Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il regime tributario delle vendite giudiziali (di A. Franco, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario delle Società, docente a contratto e cultore di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino. Dottore commercialista e revisore legale)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. L'alternatività tra Iva ed imposta di registro nelle vendite giudiziali - 3. Le norme in materia di imposta di registro - 4. Le agevolazioni recate dal d.l. n. 18/2016


1. Introduzione

Il regime tributario delle vendite giudiziali presenta significative peculiarità con riferimento, principalmente, all’ambito delle imposte indirette applicabili ai trasferimenti immobiliari, ovverosia, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali. Difatti, negli ultimi anni si è assistito (oltre a una più generale riforma delle imposte applicabili ai trasferimenti immobiliari e, soprattutto, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali) a sensibili modificazioni del regime fiscale applicabile alle vendite giudiziali. Più in dettaglio, le principali modifiche possono essere individuate, da una parte, nella estensione del regime del c.d. prezzo valore anche alle vendite giudiziali (problematica che ha ormai trovato soluzione con la sentenza della Corte cost. n. 6/2014, la quale ha riconosciuto al contribuente la possibilità di optare per tale regime anche nelle vendite giudiziarie) e dall’altra parte alla norme introdotte nel febbraio scorso in tema di applicazione dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa al verificarsi di talune circostanze. Di conseguenza, dopo aver esaminato in via generale il tema del regime fiscale delle vendite giudiziali con riferimento al tema dell’alternatività tra Iva ed imposta di registro, si analizzerà più in dettaglio il regime fiscale di tali operazioni ai fini dell’imposta di registro, nonché le sopra citate norme recentemente introdotte in relazione all’applicazione delle imposte in misura fissa.


2. L'alternatività tra Iva ed imposta di registro nelle vendite giudiziali

Preliminarmente, occorre osservare che il regime fiscale relativo alle vendite giudiziali è, ai fini delle imposte indirette, in via di principio analogo al regime fiscale “ordinario” su tali operazioni. Pertanto, anche con riferimento alle vendite giudiziali, come sopra accennato, vige il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro, poiché l’art. 8, comma 1, della Tariffa Parte Prima del d.P.R. n. 131/1986 prevede che alle vendite giudiziarie si applichino le stesse imposte previste per i corrispondenti atti, e ciò viene interpretato nel senso di ricomprendere in tale formulazione, appunto, l’alternatività Iva-imposta di registro. Chiaramente, l’assoggettamento ad Iva in luogo dell’imposta di registro si avrà se e solo se i presupposti della prima (ovverosia, il presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale) sono tutti soddisfatti; in tal caso, quindi, vi sarà l’applicazione dell’imposta secondo le regole (e le aliquote) “ordinarie”. Al contrario, in mancanza anche di uno solo di tali presupposti, la vendita giudiziaria sarà soggetta ad imposta di registro. Con riferimento al presupposto oggettivo, occorre precisare che, se è ormai consolidato l’orientamento secondo cui la vendita giudiziale si qualifica come “cessione di beni” ai fini dell’Iva, tale impostazione non è a ben vedere così scontata ed evincibile ictu oculi dal quadro normativo vigente, per cui appare interessante ricostruire il percorso logico che ha condotto all’affermazione di tale tesi. Difatti, dato che non vi è alcuna norma espressa al riguardo nel d.P.R. n. 633/1972, il dubbio si potrebbe porre, in via di principio, poiché gli artt. 1 e 2 del Decreto sembrerebbero sottoporre ad Iva determinate operazioni se ed in quanto riferibili alla volontà del soggetto passivo di imposta; di conseguenza, in tale prospettiva il decreto di trasferimento non dovrebbe essere assoggettato ad Iva in quanto non sarebbe un atto riferibile alla volontà del soggetto, bensì è atto del Giudice. A ben vedere, tuttavia, appare più corretta la tesi largamente maggioritaria (e confermata peraltro dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7528 del 12 agosto 1997), secondo cui l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 non distinguerebbe tra [continua ..]


3. Le norme in materia di imposta di registro

Se manca anche solo uno dei presupposti per l’applicazione dell’Iva, oppure l’inerenza, come sopra accennato trova applicazione l’imposta di registro in luogo di quella sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta di registro, per le vendite giudiziarie è previsto un regime particolare: secondo l’art. 44 del d.P.R. n. 131/1986, infatti, la base imponibile non è rappresentata dal valore del bene come per l’applicazione “ordinaria” dell’imposta di registro. Difatti, il criterio generale per gli atti a titolo oneroso secondo l’art. 43 è che la base imponibile sia costituita, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto. Secondo l’art. 44 citato, invece, “per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell’ipo­tesi prevista dall’art. 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all’imposta”. Il riferimento per l’applicazione dell’imposta è quindi il prezzo di aggiudicazione, e non il valore del bene. Alla base di tale norma vi è l’idea che nel­l’ambito di queste fattispecie non sia contestabile l’autenticità del prezzo di trasferimento: il controllo dell’autorità giudiziaria esclude a priori la possibilità di una differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quello effettivamente pagato (Corte di Cassazione, sentenza n. 13217 del 6 giugno 2007). Di conseguenza, non sembrerebbe corretto identificare la ratio della norma nella presunta corrispondenza tra valore del bene e prezzo di aggiudicazione (anche perché è evidente che nella prassi tale corrispondenza può non verificarsi, e spesso infatti non si verifica). La ratio non è nemmeno agevolativa, quantomeno non direttamente, nonostante il fatto che l’Amministrazione finanziaria non possa procedere a rettificare la base imponibile del tributo appare indubbiamente un plus della norma dalla prospettiva dell’acquirente (ma esso è semmai un effetto della norma, e non [continua ..]


4. Le agevolazioni recate dal d.l. n. 18/2016