Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Gli intangible nelle procedure concorsuali (di Luciano M. Quattrocchio)


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SOMMARIO:

Premessa - 1. La disciplina concorsuale - 2. La valutazione degli intangible


Premessa

Dal punto di vista economico, le espressioni “intangible assets” e “knowledge assets” indicano l’insieme delle risorse a disposizione di un’impresa, rilevanti per la sua capacità competitiva e il suo valore. In particolare, nella letteratura internazionale, sono considerati “intangible assets”: la “corporate intellectual property“, che, a sua volta, ricomprende i “patents”, i “trademarks”, i “copyrights” e le “business methodologies”, il “brand recognition” e il “goodwill”. Sotto il profilo contabile, lo I.A.S. 38 (“Intangible assets”) stabilisce che un’intangible asset è un’attività non monetaria identificabile (per tale motivo enucleabile dall’avviamento, v. infra), priva di consistenza fisica. Per contro, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente; queste possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio, ma per le quali l’acquirente è pronto a sostenere egualmente un pagamento nell’ambito dell’aggregazione aziendale. Più in particolare, un’attività soddisfa il criterio di identificabilità nella definizione dell’attività immateriale quando: – è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, concessa in licenza, locata o scambiata, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività; oppure – deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili separatamente dalla legal entity cui fa capo o da altri diritti e obbligazioni. A livello interno, l’OIC 24 (“Immobilizzazioni immateriali”) stabilisce che le immobilizzazioni immateriali sono normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono definite “immateriali”. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro [continua ..]


1. La disciplina concorsuale

1.1. L’acquisizione all’attivo degli intangible Al momento della dichiarazione di fallimento, nel patrimonio del fallito si possono trovare intangible di cui l’impresa fallita è titolare, nonché diritti di utilizzazione di beni immateriali di terzi: per entrambi vale la regola dello spossessamento che consegue alla dichiarazione di fallimento, secondo quanto disposto dall’art. 42, comma 1, 1.f., a norma del quale «La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento»; con la conseguenza che essi ricadono nell’amministrazione del curatore. La ricognizione degli intangible dovrebbe avvenire in sede di redazione dell’inventario, a norma dell’art. 87, comma 1, l.f., secondo cui «Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori». 1.2. Le singole categorie di intangible (intesi in senso atomistico) 1.2.1. La ditta La ditta non è un segno distintivo registrato, ma risulta dall’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese. Al proposito, l’art. 2564, comma 1, c.c., stabilisce che «Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla» e il successivo comma 2 aggiunge che «Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integra­zio­ne o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore». In caso di fallimento, potrebbe quindi esservi l’interesse – in capo agli organi della procedura – di agire nei confronti di terzi che abbiano adottato un nome commerciale simile a quello del fallito; ciò sul riflesso che sussisterebbe la potenzialità di un riavvio dell’attività dell’impresa – seppure soltanto [continua ..]


2. La valutazione degli intangible