La materia che, nel settore oggetto del presente intervento, fa capo al giudice tutelare, concerne le problematiche di preservare o anche di compiere atti di gestione ordinaria del patrimonio in presenza di soggetti minori o incapaci.
È una materia che forma oggetto di innumerevoli istanze che il Giudice Tutelare si trova ad esaminare.
Fortunato, in una parola, è chi ha figli e non ha mai a che fare con il giudice tutelare, o chi non ha mai avuto un anziano parente che si è trovato in gravi condizioni di intendere e di volere, perché prima o poi, in numerosissime ipotesi, è verosimile che ci si debba approcciare.
Anche nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano viventi, ed a maggior ragione se uno solo è vivente, ci sono un diversi atti, elencati nell’art. 320 c.c., per il cui compimento si deve richiedere l’autorizzazione del giudice tutelare. L’art. 320 afferma che i genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, né accettare legati o donazioni, o sciogliere comunioni, o effettuare locazioni ultranovennali, o transigere o promuovere giudizi, ed altro ancora: in buona sostanza, i genitori non possono compiere alcun atto che ecceda l’ordinaria amministrazione, in riferimento ai figli, senza autorizzazione del Giudice Tutelare. Quindi anche se ad esempio muore una nonna e lascia un’eredità ai nipoti, non si può accettare – sempre peraltro con beneficio di inventario – se non si passa da un giudice tutelare, quindi potrà procedersi solo previa richiesta di entrambi i genitori ed autorizzazione agli stessi. Per accettare generalmente non c’è istruttoria, invece nel caso di rinuncia si richiedono con esattezza quali siano le passività reali poiché delle volte i genitori (dipende anche dallo strato sociale) non approfondiscono troppo. Un’altra ipotesi banale e tuttavia frequente di intervento del giudice tutelare si ha nel caso in cui il bambino si faccia male a scuola e si faccia causa domandando il risarcimento del danno: anche qui, sia per la eventuale causa, sia per una eventuale transazione sia per incassare il danaro, occorrerà l’autorizzazione del GT. Le ipotesi di intervento del giudice tutelare, quindi, come ho detto sono frequentissime. Se, poi, si tratterà di alienare beni ereditari, addirittura non basterà l’autorizzazione del GT, ma occorrerà quella del Tribunale previo parere del Giudice Tutelare.
Nell’ipotesi, poi, in cui tutti e due i genitori siano deceduti e se il bambino sia sotto tutela, o nel caso in cui un soggetto sia interdetto onde sotto tutela (e con il prolungamento della vita media, l’ipotesi di avere in famiglia un anziano che non è più capace di intendere e di volere sta diventando purtroppo sempre più [continua..]