  – 27/2/2008    30.000,00 – 200.000,00  30.000,00  – 3/3/2008  80.000,00   – 280.000,00  –  – 10/3/2008    40.000,00 – [continua ..]


8. I limiti d'indagine e la loro rilevanza

La questione se – in presenza dei soli riassunti scalari, eventualmente in misura parziale – sia possibile apprezzare l’effetto solutorio delle rimesse ai fini della prescrizione è stata affrontata in un recente Provvedimento del Tribunale di Milano (sentenza 19 maggio 2016, n. 6311). In particolare, il Tribunale di Milano – facendo proprie le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio – ha affermato che non è possibile tenere conto dell’eventuale effetto solutorio delle rimesse nel caso in cui non si disponga degli estratti conto. Egli, in particolare, ha affermato che – in tale ipotesi – si dovrebbe procedere alla determinazione dei saldi medi di periodo, applicando la formula inversa di quella adottata per la determinazione dei numeri creditori e debitori, giungendo a un risultato che altererebbe la precisione del ricalcolo. Il Consulente Tecnico d’Ufficio ha, poi, ribadito che tale conteggio (preciso) può essere effettuato soltanto attraverso il c.d. “metodo analitico”, che prevede la reimputazione in un foglio di lavoro di tutti i singoli movimenti dare-avere del conto corrente per il periodo oggetto di ricalcolo, dando evidenza del saldo progressivo per valuta che viene poi depurato degli interessi effettivamente addebitati dalla banca, ottenendo così un nuovo saldo progressivo che rappresenta giorno per giorno l’esposizione capitale “pura”. Sulla scorta di tale nuovo saldo progressivo depurato si procede, quindi, al ricalcolo dei numeri. Per contro, il c.d. “metodo sintetico” prevede la reimputazione in un foglio di lavoro – in monte per ciascun trimestre di ricalcolo – dei numeri debitori complessivi risultanti negli estratti scalari trimestrali, nonché degli interessi effettivamente addebitati nel trimestre. Sulla base dei giorni costituenti ciascun trimestre, si determina l’utilizzo medio trimestrale, che viene depurato degli interessi cumulati, addebitati in ciascun trimestre ottenendo la base di calcolo dei nuovi interessi. La considerazione del risultato complessivo del trimestre conduce alla determinazione di un utilizzo medio e non puntuale del trimestre stesso; con la conseguenza che quanto maggiori sono le variabili contrattuali e contabili di movimentazione, tanto maggiore è l’approssimazione cui si perviene.


9. Analisi tecnica della questione

Al fine di fornire una risposta esaustiva al quesito, occorre – a giudizio di chi scrive – svolgere un’analisi tecnica della questione e procedere per gradi successivi, muovendo dal caso in cui si disponga degli estratti conto e dei riassunti scalari, passando attraverso il caso in cui si disponga dei soli riassunti scalari – distinguendo, peraltro, a seconda del diverso grado di analiticità di questi ultimi – per giungere al caso in cui si disponga soltanto dei riassunti scalari e in misura parziale. L’analisi tecnica viene condotta attraverso un caso teorico, che si fonda sulle seguenti assunzioni: il periodo di indagine ha durata di un anno; le competenze sono addebitate trimestralmente; il tasso di interesse varia mensilmente; l’affidamento è costante durante il periodo analizzato. In tale contesto, vengono sviluppate 4 distinte ipotesi: presenza di estratti conto e di riassunti scalari, per tutti i quattro trimestri che compongono l’anno assunto a base dell’indagine; presenza di riassunti scalari recanti l’indicazione dei saldi per valuta per tutti i quattro trimestri che compongono l’anno assunto a base dell’indagine; presenza di riassunti scalari recanti l’indicazione dei (soli) numeri debitori, per tutti i quattro trimestri che compongono l’anno assunto a base dell’indagine; presenza di riassunti scalari recanti l’indicazione dei (soli) numeri debitori, per tutti i quattro trimestri che compongono l’anno assunto a base dell’in­dagine, con un “buco” nel terzo trimestre. 9.1. Prima ipotesi: conteggi effettuati in presenza di estratti conto e di riassunti scalari Nel caso in cui si disponga degli estratti conto e dei riassunti scalari, è possibile apprezzare appieno l’effetto delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione. Il risultato si ottiene agevolmente, attraverso l’utilizzo di un foglio di Excel, isolando rimesse ripristinatorie, rimesse solutorie e rimesse “ibride” (Ipotesi 1) come evidenziato nel prospetto analitico di cui si riporta un estratto riferito al primo trimestre dell’anno assunto a riferimento:   DATA VALUTA GIORNI AVERE DARE SALDO PER VALUTA RIMESSE RIPRISTINATORIE RIMESSE SOLUTORIE COMPETENZE SALDO PROGRESSIVO COMPETENZE/RIMESSE [continua ..]


10. Considerazioni conclusive in merito alla possibilità di verificare l'intervenuta prescrizione

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si possono trarre le seguenti conclusioni: 1. Presenza di estratti conto e di riassunti scalari: si perviene a un risultato preciso e rappresentativo dell’intera dinamica del rapporto di conto corrente ed è possibile apprezzare appieno l’effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse. 2. Presenza di riassunti scalari recanti l’indicazione dei saldi per valuta: si perviene a un risultato approssimato, ma sufficientemente rappresentativo del­l’intera dinamica del rapporto di conto corrente, ed è apprezzabile in misura soddisfacente l’effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse. 3. Presenza di riassunti scalari recanti l’indicazione dei (soli) numeri debitori: si perviene ad un risultato approssimato, in misura via via maggiore in funzione dell’invarianza dei tassi di interesse, non consentendo di apprezzare in misura soddisfacente l’effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse soltanto nell’ipotesi di (totale o modesta) invarianza infratrimestrale dei tassi di interesse. 4. Presenza parziale di riassunti scalari recanti l’indicazione dei (soli) numeri debitori: si perviene ad un risultato ancora più approssimato, non consentendo di apprezzare in misura soddisfacente l’effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse, anche in tale caso soltanto nell’ipotesi di (totale o modesta) invarianza infratrimestrale dei tassi di interesse. In definitiva, anche alla luce della normale varianza dei tassi di interesse che si presenta nei casi concreti, è possibile affermare che l’effetto solutorio delle rimesse ai fini della prescrizione può essere apprezzato in misura soddisfacente, fatta salva l’ipotesi in cui i “buchi” assumano una numerosità tale da rendere l’indagine inattendibile.


11. Usura

Occorre brevemente premettere che l’art. 644 c.p., come sostituito dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel reprimere il reato di usura, prescrive, al comma 4, che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito» [12]. L’art. 2 della legge n. 108/1996 attribuisce al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) il compito di rilevare trimestralmente, sentiti la Banca d’Italia e l’ormai soppresso Ufficio Italiano Cambi, il tasso effettivo globale medio degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari, stabilendo che i valori medi così rilevati siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I tassi medi – aumentati della metà – costituiscono, ai sensi dell’ul­timo comma del citato art. 2, il limite oltre il quale i tassi applicati si considerano sempre usurari, ai sensi del comma 3 dell’art. 644 c.p. [13]. Il delineato quadro normativo impone, quindi, di verificare l’eventuale superamento del limite usurario mediante raffronto tra il tasso effettivamente applicato e le soglie stabilite con periodicità trimestrale dal Ministero del Tesoro. In tale contesto, la Banca d’Italia, che si occupa della raccolta dalle banche e dagli altri intermediari dei dati necessari alla predetta rilevazione, ha diramato le proprie “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, oggetto di successivi aggiornamenti. Affinché non si verifichi l’ipotesi di usura, il costo del denaro deve essere contenuto entro il limite del tasso soglia, che il legislatore identifica nel T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio), rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, opportunamente maggiorato. La Banca d’Italia, nelle citate istruzioni, ha individuato nel T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) la grandezza da porre a raffronto con i tassi soglia ed ha indicato il seguente algoritmo di calcolo [14]:   T.E.G. =   interessi × 36.500 +   oneri su base annua × 100 numeri debitori accordato   il sottoscritto ha assunto i seguenti elementi:   Interessi [continua ..]


Note