Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il punto di vista del sistema bancario (di Antonio D’Agostino)


L’intervento fornisce il quadro di riferimento in materia di credito al consumo, dal punto di vista del sistema bancario. La trattazione prende avvio dalla definizione della fattispecie, per poi soffermarsi sulla questione pratica della distinzione fra costi del finanziamento, avuto riguardo agli oneri up front e recurring. Da ultimo, l’autore fornisce alcune interessanti riflessioni sulla giurisprudenza in materia.

The point of view of the banking system

The short paper provides the reference framework for consumer credit, from the point of view of the banking system. The dissertation starts with the definition of the issue, and then it focuses on the practical case such as up front and recurring costs. At the end, the author provides some interesting reflections on the relevant case law within this field.

La normativa comunitaria sul credito al consumo è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso l’inserimento di una apposita sezione nel Testo Unico Bancario. Ricordo brevemente che un contratto di credito al consumo è un contratto con il quale un finanziatore professionale concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria per un importo compreso fra 200 e 75000 euro; vi sono alcune eccezioni: ad esempio sono esclusi i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (quelli ai consumatori sono oggetto di un’altra sezione del TUB). Le forme tipiche di credito al consumo sono: i prestiti personali, i prestiti finalizzati all’acquisto di beni o servizi e il prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Quest’ultima forma di credito al consumo negli ultimi anni ha dato origine a un consistente filone di contenzioso: gli intermediari che operano in questo settore sono stati infatti travolti da migliaia di contestazioni da parte di clienti che chiedono il pagamento di somme non corrisposte dall’intermediario al momento del rimborso anticipato del credito. La cessione del quinto è soggetta, oltre che alle norme del TUB (e in particolare all’art. 125 sexies per quanto riguarda il rimborso anticipato), anche ad una normativa speciale contenuta nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; questa normativa è stata integrata nel 2012, anche con una norma riferita specificamente al rimborso anticipato del prestito. La caratteristica principale della cessione del quinto è che il rimborso del prestito avviene ratealmente mediante la cessione all’intermediario di una quota non superiore al 20% degli emolumenti percepiti a titolo di stipendio o di pensione; la durata massima al prestito è di dieci anni. La cessione deve essere notificata al datore di lavoro o all’ente pensionistico e questi ha l’obbligo di trattenere la quota oggetto di cessione e versarla al finanziatore. L’erogazione del prestito avviene (ne ha fatto cenno anche la Presidente Vitrò nella sua relazione) detraendo dall’importo del finanziamento le imposte, gli interessi al tasso convenuto, il costo degli oneri assicurativi, nonché l’ammontare degli oneri commissionali. Quindi, dall’importo del finanziamento concesso viene detratto l’importo degli oneri nel complesso dovuti dal soggetto finanziato, e la differenza costituisce l’importo erogato al cliente. Le contestazioni di cui si diceva prima riguardano proprio la misura del­l’importo che il finanziatore deve restituire al cliente (in caso di estinzione anticipata del prestito) rispetto al totale degli oneri detratti al momento dell’ero­gazione. Queste contestazioni sono fondate prevalentemente sull’asserita invalidità delle clausole [continua..]

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