Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Gli intangible nella disciplina contabile: principi codicistici e principi contabili internazionali (di A. Devalle)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Le novità a seguito delle modifiche del Codice civile - NOTE


1. Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dall’intangibilità e pertanto sono definite “immateriali”. Le immobilizzazioni immateriali comprendono attività che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono le seguenti tipologie di costi [1]: – costi pluriennali che non si concretizzano nell’acquisizione o produzione interna di beni o diritti: tali costi hanno caratteristiche più difficilmente delimitabili rispetto ai beni immateriali veri e propri, ed il legislatore civile non ne ha fornito una definizione, ma si è limitato a porre norme cautelative e restrittive in materia di distribuzione dei dividendi; – avviamento; – beni immateriali, che hanno una propria identificabilità ed individualità e sono di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati; – costi sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto, compresi i relativi acconti. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale solo se: – si riferiscono a costi effettivamente sostenuti; – non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento; – sono costi che possono distintamente essere identificati e quantificati. L’iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all’accertamento dell’utilità futura, compito in taluni casi demandato, oltreché agli amministratori, anche agli organi di controllo (collegio sindacale, ove esistente). È il caso, oltre che dell’avviamento, anche dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità, caratterizzati questi da un’aleatorietà maggiore rispetto ad esempio ai marchi, brevetti, concessioni o licenze. Per le categorie di costi menzionate, a volte l’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento del sostenimento dei costi possono solo essere presunte. In questa situazione il legislatore non ha ritenuto di stabilire regole precise per la capitalizzazione; tuttavia ha posto dei vincoli, quali ad esempio il citato consenso del collegio [continua ..]


2. Le novità a seguito delle modifiche del Codice civile

La classificazione prevista dalla vigente normativa raggruppa in una unica voce i costi di ricerca e di sviluppo con quelli di pubblicità. Tuttavia, a causa delle diversità che caratterizzano le due famiglie di costi, nel principio contabile OIC n. 24 sono trattati separatamente. L’OIC n. 24 distingue, in ragione della loro finalità, i seguenti costi relativi alla ricerca e sviluppo: – per la ricerca di base; – per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo; – per lo sviluppo. La ricerca di base viene definita come l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all’impresa (§ 43). I costi sono pertanto costi d’esercizio che sono sostenuti quale “supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa”. La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, “nell’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto” (§ 44). Lo sviluppo è “l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione” (§ 44). I costi di ricerca e sviluppo da capitalizzare nello stato patrimoniale sono composti da: – stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo; – dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; – dall’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; – dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; – dagli altri costi, quali ad esempio l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo. L’iscrivibilità dei costi di ricerca [continua ..]


NOTE