Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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I consorzi e le reti d'mpresa (di Guido Bonfante)


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SOMMARIO:

1. I consorzi - 2. Il contratto di rete - 3. Il gruppo paritetico cooperativo. Qualche cenno


1. I consorzi

Fra le varie tipologie di forme contrattuali riguardanti le aggregazioni fra imprese il consorzio rappresenta il modello più risalente nel tempo ancorché l’attuale disciplina sia riconducibile alla legge 10 maggio 1976, n. 377. Con tale normativa si è statuito che più imprenditori istituiscono fra loro un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. I consorzi possono essere di vario tipo, operanti sia nel settore pubblico che privato. In questa sede ci dobbiamo occupare solo dei consorzi volontari lasciando da parte quelli cosiddetti obbligatori di cui agli artt. 2616-2617 c.c. L’elemento soggettivo del consorzio, che è anche una sua caratteristica distintiva rispetto ad altre figure come il Geie e il contratto di rete, è rappresentato dal fatto che i consorziati debbono essere imprenditori e il loro numero minimo per la costituzione è di almeno due, salvo si tratti di particolari tipi di consorzi. E così per i cosiddetti consorzi stabili, ossia per quei consorzi che vengono costituiti fra imprenditori per partecipare ad appalti pubblici, il numero minimo è di tre come statuisce l’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006. Inoltre se si vuole godere delle agevolazioni fiscali i consorziati devono essere almeno cinque. Nell’ambito dei consorzi una distinzione di fondo è fra i cosiddetti consorzi contrattuali e quelli in forma societaria disciplinati dall’art. 2615-ter c.c. In quest’ultimo caso i modelli societari delle S.r.l. e della S.p.A. – e vedremo anche della cooperativa – vengono modificati nella loro causa in quanto nel consorzio non vi può essere scopo di lucro. Si discute se il consorzio “contrattuale” sia dotato di personalità giuridica. Ora mentre è pacificamente riconosciuto, e non potrebbe essere diversamente, che il consorzio societario ha personalità giuridica, per il consorzio contrattuale le cose si presentano più complesse. Sicuramente non ha personalità giuridica il consorzio che ha un’attività meramente interna quale può essere un consorzio fra imprenditori per la gestione, ad esempio, del magazzino, per la gestione in comune delle celle frigorifere e via discorrendo. Diverso è il discorso invece dei consorzi con attività esterna di cui agli artt. 2612 ss. c.c. Mentre [continua ..]


2. Il contratto di rete

Quando è stata introdotta questa figura sembrava di avere a che fare con un istituto del tutto inutile, una specie di brutta copia del consorzio. E infatti le differenze dal consorzio sono abbastanza modeste perché la finalità è simile e quindi si potrebbe dire che il contratto di rete sembrerebbe una specie di consorzio di serie B che costa di meno costituire e gestire e che ha maggiore elasticità di forme. Si può immaginare infatti, per esempio, che vi possa essere un fondo patrimoniale e un organo comune, ma non è detto che questi elementi ci debbano sempre essere; si può infatti “costruire” un contratto di rete che non ha il fondo patrimoniale o che non ha l’organo comune. E del resto se si guarda alla legge che ha introdotto questa figura, la legge n. 39/2009, vi è un solo articolo che disciplina questo modello che viene descritto come una sorta di “veicolo” a disposizione delle piccole e medie imprese per entrare o restare nel mercato. Infatti col contratto di rete si possono immaginare due finalità differenti: una per così dire di mero coordinamento in cui si collabora fra i membri per creare, ad esempio, un marchio comune, per stabilire una politica di prezzi comuni oppure per condividere informazioni commerciali. Per altro verso ci può essere una collaborazione molto più stretta attraverso l’esercizio comune di un’attività rientrante nell’oggetto della propria impresa e in questo caso la similitudine con il contratto di consorzio è evidente. Nel contratto di rete non è previsto nessun numero minimo di partecipanti, ma anche in questo caso bisogna essere almeno in due come nel consorzio con la differenza però che se il consorzio vuole avere le agevolazioni – come si è visto – il numero minimo sale a cinque mentre invece in questo caso bastano due partecipanti. Quanto ai contenuti minimi del contratto occorre innanzitutto l’indicazione dei soggetti che sottoscrivono il contratto e vi deve inoltre essere specificato l’oggetto del contratto, la durata, i requisiti di ammissione, le condizioni del recesso. Fra gli elementi facoltativi va ricordato il fondo patrimoniale. Se non è previsto il fondo patrimoniale, le imprese partecipanti dovranno prevedere, per così dire, una sorta di budget annuale di spese. L’organo comune di regola [continua ..]


3. Il gruppo paritetico cooperativo. Qualche cenno