Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Le relazioni del curatore e del commissario giudiziale: criteri di redazione (di Luciano M. Quattrocchio Bianca M. Omegna)


SOMMARIO:

1. La relazione del curatore - 2. La relazione del commissario giudiziale - Bibliografia


1. La relazione del curatore

1.1. Premessa La relazione del curatore deve essere depositata entro 60 giorni dal deposito in cancelleria della sentenza di fallimento. Il termine di 60 giorni non è perentorio e non vi sono sanzioni o altre conseguenze in caso di ritardo nel deposito: il curatore deve, tuttavia, presentare al giudice delegato istanza di proroga dei termini di deposito, esponendone i motivi. La relazione del curatore è volta a soddisfare due esigenze fondamentali: • fornire al giudice delegato una visione globale della situazione dell’im­presa fallita, consentendo così un più agevole esercizio del suo potere di vigilanza; • dare impulso all’attività del pubblico ministero, ai fini dell’eventuale e­sercizio dell’azione penale. 1.2. Il contenuto La relazione si compone di una serie di parti, che possono essere come di seguito articolate (S. LAPPONI). 1.2.1. Premessa La premessa deve contenere: • gli estremi della sentenza dichiarativa di fallimento; • i dati identificativi dell’imprenditore (individuale o collettivo). 1.2.2. Cronistoria Deve contenere la storia dell’impresa (individuale o collettiva), con succinte informazioni sulle principali vicende degli ultimi anni (es. operazioni straordinarie), oltre ad un’analitica descrizione di: • organi sociali; • partecipazioni significative; • sedi secondarie; • ecc. 1.2.3. I dati di bilancio Deve contenere l’esposizione e la comparazione dei bilanci degli ultimi cinque anni. Dai dati di bilancio devono essere desunti i principali indici di bilancio: • indice di natura patrimoniale; • indice di natura reddituale; • indice di natura finanziaria. È opportuno anche svolgere un’analisi per flussi. A tale fine, è raccomandabile l’applicazione – mutatis mutandis – del documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Crisi d’impresa: Strumenti per l’individuazione di una procedura d’allerta, 2005. 1.2.4. Cause del dissesto Occorre distinguere fra: • cause endogene ◦ carenza gestionale: produttiva, commerciale, amministrativa; ◦ sottocapitalizzazione; ◦ assenza di merito creditizio: ◦ incapacità di [continua ..]


2. La relazione del commissario giudiziale

2.1. Premessa La relazione del commissario giudiziale deve essere depositata almeno 45 giorni prima dell’adunanza dei creditori. Il termine di 45 giorni è perentorio. La relazione del commissario giudiziale è volta a soddisfare tre esigenze fondamentali: • fornire ai creditori un giudizio sulla fattibilità economica della proposta concordataria e sulla sua convenienza economica rispetto al fallimento; • fornire al tribunale tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della fattibilità giuridica della proposta concordataria; • in caso di proposte concorrenti, svolgere una particolareggiata comparazione fra le stesse; • dare impulso all’attività del pubblico ministero, ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione penale. 2.2. Il contenuto La relazione del commissario giudiziale deve contenere le seguenti informazioni (Gruppo di Lavoro ODCEC di Modena): • esame dei bilanci dei precedenti esercizi per individuare le principali cause dello stato di crisi che hanno indotto il debitore a presentare la proposta di concordato preventivo, il momento in cui tali cause si sono manifestate e se effettivamente abbiano condotto l’impresa all’insolvenza o all’incapacità di a­dempiere regolarmente le proprie obbligazioni; • verifica dell’eventuale sussistenza di profili di responsabilità attribuibili ai componenti degli organi sociali, la consistenza patrimoniale degli stessi e l’eventuale compimento di operazioni che sarebbero potenzialmente soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento. Tale attività è volta ad informare i creditori circa la convenienza della proposta di concordato rispetto ad altre soluzioni concorsuali prospettabili, quali – appunto – il fallimento, nell’ambito del quale il curatore potrebbe promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e azioni revocatorie fallimentari, precluse nell’ambito del concordato preventivo; • accertamento della fattibilità del piano di concordato nei termini proposti dal debitore, evidenziandone i fattori di rischio e di criticità, sulla base della documentazione depositata in tribunale e di ogni altra informazione acquisita; • verifica della corrispondenza dei saldi comunicati dai creditori con quanto esposto [continua ..]


Bibliografia