Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il contenzioso finanziario di matrice europea (di Silvia Vitrò)


L’intervento fornisce una introduzione al quadro di riferimento in materia di contenzioso europeo. In tale contesto, l’autore illustra il principio dell’efficacia diretta del diritto europeo, fornendone puntuale definizione, per poi soffermarsi sulle Direttive Comunitarie e sulla loro applicazione. Da ultimo, l’autore illustra l’efficacia delle Sentenze della Corte di Giustizia in materia.

The short paper provides an introduction to the framework for European litigation. Within this context, the author illustrates the principle of the direct effect of European law, providing a precise definition, and then he deals with the Community Directives and their application. At the end, the author focuses on the effectiveness of the rulings of the Court of Justice.

SOMMARIO:

1. L’efficacia diretta del diritto europeo - 2. Le Direttive Comunitarie - 3. Sentenze della Corte Di Giustizia


1. L’efficacia diretta del diritto europeo

L’efficacia diretta è un principio che consente ai singoli di invocare direttamente una norma europea dinanzi a una giurisdizione nazionale o europea. Tale principio si applica unicamente ad alcuni atti europei ed è inoltre subordinato a diverse condizioni. L’efficacia diretta del diritto europeo è, insieme al principio del primato, un principio cardine del diritto europeo. Esso è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e consente ai singoli di invocare diret­ta­men­te il diritto europeo dinanzi ai tribunali, a prescindere dall’esistenza di atti normativi di diritto nazionale. Il principio dell’efficacia diretta garantisce quindi l’applicabilità e l’effi­cacia del diritto europeo nei paesi dell’UE. Tuttavia, la CGUE ha definito diverse condizioni da soddisfare affinché un atto giuridico europeo possa essere direttamente applicabile. L’efficacia diretta di un atto può inoltre riguardare unicamente i rapporti tra un singolo e un paese dell’UE oppure essere estesa ai rapporti tra singoli. Definizione L’efficacia diretta del diritto europeo è stata introdotta dalla Corte di giustizia con la sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963. In tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto europeo non solo impone obblighi ai paesi del­l’UE ma attribuisce anche diritti ai singoli. I singoli possono pertanto avvalersi di tali diritti e invocare direttamente le norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali ed europee. Non è quindi necessario che il paese dell’UE recepisca la norma europea in questione nel proprio ordinamento giuridico interno. Efficacia diretta orizzontale e verticale L’efficacia diretta ha due aspetti: verticale e orizzontale. L’efficacia diretta verticale si spiega nei rapporti tra i singoli e il paese: i singoli possono far valere una norma europea nei confronti del paese. L’efficacia diretta orizzontale si manifesta nei rapporti tra singoli, ossia consente a un singolo di invocare una norma europea nei confronti di un altro singolo. A seconda del tipo di atto in questione, la Corte di giustizia ha distinto tra efficacia diretta piena (orizzontale e verticale) ed efficacia diretta parziale (so­lo verticale). Efficacia diretta e diritto primario Per quanto riguarda il diritto primario, ossia i testi fondanti [continua ..]


2. Le Direttive Comunitarie

Le Direttive Comunitarie, per disposizione di legge (art. 288 TFUE), non sono direttamente applicabili, vincolando solo lo Stato membro. Mentre il Regolamento Comunitario ha efficacia sia verticale (per lo Stato e per i titolari di funzioni amministrative), sia orizzontale (per i privati cittadini, ai quali è direttamente applicabile), la Direttiva Comunitaria ha efficacia solo verticale (soltanto per lo Stato e i titolari di funzioni amministrative). Diritti ed obblighi per i privati cittadini possono nascere solo dalle disposizioni nazionali che attuano la Direttiva. Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di giustizia riconosce alla Direttiva un’efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dei singoli. La Corte ha quindi stabilito nella propria giurisprudenza che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise (sentenza Corte di Giustizia del 4 dicembre 1974, Van Duyn)– Direttiva self-executing. Tuttavia, questa efficacia diretta può avere carattere solo verticale ed essere applicabile soltanto se gli Stati membri non hanno recepito la direttiva entro i termini previsti – sentenza Corte Giustizia del 5 aprile 1979; – Trib. Napoli 31/10/2012, n. 27186 – “Con riguardo alle direttive c.d. self executing – che prevedono obblighi di contenuto sufficientemente chiaro e preciso – sussiste una efficacia diretta soltanto in senso verticale, ma non in senso orizzontale, nel senso che la direttiva può essere fatta valere dal privato soltanto nei confronti dello Stato inadempiente e non anche nei rapporti tra privati”; – Cass. civ., sez. I, 09/11/2006, n. 23937 – “Le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale). – Infatti, esclusivamente in tal senso si è pronunciata – sin dalla sentenza 26 febbraio 1986 nella causa n. 152/84 (Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health [continua ..]


3. Sentenze della Corte Di Giustizia