Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Crowdfunding. Il finanziamento della folla, o dei 'folli'? (di Gianluca Quaranta)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Che cos'č il crowdfunding? - 3. Fonti normative e legislazione - 4. La storia e i dati italiani - 5. Conclusioni - Bibliografia - Sitografia - Note


1. Introduzione

In un mondo sempre più digitale e social, sta emergendo una nuova opportunità per il finanziamento delle organizzazioni e dei privati: il crowd­funding. Letteralmente, si tratta del “finanziamento della folla”. È un fenomeno che ha buone chance per diventare virale, soprattutto se il modello c.d. delle 3F (family, friends e fools) [1], in base al quale si dice che i finanziatori di un progetto siano in primis i familiari e gli amici del progettista e poi i “folli”, si dimostrerà valido anche per il crowdfunding. Infatti se dai primi “folli” si passerà ad un vero e proprio finanziamento della “folla”, che popola il mondo online, il fenomeno non potrà che esplodere. Questo perché «la “folla” rappresenta la chiave di lettura per avviare campagne di crowd­funding di successo» [2]. Alla base delle potenzialità attuali e future del crowdfunding ci sono una serie di ragioni [3]. Anzitutto la crisi del 2008 che ha comportato il noto credit crunch, riducendo le possibilità di finanziamento di molti operatori, soprattutto di quelli di dimensioni minori. Altri influssi positivi al fenomeno sono arrivati anche dal propagarsi di Internet e dei social network, soprattutto in questa società che passa sempre più tempo connessa alla Rete. Non da meno è l’affer­mar­si sui mercati della c.d. Long Tail [4] di C. Anderson, ossia il fenomeno della “coda lunga”, secondo il quale: “il futuro del business sarà vendere meno del più”. Il motivo alla base di questa affermazione è piuttosto semplice. Quando non è necessario mostrare i prodotti, i costi di esposizione, basati sulla selezione, spariscono: essenzialmente quello che avviene gra­zie ad Internet. In aggiunta, visto che i consumatori sono portati ad apprezzare maggiormente ciò che gli si addice di più, ovvero tutto quello che è disponibile nella Long Tail, allora essi tendono a “sparpapagliarsi” da tendenze omologate (i c.d. bestseller) a infinite nicchie – che, appunto, rappresentano la suddetta “coda lunga”. Per gli sviluppi del fenomeno hanno altresì [continua ..]


2. Che cos'č il crowdfunding?

«Per crowdfunding (finanziamento collettivo) si intende generalmente un invito pubblico a raccogliere fondi per un progetto specifico» [10]. Tuttavia non è così semplice darne una definizione [11], infatti autorevoli autori [12] descrivono tale fenomeno come «una forma di partecipazione (finanziaria, ma non solo) della rete (sociale) e attraverso la rete (Internet) a un progetto che si caratterizza per: progettualità a termine; libertà di scelta del progetto e del progettista, veicolata attraverso meccanismi reputazionali; trasparenza dei finanziamenti raccolti» [13]. 2.1. Le caratteristiche del crowdfunding Il crowdfunding si basa su una serie di elementi principali [14] divisibili in due sottocategorie. La prima contiene i pilastri [15], ossia le caratteristiche che descrivono l’essenza del fenomeno: Laraccolta fondi: vale a dire la ricerca delle risorse per finanziarie il proprio progetto; Lafolla: il c.d. “crowd”, ossia i datori dei potenziali fondi per supportare le idee di chi lancia una campagna crowdfunding; Internet: il“veicolo” con il quale si perfeziona la transazione che porta il denaro dai datori ai prenditori di fondi. Ad essi va senz’altro aggiunta anche la piattaforma di crowdfunding, ossia il luogo di incontro tra domanda (finanziatori) e offerta (progetti) di idee online. Insomma, una sorta di “borsa valori semplificata”. Il secondo gruppo è, invece, costituito da vari fattori che determinano le modalità di esplicazione del crowdfunding. Si tratta essenzialmente di [16]: Apertura: chiunque può diventare un investitore o un prenditore di fondi, salvo alcune eccezioni che si verificano in certe piattaforme particolari; Progettualità a termine: ogni campagna ha una durata e può essere del tipoall-or-nothing – solo chi raggiunge la soglia minima richiesta ottiene effettivamente il denaro – ovvero keep-it-all – si riceve la somma raccolta alla data di chiusura della campagna; Partecipazione attiva: chi finanzia, spesso, ha un ruolo determinante nel stabilire le caratteristiche del futuro prodotto/servizio; Azione connettiva: senza la creazione di un network, ossia di una rete tra i vari finanziatori e non solo, è difficile che il progetto vada a buon fine; Azione e [continua ..]


3. Fonti normative e legislazione

«Un “far west interpretativo”» I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La viacollaborativa all’imprenditorialità, cit., 85. Il crowdfunding non è disciplinato nella maggior parte dei Paesi in cui esistono portali per utilizzarne i servizi [53]. Generalmente, in quegli Stati, la normativa di questo particolare fenomeno viene dedotta dalla regolamentazione già esistente per modalità di finanziamento simili, come – ad esempio – l’ap­pello al pubblico risparmio, i servizi di pagamento e così via. 3.1. La disciplina ad hoc dell’equity-based crowdfunding L’Italia è stato il primo Paese ad introdurre una disciplina specifica dell’equity-based crowdfunding [54], ossia del sistema che «consente alle imprese di raccogliere capitale finanziario attraverso Internet, offrendo in cambio quote della proprietà dell’impresa e quindi la possibilità di compartecipare agli utili e alla creazione di valore nel lungo termine» [55]. Esiste, infatti, una normativa organica ad hoc, solo per la regolamentazione del fenomeno dell’equity crowdfunding, introdotta [56] «in deroga alla disciplina sulle offerte pubbliche di sottoscrizione, dal d.lgs. n. 179/2012 (“Decreto Sviluppo”)» [57] che, inizialmente, apriva il ricorso al finanziamento tramite crowdfunding solo alle imprese con la qualifica di “start-up innovative” [58]. Successivamente, il d.lgs. 24 gennaio 2015, n. 3 («Decreto Investment Impact») ha consentito l’accesso al crowdfunding anche alle aziende qualificate come “PMI innovative” [59]. Ad oggi, inoltre, le norme in vigore prevedono il ricorso al crowdfunding solo per finanziamenti in capitale proprio per le aziende, mentre resta esclusa la possibilità di emissione di titoli di debito [60]. In generale, come anticipato, l’equity crowdfunding presenta alcune analogie con un’Offerta Pubblica Iniziale – un’IPO (Initial Pubblic Offernig) – e in tal senso, l’accesso di un’impresa ai finanziamenti tramite tale fenomeno potrebbe spianare la strada (come si è detto) per ricevere capitali futuri anche sui mercati regolamentati di maggiore importanza – come, su Borsa Italiana, sul Mercato [continua ..]


4. La storia e i dati italiani

4.1. L’evoluzione del crowdfunding in Italia In Italia, il crowdfunding ha iniziato a diffondersi molto presto, tuttavia – soprattutto a causa delle peculiarità interne – il Paese non ha sfruttato i vantaggi tipici del first mover [88]. Infatti, mentre in altre realtà economiche il fenomeno iniziava a prosperare, nel Bel Paese incontrava gli svantaggi tipici di chi effettua la prima mossa e non ne sa approfittare. Non a caso le caratteristiche del tessuto imprenditoriale, la lunga filiera burocratica, assieme all’elevato tasso di analfabetismo digitale e alla scarsa diffusione dei sistemi di pagamento online (accompagnata molto spesso da una grande diffidenza per i pagamenti su Internet) hanno rallentato di molto gli sviluppi del fenomeno sulla penisola. La storia del crowdfunding [89], seppur breve nella sua intera durata, presenta – comunque – alcuni passaggi principali. I primi segni di tale fenomeno in Italia risalgono a prima della crisi del 2008, quando Produzioni dal basso nel 2005 – addirittura in anticipo rispetto a realtà come Kickstarter – ha lanciato un servizio online per finanziare progetti sul web. In seguito, nella seconda metà del primo decennio degli anni Duemila, i successi delle piattaforme d’ol­treoceano sono giunti anche nel continente europeo e, così, tra il 2010 ed il 2011 si sono diffuse alcune piattaforme di crowdfunding anche in Italia – oltre al già citato first mover. Nel 2012, invece, ha avuto inizio un fenomeno nuovo: la diversificazione settoriale dei portali. Tuttavia è “solo” nel 2013 che si è verificata una vera e propria svolta. Infatti è avvenuto un boom nella creazione di piattaforme di crowdfunding e sono altresì iniziati a nascere portali del tipo do-it-yourself. Il 2013 rappresenta la svolta nel settore anche perché è l’anno in cui è stato emanato il provvedimento con il quale è stata introdotta una normativa ad hoc per l’equity-based crowdfuding nel­l’or­dinamento italiano. A un anno di distanza – invece – la tendenza predominante è stata la proliferazione di portali sempre più locali, ossia rivolti ad una specifica area geografica italiana e, spesso, anche ad un settore preciso. Il fenomeno, come detto, non è, tuttavia, ancora esploso [continua ..]


5. Conclusioni

«Nella caverna sotterranea uomini imprigionati scorgono riflesse le ombre di statue portate da altri uomini, che però non vedono, scambiando così le ombre per la sola esistente realtà. […] Chi fosse riuscito a liberarsi dai legami ed evadere dalla caverna avrebbe potuto scorgere […] la realtà nella sua compiutezza. Ma se avesse deciso poi di tornare dagli sventurati compagni per riferire su ciò che è reale, sarebbe stato schernito, accusato di essere un impostore [...]». Descrizione del Mito della Caverna di Platone in G. FABRIS, La società post-crescita. Consumi e stili di vita, Egea, Milano, 2010, 269.   «Le nuove Regole Europee, previste per Paesi con economie in generale più “regolari” di quella italiana, rendono molto più difficile per le banche erogare il credito alle fasce di operatori sottocapitalizzati, con scarsa redditività, con rapporti bancari irregolari, anche se non dipendenti solo da loro. Non si tratta più, quindi, di un problema tecnico, ma di un problema politico, a livello italiano ed europeo» [98]. Si potrebbe, quindi, pensare che il «crowdfunding possa supplire al venire meno dei canali di finanziamento tradizionali» [99]. Tuttavia questo fenomeno – come ricordano autori illustri [100] – «funziona bene proprio nei Paesi dove sono già presenti altre opportunità di finanziamento» [101] perché «può avere successo solo se inserito in una filiera più lunga» [102]. Non è facile, quindi, ipotizzare quali possano essere gli scenari futuri per il crowdfunding, così come non è semplice definire il fenomeno nel suo complesso. In base alla disamina presentata, si può – però – provare con la descrizione seguente. Il crowdfundig è un particolare tipo di finanziamento collettivo che, sfruttando le potenzialità di Internet, consente a coloro che hanno idee o delle necessità, ma – rispettivamente – non i tutti i fondi per realizzarle o soddisfarle, di provare ad accedere a risorse economiche di terzi, partendo da quelle di parenti e amici (family and friends) nella speranza di attrarre anche quelle – molto più ingenti – della folla (crowd) che popola il mondo online, la quale (fools), [continua ..]


Bibliografia

Testi A.A., Diventare imprenditori innovativi, in Le Guide di Corriere Imprese, 2015. ANDERSON C. , The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, Hyperion, New York, 2006. COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA – SOTTOGRUPPO “START UP E CROWDFUNDING” (a cura di), Start up innovative e i nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016. COMMISSIONE EUROPEA, Il crowdfunding. Che cosa è? – Una guida per le piccole e medie imprese, Ufficio delle pubblicazione dell’Unione Europea, 2015. CONSIGLIO EUROPEO, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla possibilità di Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea, Unione Europea, 2014 (COM/2014/0172 final). CONSOB-CNDCEC, L’equity-crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi, Position Papers n. 6, 2016. ELBERSE A., Should you invest in the Long Tail, in Harward Business Review, 2008. FERRERO V., Perché l’Italia non si fida del crowdfunding, in Diario del Web – Innovazione, 16 settembre 2016. FONTANA L., Finanziamenti dal basso, ecco tutti i numeri del crowdfunding in Italia, in Corriere Innovazione (Corriere della Sera), 11 giugno 2016. FORNASARI M., Finanza d’impresa e sistemi finanziari. Un profilo storico (Seconda edizione), Giappichelli, Torino, 2008. MASSA P., BRACCO G., GUENZI A., DAVIS J.A., FONTANA G.L., CARRERAS A., Dall’e­spansione allo sviluppo. Una storia economica d’Europa, III ed., Giappichelli, Torino, 2011. MOLLIK E., The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure, Working Paper, 2013. PAIS I. (coordinatrice), Il Crowdfunding in Italia. Report 2015, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2015. PAIS, I., PERETTI P., SPINELLI C., Crowdfunding. La via collaborativa all’imprenditoria­lità, Egea, Milano, 2014. QUARANTA G., Intervista al Dott. C. Venesio, 17 giugno 2015. QUARANTA G., Nuove strategie territoriali nel settore bancario. Il caso Banca del Piemonte, Tesi di Laurea Magistrale, Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino, relatore Prof.ssa A.C. [continua ..]


Sitografia

www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/p2plending-224.htm www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html#c2 www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding#c5 www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding#c9 www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding-approfondimento-9 www.indiegogo.com www.innovazione.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20160916_391087 www.kickstarter.com  


Note