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I riflessi della riforma sul bilancio delle società a partecipazione pubblica
Christian Rainero
Alessandro Migliavacca
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Sommario:
1. Il settore pubblico allargato e le società partecipate - 2. Il sistema di bilancio nel settore pubblico allargato - 3. I nuovi principi di redazione del Bilancio - 4. I nuovi schemi di bilancio - 5. I nuovi criteri di valutazione delle poste di bilancio - 6. Conclusioni - Bibliografia - Fonti normative - Sitografia - Note
1. Il settore pubblico allargato e le società partecipate
1.1. La classificazione delle aziende secondo la dottrina economico-aziendale
Secondo la dottrina economico-aziendale, osservando un approccio antropologico, le aziende, sono «un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento di umani bisogni, ordina e svolge, in continua coordinazione, la produzione o il procacciamento e il consumo della ricchezza» [1] nonché “lo strumento dell’umano operare nell’attività economica” [2]. Secondo questa accezione, si conferisce così all’azienda una natura strumentale e secondaria rispetto alla volontà e ai bisogni della persona, che perdura congiuntamente alla persona e oltre la sua esistenza.
Le aziende assumono, così, una duplice dimensione [3], “nello spazio” – in cui le proprie performance devono essere monitorate sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale – e “nel tempo” – essendo la gestione caratterizzata dal periodico e ricorrente volgere degli eventi e l’attività capace di perdurare nel tempo.
I bisogni delle persone assumono, di conseguenza, un aspetto di preminenza sull’attività delle aziende e guidano la classificazione delle stesse; le aziende, infatti, possono essere distinte sulla base della tipologia di bisogni soddisfatti (pubblici, collettivi, privati) e secondo le conseguenti modalità di procacciamento e impiego delle risorse economico-finanziarie.
Le “aziende di consumo”, chiamate anche “aziende di erogazione”, soddisfano bisogni collettivi, comuni e pubblici, meritevoli di tutela, operando una redistribuzione del reddito in condizioni di vitalità economica riflessa [4], in quanto non hanno la possibilità di accedere direttamente al mercato e in cui le fonti di finanziamento derivano principalmente da contributi esterni (o, nel caso delle aziende pubbliche, da tributi imposti per legge). I loro impieghi riguardano costi di gestione, investimenti di natura patrimoniale e rimborso del capitale di debito.
Le “aziende di produzione”, individuate nelle imprese e nelle attività assimilabili, soddisfano bisogni privati, in presenza di accesso al mercato, acquisendo risorse e capitale dall’esterno e accumulando ricchezza patrimoniale attraverso la propria attività. Alcune aziende di produzione sono caratterizzate da un principio di mutualità e solidarietà tra i proprietari, in cui l’accumulazione del capitale diventa secondaria rispetto alla soddisfazione del patto di mutualità.
Tabella 1 – il processo di accumulazione del capitale
TIPOLOGIE DI AZIENDE
FONTI/IMPIEGHI |
Aziende di CONSUMO |
Imprese di PRODUZIONE |
||
Aziende Pubbliche |
Aziende non profit |
Imprese |
Imprese cooperative |
|
a) Fonti di accumulazione del capitale: |
||||
1a) Capitale sociale/fondo di dotazione |
NO |
SI [5] |
SI [6] |
SI [7] |
2a) Ricavi di mercato |
NO |
NO [8] |
SI |
SI |
3a) Tributi da potere impositivo |
SI |
NO |
NO |
NO |
4a) Contributi da terzi senza corrispettivo |
SI |
SI |
SI |
SI |
5a) Disinvestimenti patrimoniali |
SI |
SI |
SI |
SI |
6a) Debiti |
SI |
SI |
SI |
SI |
b) Impieghi del capitale: |
||||
1b) Costi di gestione |
SI |
SI |
SI |
SI [9] |
2b) Investimenti patrimoniali |
SI |
SI |
SI |
SI |
3b) Rimborso debiti |
SI |
SI |
SI |
SI |
4b) Remunerazione, rimborso del capitale sociale/fondo di dotazione |
NO |
NO |
SI |
SI [10] |
Fonte: Puddu, 2010, ns. rielaborazione.
1.2. La classificazione delle unità organizzative secondo il Sistema Europeo dei Conti nazionali
Secondo il Sistema Europeo dei Conti Nazionali [11], nella sua versione del 2010 (SEC2010), le unità organizzative presenti nel contesto economico europeo possono essere ricondotte a cinque tipologie fondamentali [12]:
- Organizzazioni non finanziarie (§S.11), composte dalle società ed enti assimilabili (“quasi-corporations”) aventi accesso al mercato e produttrici di beni e servizi non finanziari, ivi comprese le società pubbliche non finanziarie (§S.11001), cioè «tutte le società non finanziarie, enti assimilabili e istituzioni non profit, costituenti soggetti legali indipendenti, aventi accesso al mercato e sottoposte al controllo di un’unità governativa».
- Organizzazioni finanziarie (§S.12), società ed enti assimilabili aventi accesso al mercato ed erogatrici di servizi di natura finanziaria, ivi comprese le banche centrali (§S.121) e le società finanziarie pubbliche.
- Organizzazioni governative (§ S.13), o Pubblica Amministrazione, ossia «quelle unità istituzionali i cui beni o servizi non sono destinati alla vendita bensì erogati per il consumo, sia individuale sia collettivo, e sono finanziate tramite pagamenti coattivi (tributi) effettuati da unità istituzionali appartenenti ad altri settori, nonché quelle unità istituzionali coinvolte nella redistribuzione della ricchezza nazionale», ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali (§S.1314).
- Famiglie (§S.14), composte dagli individui o loro gruppi, che consumano i beni e servizi prodotti dalle altre unità istituzionali ovvero producono in maniera limitata per l’autoconsumo o per il mercato senza avere un’identità separata.
- Le istituzioni non-profit al servizio delle famiglie (§S.15), che producono beni e servizi non destinati alla vendita per la soddisfazione di bisogni privati.
- Il “resto del mondo” (§S.2), cioè tutte le unità istituzionali che non rientrano tra le precedenti categorie.
Il criterio di determinazione della “destinazione alla vendita/al mercato” di un bene o servizio fa riferimento al prezzo di vendita e al suo rapporto con i costi di produzione. Il prezzo di vendita individua la destinazione al mercato nei casi in cui risulti essere “economicamente significativo”, ossia «quando esercitano un effetto sostanziale sui volumi di offerta da parte del produttore e sui volumi di domanda da parte degli acquirenti. (…) Un prezzo economicamente non significativo è generalmente proposto al fine di ottenere un minimo corrispettivo o una riduzione dell’eccesso di domanda che si avrebbe tramite l’erogazione gratuita». Un prezzo è, di conseguenza, economicamente significativo quando applicato su beni o servizi prodotti da un’entità finanziaria o non finanziaria o da un’impresa famigliare. Per le altre categorie, la significatività economica è assunta nel momento in cui i ricavi derivanti dalla vendita coprono i costi di produzione in misura superiore al cinquanta per cento (su un periodo anche pluriennale).
Questa classificazione è coerente con il modello economico-aziendale enunciato nel precedente paragrafo.
1.3. Il settore pubblico allargato
Secondo la classificazione sopra riportata, si possono di conseguenza individuare due sottosettori, afferenti alle amministrazioni pubbliche e alle organizzazioni non aventi caratteristiche di Pubblica Amministrazione (Extra PA). Come si evince dalla Tabella 2, le Amministrazioni pubbliche comprendono le aziende pubbliche delle amministrazioni centrali (es. Stato) e locali (es. Comuni). Le aziende Extra PA comprendono, tra le altre, le società pubbliche partecipate.
Tabella 2 – il settore pubblico allargato
Settore pubblico allargato |
Amministrazioni |
Amministrazioni centrali |
Stato Enti dell’Amministrazione centrale |
Amministrazioni locali |
Regioni, città metropolitane, comuni, aziende sanitarie, università, camere di commercio, ecc… |
||
Extra PA |
Imprese pubbliche |
Enel, ENI, Poste Italiane, ecc.. |
|
Imprese pubbliche locali |
Società partecipate, Consorzi, Fondazioni |
Fonte: ns. elaborazione.
Attualmente, le società partecipate da un ente pubblico, a qualsiasi titolo e per qualsiasi percentuale, ammontano a circa 8.000 unità (rilevazione su Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche [13], su un totale di aziende pubbliche (settore pubblico allargato) di circa 25.500 unità complessive.
2. Il sistema di bilancio nel settore pubblico allargato
2.1. Amministrazione razionale fondata sul bilancio
Nella dottrina economico-aziendale, il Bilancio è un documento che sintetizza e sublima un processo metodologico di gestione che coinvolge tutti gli aspetti dimensionali delle aziende. In questo senso, secondo l’aspetto dimensionale “nello spazio”, le aziende monitorano la propria attività sotto:
1. il profilo finanziario, del procacciamento e impiego di risorse finanziarie aventi diverso grado di liquidità;
2. il profilo economico, dell’acquisizione e utilizzo di fattori produttivi nella propria attività;
3. il profilo patrimoniale, dell’accumulo e dissipazione della ricchezza generata con la propria gestione.
Al fine di monitorare contemporaneamente tutti e tre gli aspetti è posto in essere un processo ciclico, su base annuale, ricorrente e continuo in cui le decisioni manageriali sono prese sulla base di dati raccolti in tre fasi (Figura 1), nelle quali sono prodotti documenti di bilancio e contabili tesi alla quantificazione e al controllo dei tre profili sopra delineati.
Figura 1 – l’Amministrazione Razionale fondata sul bilancio
Fonte: PUDDU, 2010. Ns. rielaborazione.
La prima fase della gestione è rappresentata dalla Programmazione, in cui sono stabiliti, delineati e individuati precisamente gli obiettivi dell’attività e in cui si definiscono le azioni da porre in essere per conseguirli. In questa fase sono quindi formalizzati dei documenti di bilancio preventivo, uno per ciascun aspetto della gestione:
1. il preventivo finanziario di fonti e impieghi, che mette in luce la variazione finanziaria perseguita;
2. lo stato patrimoniale preventivo, che mette in risalto le dimensioni di attività, passività e patrimonio netto da conseguire nel periodo;
3. il conto economico preventivo, che individua i costi da sostenere e i ricavi da fatturare sulla base delle risorse da impiegare nella gestione.
La seconda fase, detta di Esecuzione, consiste nella attuazione delle decisioni prese nella prima fase, in cui vengono eseguite quelle azioni che si è previsto possano condurre alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’azienda è sorta. In questa fase è necessario rilevare gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali in contabilità generale, attraverso la metodologia della partita doppia, che consente di analizzare e monitorare due aspetti simultaneamente.
La terza fase, di Controllo, consiste nella verifica delle azioni poste in essere e la coerenza dei risultati raggiunti con le decisioni prese nella fase di Programmazione e attuate nella fase di Esecuzione, attraverso l’analisi degli scostamenti. In questa fase, inoltre, diventa fondamentale dare conto dei risultati effettivamente raggiunti ai soggetti interessati alla vitalità dell’azienda (stakeholders): tale necessità è soddisfatta attraverso la redazione del bilancio d’esercizio, ovvero, attraverso un documento unico di gestione integrata (il Bilancio Integrato, attraverso l’applicazione delle linee guida IIRC, o GRI, o altri, che tenga in conto anche gli aspetti non finanziari e sociali che hanno caratterizzato la gestione). Tale documento consente, inoltre, di porre le basi per una nuova fase di Programmazione, al fine di raggiungere nuovi obiettivi e garantire la perduranza dell’azienda attraverso il tempo.
Nella tabella seguente è riportato un prospetto di sintesi dei documenti prodotti nella gestione secondo un processo di amministrazione razionale fondata sul bilancio.
Tabella 3 – Fasi e aspetti della gestione
Aspetti della Gestione |
Fasi della Gestione |
|||
Programmazione |
Esecuzione |
Controllo |
||
FINANZIARIO |
Preventivo finanziario |
Rilevazioni di |
Rendiconto finanziario |
|
Impieghi |
Fonti |
|||
Variazione finanziaria |
||||
PATRIMONIALE |
Stato patrimoniale preventivo |
Stato patrimoniale consuntivo |
||
Attivo |
Passivo |
|||
Netto |
||||
ECONOMICO |
Conto economico preventivo |
Conto economico consuntivo |
||
Costi |
Proventi |
|||
Utile |
||||
Quadratura/Rilevanza |
Bilancio preventivo |
Bilancio consuntivo |
Fonte: PUDDU, 2010. Ns. rielaborazione.
2.2. I modelli di bilancio per le aziende pubbliche e le società partecipate
Ciascuna delle aziende rientranti nel Settore Pubblico Allargato è tenuta a presentare la rendicontazione della propria gestione. Sebbene sia in atto un processo di armonizzazione dei metodi di redazione del bilancio, allo stato attuale ciascuna tipologia di azienda applica normative differenti, le quali richiedono criteri di redazione e valutazione differenti.
Il Bilancio dello Stato è regolato dalla legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” la quale prevede l’instaurazione di un ciclo di bilancio consistente in momenti di programmazione, esecuzione e controllo opportunamente rendicontati con documenti previsti per legge [14] e l’armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica.
Il Bilancio delle aziende pubbliche territoriali (es. Regioni, Comuni) e delle aziende sanitarie è regolato dal d.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. Per tali enti è altresì previsto l’obbligo di redazione del bilancio consolidato del Gruppo Pubblico Locale, composto dall’ente e dalle società ed enti da esso controllati o partecipati.
Regole ancora differenti sono stabilite per le Università, il cui bilancio è normato dalla legge n. 240/2010, e per le aziende pubbliche non territoriali, il cui bilancio è regolamentato dal d.lgs. n. 91/2011, il quale non ha ancora avuto completa attuazione.
Per quanto riguarda le entità e organizzazioni facenti parte del sottosettore Extra PA, esse devono redigere il bilancio secondo i criteri previsti dal Codice Civile, agli artt. 2423 ss., sotto le indicazioni previste dai principi contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità OIC.
Qualora ne ricorrano i requisiti, su base cogente o volontaria, taluni soggetti devono rispettare i criteri forniti dai principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting Standards Board (IAS/IFRS), secondo relativi i decreti attuativi (d.lgs. n. 38/2005 e d.l. n. 91/2014).
Tali differenze di rendicontazione assumono rilevanza, in particolare per le società partecipate da enti territoriali e amministrazioni locali, in quanto tali enti devono redigere il bilancio consolidato del Gruppo Pubblico Locale, inserendo all’interno del proprio bilancio una “sintesi” quantitativa dei dati gestionali delle società partecipate e controllate dall’ente pubblico. In particolare l’allegato 4 al d.lgs. n. 118/2011 prevede il consolidamento integrale per le società o enti controllati e il consolidamento proporzionale per le società o enti partecipati, secondo un principio di rilevanza della partecipazione.
2.3. Il processo di riforma del bilancio secondo i principi del Codice Civile
Il d.lgs. n. 139/2015 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge” (“Decreto Bilanci”) ha portato molte novità, tra cui:
- modifiche ai documenti che compongono il bilancio;
- modifiche ai principi di redazione del bilancio;
- modifiche al contenuto di Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- modifiche ad alcuni criteri di valutazione;
- modifiche al contenuto della Nota Integrativa;
- introduzione del bilancio “semplificato” per le imprese minori;
- modifiche alla relazione del giudizio dei Revisori Legali al bilancio.
In seguito a tali modifiche, il bilancio d’esercizio assume tre forme:
- Ordinario,
- Abbreviato, e
- “Semplificato” per le Micro-imprese.
Il bilancio ordinario, in particolare, è composto dallo Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.), dal Conto Economico (art. 2425 c.c.), dal Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter c.c.) e dalla Nota Integrativa (art. 2427 c.c.), unitamente alla Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.). La forma ordinaria può essere adottata da qualsiasi tipologia di impresa.
Il bilancio abbreviato, adottabile unicamente dalle imprese che non abbiano superato, nel primo esercizio o per due anni consecutivi, un attivo patrimoniale inferiore ai 4,4 milioni di euro, ricavi netti inferiori a 8,8 milioni di euro e occupato meno di 50 unità (medie), è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, il cui contenuto deve essere integrato con parte delle informazioni richieste per la Relazione sulla Gestione (art. 2435-bis c.c.)
Il bilancio “semplificato” per le Micro-imprese, introdotto dal Decreto Bilanci all’art. 2435-ter c.c., è adottabile unicamente dalle imprese che abbiano avuto, nel primo esercizio o in due esercizi consecutivi, un attivo patrimoniale non superiore a 175.000 euro, ricavi netti non superiori a 350.000 euro e un numero medio di dipendenti non superiore alle 5 unità. Il bilancio delle micro-imprese è composto unicamente dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico; in calce allo stato patrimoniale devono essere riportate talune informazioni richieste per la nota integrativa (numeri 9 e 16, comma 1, art. 2427 c.c.) e per la relazione sulla gestione (numeri 3 e 4, comma 1, art. 2428 c.c.).
Né il bilancio abbreviato, né il bilancio per le micro-imprese, sono interessati all’introduzione degli strumenti derivati e alla loro valutazione nel bilancio d’esercizio secondo i nuovi criteri (cfr. anche infra). Nella Tabella 4 si riportano in sintesi i tre modelli di bilancio.
Tabella 4 – Tipologie di bilancio
Drivers |
Ordinario |
Abbreviato |
Micro-imprese |
totale attivo |
> 4.400.000 |
non > 4,400,000 |
non > 175,000 |
totale ricavi netti |
> 8.800.000 |
non > 8,800,000 |
non > 350,000 |
n. medio dipendenti |
> 50 unità |
non > 50 unità |
non > 5 unità |
Stato Patrimoniale |
SI |
SI |
SI |
Conto Economico |
SI |
SI |
SI |
Rendiconto Finanziario |
SI |
NO |
NO |
Nota Integrativa |
SI |
SI |
NO |
Relazione sulla Gestione |
SI |
NO |
NO |
Fonte: ns. elaborazione.
3. I nuovi principi di redazione del Bilancio
3.1. Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Il Decreto Bilanci ha modificato l’art. 2423-bis c.c., da cui ha eliminato la disposizione secondo cui le voci dell’attivo e del passivo devono essere valutate secondo la funzione economica e ha stabilito che la rilevazione e la presentazione delle voci deve avvenire in funzione della sostanza dell’operazione o del contratto, che esprime la vera essenza degli eventi.
L’introduzione nel nostro ordinamento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tra le altre, porterebbe a contabilizzare le “operazioni di leasing” secondo il c.d. metodo finanziario. Tale metodo, alla data del presente contributo, non può essere applicato, in quanto non avendo il Decreto Bilanci modificato il numero 22, comma 1, art. 2427 c.c., che presuppone l’adozione del metodo patrimoniale, si continua ad applicare l’impianto normativo attualmente in essere, che si basa sulla forma giuridica del contratto.
3.2. Principio di rilevanza
Il Decreto Bilanci introduce, all’art. 2423 c.c. [15], il c.d. principio di rilevanza, secondo cui non occorre rispettare gli obblighi di “rilevare”, “valutare”, “presentare” e “informare”, nei casi in cui la loro osservanza generi effetti irrilevanti al fine della rappresentazione “veritiera e corretta”. Non vengono modificati però gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, pertanto i fatti, ancorché non rilevanti, saranno registrati nel rispetto dell’art. 2219 c.c. e seguenti.
Nella nota integrativa deve essere evidenziato l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevare, valutare, presentare e informare.
4. I nuovi schemi di bilancio
Una fondamentale novità riguarda il contenuto degli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile. Precedentemente al Decreto Bilanci, il bilancio d’esercizio era composto da tre documenti fondamentali: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.
Il Decreto Bilanci ha introdotto l’obbligatorietà della redazione del Rendiconto Finanziario, sinora solamente consigliato dall’OIC 10 nella sua formulazione del 2014, e precedentemente suggerito unicamente dalla dottrina economico-aziendale.
Inoltre, sono state introdotte alcune fondamentali modificazioni agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, di cui si riportano di seguito gli schemi secondo la nuova formulazione. In grassetto sono indicate le principali modificazioni.
4.1. Lo Stato Patrimoniale
Le principali variazioni riguardano i costi di ricerca e pubblicità, i quali sono stati esclusi dalla possibilità di capitalizzazione (cfr.anche infra), l’introduzione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, l’eliminazione degli aggi e disaggi su prestiti obbligazionari dalla voce dei ratei e risconti e l’eliminazione della voce per le azioni proprie e della relativa riserva, con introduzione di una nuova riserva “negativa” a riduzione del patrimonio netto (cfr. anche infra). Inoltre sono stati eliminati i conti d’ordine, il cui contenuto deve essere riportato nella Nota Integrativa nel rispetto del numero 9, comma 1, art. 2427 c.c.
Tabella 5 – il nuovo Stato Patrimoniale. Fonte: ns. rielaborazione
ATTIVO |
PASSIVO |
A) verso soci per versamenti ancora dovuti,con separata B) Immobilizzazioni, con separataindicazione di quelle concesse in locazionefinanziaria: I – Immobilizzazioni immateriali: 1) Costi di impianto e di ampliamenti; 2) Costi di sviluppo; 3) Diritti di brevetto industriale e dirittidi utilizzazione 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) Avviamento; 6) Immobilizzazioni in corso e acconti; 7) Altre. Totale. II – Immobilizzazioni materiali: 1) Terreni e fabbricati; 2) Impianti e macchinari; 3) Attrezzature industriali e commerciali; 4) Altri beni; 5) Immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. C) Crediti verso soci per versamentiancora dovuti, con separata D) Immobilizzazioni, con separataindicazione di quelle concesse I – Immobilizzazioni immateriali: 8) Costi di impianto e di ampliamenti; 9) Costi di sviluppo; 10) Diritti di brevetto industriale e dirittidi utilizzazione 11) Concessioni, licenze, marchi e dirittisimili; 12) Avviamento; 13) Immobilizzazioni in corso e acconti; 14) Altre. Totale. II – Immobilizzazioni materiali: 6) Terreni e fabbricati; 7) Impianti e macchinari; 8) Attrezzature industriali e commerciali; 9) Altri beni; 10) Immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III – Immobilizzazioni finanziarie, conseparata indicazione, 1) Partecipazione in: a) Imprese controllate; b) Imprese collegate; c) Imprese controllanti; d) Imprese sottoposte al controllo dellecontrollanti; d-bis) Altre imprese. 2) Crediti: a) Verso imprese controllate; b) Verso imprese collegate; c) Verso controllanti; d) Verso imprese sottoposte al controllodelle controllanti; d-bis) Verso altri. 3) Altri titoli; 4) Strumenti finanziari derivati attivi. Totale. Totale Immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I – Rimanenze: 1) Materie prime, sussidiarie e diconsumo; 2) Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati; 3) Lavori in corso su ordinazione; 4) Prodotti finiti e merci; 5) Acconti. Totale. II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltrel’esercizio successivo: 1) Verso clienti; 2) Verso imprese controllate; 3) Verso imprese collegate; 4) Verso imprese controllanti; 5) Verso imprese sottoposte al controllodelle controllanti; 5-bis) Crediti tributari; 5-ter) Imposte anticipate; 5-quater) Verso altri; Totale. III – Attività finanziarie che noncostituiscono immobilizzazioni: 1) Partecipazioni in imprese controllate; 2) Partecipazioni in imprese collegate; 3) Partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) Partecipazioni in impresesottoposte al controllo 4) Altre partecipazioni; 5) Strumenti finanziari derivati attivi; 6) Altri titoli. Totale. IV – Disponibilità liquide: 1) Depositi bancari e postali; 2) Assegni; 3) Danaro e valori in cassa. Totale. Totale Attivo Circolante (C). D) Ratei e risconti. |
A) Patrimonio netto: I – Capitale. II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III – Riserva di rivalutazione. IV – Riserva legale. V – Riserve statutarie. VI – Altre riserve, distintamente indicate. VII – Riserva per operazione di coperturadei flussi finanziari attesi. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX- Utile (perdita) dell’esercizio precedente. X – Riserva negativa per azioni proprie inportafoglio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 11) Per trattamento di quiescenza eobblighi simili; 12) Per imposte, anche differite; 13) Strumenti finanziari derivati passivi; 14) Altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavorosubordinato. D) Debiti, con separata indicazione, perciascuna voce, 1) Obbligazioni; 2) Obbligazioni convertibili; 3) Debiti verso soci per finanziamenti; 4) Debiti verso banche; 5) Debiti verso altri finanziatori; 6) Acconti; 7) Debiti verso fornitori; 8) Debiti rappresentati da titoli di credito; 9) Debiti verso imprese controllate; 10) Debiti verso imprese collegate; 11) Debiti verso imprese controllanti; 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte alcontrollo delle controllanti; 12) Debiti tributari; 13) Debiti verso istituto di previdenza e disicurezza sociale; 14) Altri debiti. Totale. Ratei e risconti. |
4.2. Il Conto Economico
La novità principale nel Conto Economico riguarda l’eliminazione della macrovoce “E) Proventi e oneri straordinari” e le relative voci, i cui conti (relativi alla gestione straordinaria) confluiranno nei corrispettivi “ordinari” (A.5 – Altri proventi, per i precedenti “Proventi straordinari” e B.14 – Oneri diversi di gestione, per i precedenti “Oneri straordinari”), da cui consegue lo slittamento delle voci per le imposte e del risultato dell’esercizio
Tabella 6 – il nuovo Conto Economico
CONTO ECONOMICO |
A) Valore della produzione: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. B) Costi della produzione: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) Per servizi; 8) Per godimento di beni di terzi; 9) Per il personale: a) Salari e stipendi; b) Oneri sociali; c) Trattamento di fine rapporto; d) Trattamento di quiescenza e simili; e) Altri costi; 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) Accantonamento per rischi; 13) Altri accantonamenti; 14) Oneri diversi di gestione. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) Altri proventi finanziari: a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli di controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 – 17 + – 17-bis) D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) Rivalutazione: a) Di partecipazioni; b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) Strumenti finanziari derivati. 19) Svalutazioni: a) Di partecipazioni; b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) Strumenti finanziari derivati. Totale delle rettifiche (18-19) Risultato prima delle imposte (A – B + – C + – D); 20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) Utile (perdite) dell’esercizio. |
Fonte: ns. rielaborazione.
4.3. Il Rendiconto Finanziario
Il Rendiconto Finanziario, secondo i dettami dell’OIC 10, deve evidenziare separatamente i flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, i flussi finanziari derivanti dalla gestione di investimento e i flussi finanziari derivanti dalla gestione di finanziamento, al fine di analizzare quale area della gestione abbia generato o ridotto le disponibilità liquide nel corso dell’esercizio. Per quanto riguarda la gestione reddituale possono essere utilizzate due metodologie di determinazione del flusso: il “metodo indiretto” e il “metodo diretto”
Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale con il metodo indiretto è determinato partendo dall’utile (o la perdita) dell’esercizio, oppure l’utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di:
- elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell’esercizio, quali ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore.
- variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi della gestione reddituale, quali variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi. Le variazioni del capitale circolante netto rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell’esercizio precedente;
- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento e finanziamento, quali le plusvalenze/minusvalenze derivanti dallacessione di attività, gli oneri finanziari e gli interessi attivi, eventuali dividendi.
Secondo l’OIC 10 deve essere data separata indicazione degli interessi incassati dagli interessi pagati e dei dividendi incassati dai dividendi pagati. In dottrina non vi è accordo teorico circa la loro collocazione nella gestione reddituale o nella gestione di investimento – per i dividendi e interessi incassati – o nella gestione di finanziamento – per i dividendi e interessi pagati.
Tabella 7 – Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto.
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200X+1 |
200X |
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) |
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Utile (perdita) dell’esercizio |
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Imposte sul reddito |
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Interessi passivi/(interessi attivi) |
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(Dividendi) |
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(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
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1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
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Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
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Accantonamenti ai fondi |
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Ammortamenti delle immobilizzazioni |
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
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Altre rettifiche per elementi non monetari |
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2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante Netto |
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Variazioni del capitale circolante netto |
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Decremento/(incremento) delle rimanenze |
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Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti |
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Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori |
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Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi |
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Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi |
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Altre variazioni del capitale circolante netto |
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3. Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto |
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Altre rettifiche |
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Interessi incassati/(pagati) |
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(Imposte sul reddito pagate) |
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Dividendi incassati |
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(Utilizzo dei fondi) |
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4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche |
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Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
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Fonte: ns. elaborazione.
Il metodo diretto, invece, considera tutti gli incassi e i pagamenti effettuati durante l’esercizio per le operazioni afferenti alla gestione reddituale.
Tabella 8 – Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto
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200X+1 |
200X |
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto) |
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Incassi da clienti |
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Altri incassi |
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(Pagamenti a fornitori per acquisti) |
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(Pagamenti a fornitori per servizi) |
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(Pagamenti al personale) |
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(Altri pagamenti) |
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Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
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Fonte: ns. elaborazione.
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Ad esempio:
- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna);
- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.
Tabella 9 – Flusso dell’attività di investimento
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento |
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Immobilizzazioni materiali |
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(Investimenti) |
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Prezzo di realizzo disinvestimenti |
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Immobilizzazioni immateriali |
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(Investimenti) |
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Prezzo di realizzo disinvestimenti |
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Immobilizzazioni finanziarie |
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(Investimenti) |
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Prezzo di realizzo disinvestimenti |
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Attività finanziarie non immobilizzate |
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(Investimenti) |
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Prezzo di realizzo disinvestimenti |
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Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide |
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Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) |
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Fonte: ns. elaborazione.
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Ad esempio:
- incassi derivanti dall’emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
- pagamento dei dividendi;
- pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;
- incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.
Tabella 10 – Flusso dell’attività di finanziamento
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento |
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Mezzi di terzi |
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Incremento (decremento) debiti a breve verso banche |
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Accensione finanziamenti |
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Rimborso finanziamenti |
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Mezzi propri |
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Aumento di capitale a pagamento |
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Cessione (acquisto) di azioni proprie |
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Dividendi (e acconti su dividendi) pagati |
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Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) |
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Fonte: ns. elaborazione.
Il rendiconto finanziario analizza, sotto le tre dimensioni (gestione reddituale, di investimento e di finanziamento), la movimentazione (incremento/riduzione) delle disponibilità liquide avvenute nell’anno.
Tabella 11 – focus del Rendiconto Finanziario
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
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Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1 |
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Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 |
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Fonte: ns. elaborazione.
4.4. La Nota Integrativa
Il Decreto Bilanci prevede che le informazioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico siano indicate seguendo l’ordine dei rispettivi schemi. Inoltre, è stata introdotta la previsione che la Nota Integrativa esponga i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che secondo la previgente normativa tali informazioni erano ricomprese nella Relazione sulla Gestione.
5. I nuovi criteri di valutazione delle poste di bilancio
5.1. Criterio del costo ammortizzato
Secondo la nuova formulazione dell’art. 2426, i “crediti” e i “debiti” devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “costo ammortizzato”, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; l’applicazione di tale criterio comporta la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o producono interessi ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato. Allo stesso modo, le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio (anziché al costo) con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, ossia nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentono.
Il criterio del costo ammortizzato, mutuato dai principi contabili internazionali, prevede il calcolo di quel valore «a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività/passività al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità» (IAS 39, §9).
L’applicazione di questo criterio si sostanzia nell’utilizzo dell’ammortamento finanziario per i crediti e debiti basato sul tasso interno di rendimento (TIR, o Internal Rate of Return, IRR) [16] calcolato sul debito al netto dei costi iniziali. Utilizzando il Tasso Interno di Rendimento così determinato, anziché il tasso nominale del debito, si ottiene un maggiore costo d’esercizio, che è pari alla somma tra gli interessi dovuti (al tasso nominale) e la quota del costo iniziale, ammortizzata e suddivisa tra gli anni di durata del finanziamento.
Tale principio consente di suddividere la differenza, esistente tra il valore iniziale del credito o debito e il valore a scadenza, secondo un principio di competenza economica in ragione d’esercizio fondato su un calcolo finanziario estremamente preciso, attraverso l’utilizzo del Tasso Interno di Rendimento.
L’utilizzo di tale criterio, qualora non porti rilevanti benefici alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico dell’esercizio, potrebbe essere disapplicato coerentemente con il neo-introdotto principio di rilevanza.
5.2. Spese di Pubblicità
Il Decreto Bilanci ha sancito l’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità, le quali saranno integralmente spesate a Conto Economico. I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voca “B.I.2” alla voce “B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento” (bozza OIC 24).
I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce “B.I.2” dell’attivo dello stato patrimoniale (bozza OIC 24)
Da tale novità è scaturita la modifica allo schema di Stato Patrimoniale, che vede, alla voce B.I.2., i soli “Costi di Sviluppo” in vece della precedente “Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità”.
5.3. Spese di Ricerca
I costi di ricerca e sviluppo sono quelli sostenuti al fine di studiare e acquisire conoscenze per l’ottenimento di prodotti, processi e servizi nuovi o migliori rispetto a quelli già utilizzati. In particolare, si definisce ricerca di base quel processo di indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. I costi per la ricerca applicata, invece, si riferiscono alla ricerca mirata all’acquisizione di conoscenze, processi e modalità operative per la creazione di un nuovo prodotto o servizio. Lo sviluppo è la fase finale, in cui vi è l’applicazione dei risultati della ricerca di base e applicata o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione (bozza OIC 24).
In seguito al Decreto Bilanci, i costi di ricerca non sono più capitalizzabili e vanno spesati integralmente a conto economico. I costi di sviluppo possono essere imputati a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti, oppure capitalizzati qualora aventi utilità pluriennale e nel caso in cui si stimino benefici con manifestazione in più esercizi. Al fine di procedere alla capitalizzazione dei costi di sviluppo, sono mantenuti i requisiti di cui alla bozza del principio contabile OIC 24:
- l’identificabilità e la misurabilità del costo, la riferibilità ad uno specifico prodotto o processo;
- la realizzabilità del progetto (il progetto deve essere fattibile);
- la recuperabilità dei costi sostenuti mediante redditi futuri.
Il rispetto dei tre requisiti rende i costi di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, previo il consenso del collegio sindacale se esistente.
Da tale eliminazione della possibilità di capitalizzazione è scaturita la modifica allo schema di Stato Patrimoniale, che vede, alla voce B.I.2., i soli “Costi di Sviluppo” in vece della precedente “Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità”.
5.4. Avviamento
L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente (OIC 24).
L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
2. ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
3. è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
4. è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare);
5. è presente il parere positivo del Collegio Sindacale alla sua iscrizione.
Il Decreto Bilanci ha modificato la disciplina dell’avviamento ponendo l’attenzione sul “periodo di ammortamento”: il modificato art. 2426, punto 6, c.c. dispone che l’ammortamento dell’avviamento va effettuato secondo la sua vita utile. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.
5.5. Azioni proprie in portafoglio
Il Decreto Bilanci ha previsto l’allineamento del trattamento contabile delle azioni proprie in portafoglio alla prassi internazionale.
Secondo la nuova formulazione, le azioni proprie vanno iscritte in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto.
Da tale modifica è scaturita l’eliminazione delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale riferite alle azioni proprie (voce “B.III.4” e voce “C.III.5”) e la riserva per azioni proprie in portafoglio (voce “A.IV” del Patrimonio Netto), che viene sostituita dalla nuova voce “A.X” del Patrimonio Netto “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.
L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, di segno negativo, invece della costituzione di una riserva indisponibile (pari al valore delle azioni proprie), iscritta nell’attivo del bilancio.
Le azioni proprie, già iscritte nel bilancio dell’esercizio chiuso precedentemente al 1° gennaio 2016, devono essere cancellate dall’attivo dello stato patrimoniale ed iscritte in una riserva negativa del patrimonio netto
Figura 2 – Scritture contabili per la riclassificazione delle azioni proprie
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Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (A.X) |
a
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Azioni Proprie |
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… |
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Riserva per azioni proprie in portafoglio (A.IV) |
a |
Riserva (disponibile) |
|
… |
Fonte: ns. elaborazione.
5.6. Strumenti finanziari derivati
È stato introdotto l’obbligo di iscrizione degli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il criterio di valutazione previsto è il fair value, il quale deve essere determinato:
- pari al valore di mercato, nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare un mercato attendibile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno specifico strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- attraverso modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato, nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile.
Sono state conseguentemente introdotte le relative voci in Stato Patrimoniale (per il titolo derivato) e in Conto Economico (per le variazioni del suo valore).
5.7. Operazioni in valuta
Secondo la nuova formulazione prevista dal Decreto Bilanci, l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio è diventato applicabile soltanto per le poste di natura esclusivamente monetaria.
5.8. Bilancio consolidato
Il Decreto Bilanci è intervenuto sui requisiti per la redazione del Bilancio Consolidato, redatto secondo i principi di cui al decreto legislativo n. 127 del 1991, rendendolo cogente per i gruppi che vedano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- Totale attivo dello Stato Patrimoniale di gruppo: 20 Milioni di Euro.
- Vendite e prestazioni di gruppo: 40 Milioni di Euro.
- Dipendenti occupati in media nell’esercizio: 250 unità.
Le modalità di calcolo delle soglie rimangono invariate, pertanto i limiti si intendono al lordo delle operazioni infragruppo (prima delle rettifiche).
6. Conclusioni
L’introduzione delle importanti novità in tema di redazione del bilancio d’esercizio secondo i principi contabili nazionali assume una rilevanza particolare per le società partecipate o controllate da enti pubblici, in quanto oggetto di consolidamento da parte degli enti a capo del Gruppo Pubblico Locale di riferimento. Il processo di consolidamento vede, in particolare, l’inserimento dei bilanci delle società partecipate e le relative informazioni, anche integrative, all’interno di un contesto più ampio, in cui le valutazioni e politiche di bilancio possono influenzare le decisioni su politiche pubbliche locali e nazionali. Al fine di dare una migliore e più chiara informativa della reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in cui versa un Gruppo Pubblico Locale, è necessario che le istruzioni e linee guida normative per la redazione dei bilanci siano estremamente chiare e indirizzino a scelte virtuose di rappresentazione veritiera e corretta, in un contesto di chiarezza e competenza economica. Così, per conseguire questi risultati, assumerà rilevanza fondamentale il processo, attualmente in corso, di nuovo aggiornamento dei principi contabili nazionali (e internazionali), per fornire una visione unitaria e certa sui comportamenti contabili da tenersi nelle più disparate fattispecie gestionali.
Bibliografia
FERRERO G., Istituzioni di economia d’azienda, Giuffrè, Torino, 1968.
PUDDU L., Il Processo di Accumulazione del Capitale, l’analisi Funzionale del Management, l’amministrazione Razionale e la Classificazione delle Aziende: Razionalità della Rilevanza e Valori Etici, Egea, Milano, 2010.
PUDDU L.-GIOVANDO G.-RAINERO C., Le valutazioni di bilancio. Teoria e casi, Celid, Torino, 2013.
PUDDU L., BÜCHI G., POLLIFRONI M.-SORANO E., RAINERO C., TRADORI V. and others, Ragioneria Pubblica: Il Sistema Unico Di Rilevazione Contabile per Le Aziende Pubbliche, Celid, Torino, 2012.
ZAPPA G., Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano, 1957.
Fonti normative
Libro V, Titolo V, Codice Civile
Legge n. 196 del 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”
Decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge n. 112/ /2014
Decreto legislativo n. 139/2015 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa’ di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”
Decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
Legge n. 240/2010
Decreto legislativo n. 91/2011
Decreto legislativo n. 127/1991
Principi contabili nazionali OIC
Sitografia
http://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010
www.bdap.tesoro.it
http://www.fondazioneoic.eu/
Note
[1] G. ZAPPA, Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano, 1957.
[2] G. FERRERO, Istituzioni di economia d’azienda, Giuffrè, Milano, 1968.
[3] L. PUDDU, Il Processo di Accumulazione del Capitale, L’analisi Funzionale del Management, L’amministrazione Razionale e la Classificazione delle Aziende: Razionalità della Rilevanza e Valori Etici, Egea, Milano, 2010.
[4] G. FERRERO, op. cit.
[5] Fondo di dotazione da utilizzare per gli scopi dell’ente.
[6] Capitale sociale da mantenere integro attraverso l’accumulazione del reddito.
[7] Con limite massimo per socio e con voto capitario.
[8] Con eccezione per le imprese sociali.
[9] Con limiti e riserve indivisibili.
[10] Con ristorni ai soci.
[11] Secondo la dizione inglese, European System of Accounts (ESA2010).
[12] Tra parentesi è indicato il riferimento ai relativi paragrafi del documento SEC/ESA2010.
[13] http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx.
[14] Legge di Stabilità e documenti esecutivi collegati; Documento di Economia e Finanza, documento di programmazione triennale contenente il Programma di Stabilità, il Conto Nazionale di Cassa e il Programma nazionale di riforma; il Rendiconto Generale dello Stato, il Conto del Patrimonio e il Conto del Bilancio; i Rapporti sull’andamento delle entrate tributarie e contributive, le Relazioni mensili sul conto consolidato di cassa dell’amministrazione centrale.
[15] Comma 4, art. 2423, c.c.: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa».
[16] Il tasso interno di rendimento è quel tasso che rende il valore attuale netto dei flussi di cassa futuri al capitale inizialmente erogato a debito.