Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il rating delle persone fisiche (di Elena Rossignoli, Responsabile Servizio Affari Legali e Societari PITAGORA S.p.A.)


Come è noto, il tema della valutazione del merito creditizio della clientela è di grande attualità e interesse. Nell’elaborato, l’autore affronta la materia, in primis, in una prospettiva generale, per poi soffermarsi su alcune problematiche specifiche. In particolare, l’inter­vento inizia dai principi generali, analizzando gli obiettivi di una corretta valutazione creditizia. Fatte le opportune premesse di carattere generale, vengono successivamente descritte alcune fattispecie quali i finanziamenti contro cessione del quinto e il principio di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Infine, l’autore termina la trattazione con alcuni riferimenti normativi in materia, nonché esempi pratici.

The natural person rating

As it is well known, the issue of assessing the creditworthiness of customers is of great relevance and interest. In this paper, the author addresses the issue – at the beginning – from a general point of view; then, she focuses on specific topics. In particular, the paper begins from the general principles, analyzing the objectives of a correct credit assessment. Against this background, some practical cases are then examined, such as salary-backed loans and the principle of adequacy with respect to the customer profile. Lastly, the author ends the paper with some regulatory references on the subject, as well as practical examples.

La valutazione del merito creditizio sulla clientela, come sottolineato anche dal legislatore, occupa un ruolo sempre più rilevante all’interno del processo di erogazione del credito. Le banche e gli intermediari finanziari sostengono le famiglie concedendo finanziamenti di credito al consumo che, nel tempo, hanno assunto un ruolo fondamentale e ampiamente riconosciuto all’interno dell’intero sistema economico. Effettuare correttamente e diligentemente una valutazione creditizia permette alla clientela di ottenere un grado maggiore di tutela, essendo essa più conscia e consapevole dei finanziamenti richiesti e, allo stesso tempo, permette all’intermediario di ridurre il rischio d’insolvenza della controparte, essendo in grado di valutare e stimare il possibile default futuro, e applicare il c.d. “risk based price”. Definiti gli obiettivi di una corretta valutazione creditizia, è importante individuare quali sono gli elementi rilevanti che devono essere oggetto di analisi da parte degli intermediari. La primaria valutazione che i medesimi devono effettuare è quella relativa al requisito di idoneità: il soggetto finanziatore deve analizzare le caratteristiche e i requisiti del singolo cliente in modo tale da verificare l’idoneità del prodotto offerto a quella determinata tipologia di clientela. Su questo punto si è anche pronunciata Banca d’Italia che, in attuazione degli orientamenti della Banca Centrale Europea, nella sezione XI delle Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” ha espressamente richiesto questa tipologia di valutazione. La normativa di settore prevede, infatti, in relazione alla proposizione di prodotti o servizi alla clientela, l’individuazione preventiva dei c.d. “target market” (ovvero classi di clientela) che, tenuto conto dei bisogni della clientela possono essere: positivi, quando il prodotto offerto risulta idoneo ai bisogni di quella determinata classe di clientela; negativi, qualora i prodotti offerti risultino inadeguati ad un determinato segmento di mercato. Come è possibile comprendere, questa tipologia di valutazione preliminare è fondamentale per il processo di erogazione fondi perché permette al creditore di conoscere adeguatamente il cliente comprendendone le esigenze. Successivamente a questa prima fase, l’ente finanziatore ha l’onere di effettuare una vera e propria valutazione del merito creditizio. A tal proposito, l’art. 8 della direttiva 2008/48/CE – che è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto l’art. 124-bis del Testo Unico Bancario – imputa al creditore l’onere di “valutare la sostenibilità e la consapevolezza del debitore sulla base di [continua..]

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