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1. Trust puramente liquidatorio e società di capitali - 2. Trust e concordato preventivo alla luce della giurisprudenza di merito - 3. Trust e fallimento
Occorre partire da una premessa e far riferimento al trust liquidatorio nelle società in bonis in liquidazione, dovendosi aver cura che non si tratti di una fittizia devoluzione del bene in trust, per provvedere poi alla mera cancellazione dal registro delle imprese, lasciando impagati i debiti, configurando tale condotta un’ipotesi di scuola di responsabilità dei liquidatori ex art. 2395 c.c. A tale riguardo occorre tener conto di alcuni orientamenti, senz’altro più rigorosi, espressi sia dai giudici del registro sia dai tribunali in sede di impugnazione di tali provvedimenti, guidati da un consolidato orientamento del giudice del registro di Milano. Dinanzi a fattispecie nelle quali una società posta in liquidazione trasferisca l’intero patrimonio sociale (attivo e passivo) a un trust, presenti il bilancio finale di liquidazione e ottenga la cancellazione dal registro delle imprese, la posizione dei giudici ambrosiani è netta: la cessione senza corrispettivo, dunque senza realizzo, al trust non coincide con l’attività di liquidazione che quindi non è stata effettuata anzi non è stata neanche iniziata. In altri termini, si cancella perché si è liquidato; il fatto che si riservi la liquidazione a un terzo e non la si realizzi secondo il procedimento classico non conduce in alcun modo a ritenere conclusa l’attività liquidatoria. Essa, per vero, non è neppure iniziata, ma meramente programmata attraverso la costituzione del trust e la relativa dotazione. Dunque, l’affrettata liquidazione e cancellazione della società, tale da lasciare insoddisfatti creditori sociali di cui gli organi conoscevano l’esistenza rappresenta l’ipotesi più classica di responsabilità ex art. 2395 c.c. Si esamineranno adesso quelle che sono le due tipologie di trust in ambito liquidatorio, seppur parzialmente diverso, non nella società in bonis, ma nell’ambito delle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo), soprattutto in periodi di insolvenza o in periodi sospetti in cui il trust viene definito “falsamente liquidatorio” o comunque costituito in pregiudizio alle ragioni dei creditori concorsuali.
La prima ipotesi è quella del trust c.d. “di salvataggio”. È il caso dell’impresa in crisi, non ancora necessariamente in caso di insolvenza, ma che si avvia ad una soluzione regolata della crisi secondo il concordato preventivo. Il trust di salvataggio può essere un modo di messa a disposizione dei beni personali dell’imprenditore o di terzi soggetti. Il caso classico è una società garante fideiubente rispetto ad una società debitrice che va in concordato, e che consente la messa a disposizione dei beni integrativa in un concordato liquidatorio, in cui questo surplus di ricchezza concorsuale consente il pagamento rispetto al 20%, attualmente previsto dall’art. 160, ult. comma, l.f. In questo caso il trust aiuta ad adempiere finalità tipiche del concordato. C’è la possibilità di utilizzare gli organi della liquidazione concordataria intersecandoli con quelli del trust. Tale soluzione sarà in grado di garantire elasticità e flessibilità nell’ambito concordatario, perché consentirà la messa a disposizione di beni, sottoposta alla condizione risolutiva del fallimento ovvero a quella sospensiva dell’omologa del concordato, senza che ci sia un passaggio di proprietà definitivo, ma una semplice devoluzione dei beni in trust. Il problema giuridico che qui si pone, e che è di assoluto rilievo, riguarda il fatto che il c.d. “ombrello protettivo” opera in relazione ai soli creditori della società in concordato, mentre si pone un conflitto tra i creditori della società in concordato e i creditori personali della società disponente, ovvero la società garante che mette a disposizione i beni per il concordato. Rispetto a questi creditori non si applica l’ombrello protettivo e sarà ben possibile che i creditori personali della società inizino azioni esecutive ed iscrivano ipoteche giudiziali sulla base di decreti ingiuntivi o di sentenze a loro favorevoli. In tal caso bisogna comprendere come la giurisprudenza di merito ha tentato di risolvere il conflitto tra queste due tipologie di creditori. La risoluzione del conflitto a favore dei creditori della società garantita fa sì che la finalità di regolazione della crisi concorsuale mediante concordato sia recessiva. Trib. [continua ..]