Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La Rappresentazione Contabile delle Aggregazioni tra Imprese (di Maria Chiara Vietti)


Il fenomeno dell’aggregazione d’impresa ha avuto un forte sviluppo tra i ricercatori della scuola di Harvard che, partendo da una riflessione sulla configurazione sociale di una comunità come organo costituito da classi, famiglia, associazioni, introdussero il concetto di “rete”. Grazie a questi studi fu dato il via a quella teoria che con il tempo prese il nome di Network Analysis (PROVASI, MONTI, 2015). Di seguito ci si concentrerà sulla rappresentazione contabile delle aggregazioni tra imprese soffermandosi su: 1. Il Bilancio Consolidato; 2. I Consorzi; 3. Le Reti. Il Bilancio Consolidato Il Bilancio Consolidato è un documento attraverso cui vengono rappresentate le situazioni economico-finanziarie e patrimoniali di più entità giuridiche aggregate in un’unica entità economica [1]. Il d.lgs. n. 127/1991 ha introdotto l’obbligo di redazione e pubblicazione dei Bilanci Consolidati ed ha rappresentato l’unica fonte normativa in Italia per molti anni. In seguito, con il d.lgs. n. 139/2015 sono state apportate alcune modifiche alla normativa sul consolidato. In primo luogo occorre definire i soggetti che devono obbligatoriamente redigere il bilancio consolidato. Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 127/1991 redigono obbligatoriamente il Bilancio consolidato: 1. le SPA, SAPA e SRL che controllano un’impresa; 2. gli Enti Pubblici, se hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale e se controllano una SPA, SAPA o una SRL; 3. le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. Cosa si intende per società controllata? Per società controllate si considerano quelle indicate all’art. 2359 c.c.: 1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto); 2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto); 3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale). Per ciò che concerne il controllo contrattuale l’art. 26 del d.lgs. n. 127/1991 indica che: «Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di uncontratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese in cui un’altra, in base adaccordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto». Sono previsti, però, taluni casi di [continua..]

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