Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Dal distacco alla codatorialità nell'ottica delle reti e gruppi d'impresa (di Luca Furfaro)


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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il distacco e il contratto di rete - 3. Codatorialità - 4. La codatorialità in agricoltura - 5. La gestione del distacco nei gruppi d'Impresa


1. Premessa

Il d.l. n. 5/2009, convertito con la legge n. 33/2009 e successive modificazioni, ha introdotto nella nostra normativa la fattispecie del contratto di rete. Quest’ultimo permette a varie imprese di creare una sorta di “associazione” tra loro, definita contrattualmente, atta ad aumentare la competitività e la capacità innovativa dei componenti. Questo porta diversi benefici per le imprese della rete, che rimangono autonome ma instaurano un rapporto di collaborazione con altre realtà, facilitando ad esempio, le operazioni di logistica o di gestione del personale. Proprio riguardo quest’ultimo punto, il legislatore, con il d.l. n. 76/2013, ha deciso di sostenere le reti d’imprese anche agevolando la gestione congiunta dei lavoratori impegnati in esse, tramite la semplificazione del ricorso all’isti­tuto del distacco e aprendo alla possibilità della codatorialità. I dati Infocamere, aggiornati a settembre 2016, parlano di più di 3.000 contratti di rete con circa 15.000 imprese coinvolte e una dislocazione geografica così ripartita: Abruzzo 813 Basilicata 188 Calabria 396 Campania 847 Emilia Romagna 1.509 Friuli-Venezia Giulia 669 Lazio 1.342 Liguria 477 Lombardia 2.647 Marche 477 Molise 40 Piemonte 788 Puglia 950 Sardegna 413 Sicilia 337 Toscana 1.544 Trentino Alto Adige 278 Umbria 323 Valle d’Aosta 32 Veneto 1.373 Fonte: dati Infocamere. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete: – a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; – a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; – o a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.


2. Il distacco e il contratto di rete

Per quanto concerne la gestione delle risorse umane, sono state studiate rilevanti possibilità, maggiori rispetto alla singola impresa, per coniugare la flessibilità del lavoro con la stabilità dell’occupazione. Il legislatore, che inizialmente non si era occupato degli aspetti giuslavoristici, è poi intervenuto nella legge n. 99/2013 con due importanti disposizioni, che riflettono positivamente la peculiarità della rete, integrando l’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 ed introducendo il nuovo comma 4-ter che prevede che: «qualora il distacco avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art.2103 c.c. Per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso». Con l’istituto del distacco il legislatore ha stabilito che, quando questo avviene fra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. Dobbiamo quindi fare un passo indietro e definire l’istituto del distacco; il lavoratore viene collocato presso un soggetto terzo, a patto però che per giustificare tale distacco vi siano alcuni fondamentali requisiti: – la sussistenza di un “interesse” al distacco in capo al datore di lavoro distaccante che deve essere mantenuto per tutta la durata del distacco; tale interesse deve essere rilevante e concreto, non lasciando spazio a motivazioni prettamente di interesse economico per il distaccante; – la temporaneità della prestazione, dove temporaneità coincide con non definitivo o anche non indeterminato. In assenza di tali requisiti, il lavoratore interessato può fare ricorso in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, cioè il datore di lavoro presso cui è stato distaccato. Nel caso di aziende legate da contratto di rete, l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza [continua ..]


3. Codatorialità

La codatorialità presta il fianco a notevoli problemi: si tratta infatti di un’alterazione rispetto al normale concetto di rapporto di lavoro previsto dal­l’art. 2094 c.c. che immagina un unico datore di lavoro: «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’im­presa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». La Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013 chiarisce in modo estremamente sintetico che il potere direttivo nei confronti del personale potrà essere esercitato da ciascun imprenditore; le responsabilità penali, civili e amministrative riferibili ad eventuali illeciti, dovranno rifarsi al contenuto del contratto di rete senza configurare in via istantanea un intervento solidaristico tra tutti i partecipanti alla rete d’impresa. Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse solamente relativo ad un datore di lavoro che si coordina con la rete, non dovrebbero sorgere problemi di sorta; nel momento in cui, invece, le attività dei dipendenti venissero ripartite a beneficio della totalità, o ancora peggio, di parte dei datori di lavoro costituenti la rete, potrebbero sorgere evidenti problematiche in ambito di potere gerarchico e disciplinare, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di gestione di permessi ferie e riposi, e di conteggio dei lavoratori. Deve ritenersi che la codatorialità realizzi una obbligazione soggettivamente complessa in base alla quale a un’unica obbligazione di lavoro di un solo lavoratore corrisponde una pluralità di datori di lavoro creditori. L’accordo di rete potrebbe stabilire la regola della sussidiarietà cioè della preventiva "escussione" del soggetto beneficiario della posizione, ad esempio dell’impresa che ha usato in concreto il lavoratore per un certo periodo. Per quanto attiene il potere gerarchico, per ottimizzare l’utilizzo del lavoratore assunto nell’ambito della rete si potrà ricorrere, come già avviene nella prassi applicativa, alla individuazione da parte dei codatori di un soggetto (un manager di rete) incaricato di gestire i rapporti col personale e di esercitare su di esso il potere disciplinare e direttivo.


4. La codatorialità in agricoltura

Ritroviamo una prima indicazione operativa con il decreto 14 gennaio 2014, con il quale il Ministero del Lavoro ha disciplinato l’assolvimento delle comunicazioni obbligatorie da parte delle imprese agricole che assumano in maniera congiunta uno o più dipendenti. Il Ministero del Lavoro ha per prima cosa definito l’ambito di applicazione, che riguarda le assunzioni congiunte di dipendenti da parte delle imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a parenti/affini entro il 3° grado, nonché le imprese legate da un contratto di rete. In queste casistiche il Ministero prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione che riguardano i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa e da imprese legate da un contratto di rete siano effettuate dall’impresa capogruppo; nel caso delle imprese riconducibili a parenti e affini, l’invio delle comunicazioni può essere affidato a un soggetto individuato di comune accordo, previo deposito di tale atto presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione. La legge n. 154/2016, c.d. “Collegato agricoltura”, entrato in vigore il 25 agosto 2016 ha previsto all’art. 18 novità sull’assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete misto, ovvero, nel caso specifico, sottoscritto sia da imprese agricole che da imprese appartenenti a altri settori produttivi. Dall’assunzione congiunta non si scaturiscono più rapporti di lavoro in base a quante sono le imprese che utilizzeranno le prestazioni di lavoro ma uno solo. La norma ha agevolato lo strumento del contratto di rete misto che del settore agricolo, ma potrebbe diventare particolarmente allettante anche per imprese di altri settori produttivi. Per godere della possibilità di fare assunzioni congiunte, le aziende non appartenenti al comparto agricolo possono essere presenti nel contratto di rete misto anche in misura superiore al 50% (limite precedente) e fino al 60%. La percentuale viene calcolata esclusivamente sul numero di aziende stipulanti il contratto di rete, senza alcuna valutazione circa la dimensione delle stesse sia in termini di dipendenti che di fatturato. La norma, come anche le precedenti fonti normative, non si esprime su materie quali il contratto collettivo da applicare, la [continua ..]


5. La gestione del distacco nei gruppi d'Impresa