Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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Il fondo patrimoniale: strumento evergreen o contenitore ormai privo di contenuto nella pianificazione e protezione del patrimonio familiare? (di Barbara Veronese)


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SOMMARIO:

1. Note introduttive - 2. L'autonomia negoziale e la duttilità dello strumento fondo patrimoniale - 3. Responsabilità debitoria e tutela del patrimonio familiare - 4. Considerazioni finali - Note


1. Note introduttive

Il fondo patrimoniale è quella figura giuridica [1] introdotta nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia [2] in sostituzione [3] e, per taluni, quale adeguamento [4] del previgente ed abrogato istituto del patrimonio familiare [5] con lo scopo di consentire al nucleo “famiglia” di poter contare su un substrato patrimoniale in grado di garantire i bisogni dello stesso [6],salvaguardando quella parte di patrimonio vincolato durevolmente al soddisfacimento dei soli interessi e bisogni familiari [7]ponendo i beni e i diritti che lo costituiscono al di fuori dei rischi discendenti da una non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi. Pur nella riconosciuta meritevolezza giuridica dell’originaria intenzione del legislatore [8] finalizzata a conferire alla fattispecie in esame la funzione di effettivo strumento di tutela dell’interesse, dei bisogni e del patrimonio della famiglia [9], il fondo patrimoniale, sin dalla sua istituzione, venne additato con sospetto da parte di autorevole dottrina la quale, tra le varie critiche avanzate, sosteneva trattarsi di un tipico “prodotto di laboratorio” legislativo [10] che non avrebbe soddisfatto alcun interesse; che gli aspetti apprezzabili presenti nel precedente istituto del patrimonio familiare erano andati smarriti, senza che altri pregevoli ne fossero stati, al contempo, introdotti [11] e che mancavano i caratteri, invece ben definiti nell’istituto antenato, quali la maggior intensità e rigidità del vincolo di destinazione [12], l’inalienabilità e l’inespropriabilità dei beni che ne formavano l’oggetto [13]. Oggi, ad oltre quarantun’anni dall’ingresso del fondo patrimoniale nel nostro ordinamento giuridico, l’analisi dell’istituto ci conduce a confermare che, a fronte del suo sempre più frequente utilizzo pratico, in particolar modo dovuto al costo non proibitivo della relativa creazione nonché alla nota relativa semplicità della procedura di costituzione, esso, negli ultimi anni, sta incontrando scarsa fortuna in termini di effettivo schermo protettivo offerto al patrimonio della famiglia e la causa principale di tale insuccesso risulta essere fondata sul sospetto, oltre che sulla prudenza, rammostrate da parte sia della dottrina che, [continua ..]


2. L'autonomia negoziale e la duttilità dello strumento fondo patrimoniale

2.1. Premessa Stante le numerose critiche di cui il fondo patrimoniale risulta essere perennemente investito, tra le quali quelle che lo identificano quale istituto che offre una protezione debole, rigido fisiologicamente, dall’incerta utilizzabilità su determinati beni, mai fruibile in presenza di mobili ed aziende, preme sottolineare una serie di caratteri salienti che lo rendono uno strumento agevole, economico, anche dal punto di vista fiscale, alquanto duttile e modellabile alle concrete esigenze applicative pratiche che si presentano, caso per caso, nella famiglia; tra di esse occorre evidenziare la particolare idoneità dell’istituto a soddisfare le esigenze di difesa del patrimonio personale e del nucleo familiare per talune categorie professionali particolarmente esposte ai rischi derivanti dall’attività lavorativa, quali imprenditori, amministratori, dirigenti e professionisti, agevolando la diligente amministrazione, oltre che la tutela, del patrimonio domestico anche ai fini della sua trasmissione alle generazioni future. 2.2. La valorizzazione dell’autonomia privata Come noto, la disciplina del fondo patrimoniale è individuabile agli articoli 167 e seguenti del c.c., anche se le scarne previsioni codicistiche hanno fatto sì che la concreta regolamentazione del negozio giuridico tipico fosse in buona parte sostanzialmente rimessa alla discrezionalità ed autonomia privata dei coniugi, in particolare negli ambiti della costituzione dello stesso, oltre che nel contesto del­l’amministrazione e del suo funzionamento, consentendo, così, di adattare ogni singola fattispecie alle particolarità ravvisabili nella realtà seppur con il rischio, quale contropartita, di non riuscire a garantire adeguatamente il creditore da un possibile utilizzo fraudolento dell’istituto. Proprio tali constatazioni hanno condotto all’attuale situazione di incertezza fondata sul sempre più rigoroso atteggiamento di chiusura della giurisprudenza che rischia di far prevalere, sempre e comunque, l’orientamento di favor verso le esigenze di protezione del ceto creditorio senza tentare di conciliarlo con le garanzie poste a favore della famiglia. 2.3. I beni oggetto del fondo Con riferimento all’oggetto, pur premettendo che le parti godono di ampio margine di autonomia nel determinare il reale contenuto dell’atto [continua ..]


3. Responsabilità debitoria e tutela del patrimonio familiare

3.1. Inquadramento del problema In sede pratica ed applicativa, il fondo patrimoniale, per la sua economicità e duttilità, potrebbe ancor oggi rappresentare un ottimo strumento per la protezione di determinati beni dalle aggressioni di creditori futuri a garanzia di un tenore di vita costante nel tempo, così come concepito dal legislatore del 1975, anche se il tendenziale uso fraudolento fattone di frequente nella prassi con la volontaria e sistematica distorsione della causa propria dell’istituto, ha tradito la genuina volontà del legislatore ispirata al principio solidaristico familiare, palesando esigenze meramente strumentali volte a sottrarre (o tentare di raggiungere tale scopo) i beni alle ragioni dei propri creditori, in spregio ed elusione alla generica garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c. conducendo all’attuale prevalente orientamento, piuttosto rigido, proprio sia della magistratura ordinaria sia di quella tributaria, ravvisante, a priori, la presunta illegalità dell’istituto tipico in esame con la preoccupazione di tentare di fronteggiare e stroncare il tentativo dei coniugi di frodare i creditori [45]. Poiché il detto orientamento risulta essere sempre più consolidato, appare legittimo porsi il quesito se il fondo sia giunto al suo naturale, infausto pur se meritato, epilogo. Partendo da questa amara constatazione fattuale, occorrerebbe verificare la perdurante vitalità ed utilità dell’istituto, tentando di acclarare se l’attuale sistema legislativo coadiuvato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, anche tributaria nonché dalla più autorevole dottrina operi un corretto ed equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti [46] oppure tenda a privilegiare sempre e comunque l’uno a scapito dell’altro, valutazione che dovrebbe compiersi senza trascurare l’evoluzione che il ruolo della comunità familiare ha avuto e sta tuttora vivendo nel comune sentire, tanto da portare ad individuare nella famiglia un nucleo proteso a realizzare un sempre maggior benessere materiale e spirituale dei propri membri. Come noto, di norma, la stragrande maggioranza delle questioni poste al vaglio della magistratura attengono alla possibilità di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale e sulla sua opponibilità. La risposta a tali quesiti [continua ..]


4. Considerazioni finali

Come sinora emerso, l’istituto giuridicamente lecito del fondo patrimoniale rappresenta formalmente uno strumento facile da costituire, economico, anche dal punto di vista della convenienza fiscale ed efficace, pur se esso, oggi, pare essere diventato uno strumento annacquato, un contenitore vuoto, privo in gran parte della sua utilità, perlopiù a causa della vera e propria ostilità ravvisabile negli orientamenti dottrinali e di giurisprudenza che lo considerano, di fatto, perlomeno presuntivamente, alla medesima stregua di un contratto in frode ai creditori ravvisandone con sistematicità l’intento abusivo, con la conseguenza che, se non equilibratamente orientate, certe conclusioni potrebbero condurre, se non lo abbiano già fatto, a fare degli articoli 167 e seguenti del c.c., regole destinate a restare solo sulla carta e, di fatto, costantemente disapplicate, tanto da avanzare il dubbio circa la stessa ragion d’essere dell’istituto. Non si può nascondere che, con gran frequenza, il fondo patrimoniale venga e sia stato utilizzato in chiave elusiva nei confronti dei creditori, ma un ruolo edificante e chiarificatore della giurisprudenza dovrebbe volgere all’analisi della singola fattispecie individuando e cercando di bilanciare i contrapposti interessi giuridici in gioco, in un idoneo contemperamento delle esigenze dei creditori con quelle della famiglia, dando rilevanza pratica anche al c.d periodo “sospetto” o “non” della relativa costituzione che, seppur irrilevante normativamente, potrebbe dare un valido contributo nel consentire di valutare ed acclarare l’eventuale liceità e rispondenza ad un’oggettiva e reale esigenza familiare o, al contrario, la fraudolenza della condotta del soggetto costituente. Se dall’analisi della singola concreta fattispecie emergeranno condotte illecite preordinate a ledere la posizione del creditore e la sua integrità patrimoniale, la costituzione del fondo patrimoniale, pur se effettuata in conformità al­la legge ed in osservanza delle formalità pubblicitarie, dovrà cedere il passo al dovere di adempimento del debito contratto, in taluni casi, potendo il comportamento antidoveroso del contribuente addirittura configurare la violazione del divieto di abuso del diritto, con onere di prova circa la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, sul [continua ..]


Note