Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il volontariato (di Alberto Gianola)


Articoli Correlati: volontariato

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. I caratteri del volontariato - 3. La promessa gratuita rispondente a fini di pubblica utilità - 4. La promessa di volontariato - 5. L’esecuzione dell’attività da parte del volontario - 6. Volontariato ed attività riservate - NOTE


1. Introduzione

Tra gli enti del terzo settore, notevole importanza hanno le organizzazioni di volontariato. Intendo concentrare la mia attenzione sulla figura del volontario. Dal punto di vista giuridico, in particolare civilistico, l’attività di volontariato presenta diversi profili interessanti da analizzare. Il volontario, aderendo all’ente si impegna, a svolgere una certa attività secondo certe modalità. La promessa del volontario comporta un suo obbligo sul piano giuridico a svolgere l’attività promessa? Il volontario che inizi a svolgere la prestazione ha l’obbligo di eseguirla bene e di portarla a termine? L’eventuale responsabilità del volontario inattivo o maldestro è di tipo contrattuale od extracontrattuale? In Italia la promessa e l’attività del volontario sono atti di volontà soggetti alle regole generali previste dal codice civile. Il Codice del terzo settore ha aggiunto alla disciplina prevista dal codice civile, rimasta comunque applicabile in via residuale in quanto compatibile, alcune norme specifiche volte a regolare la strutturazione, l’amministrazione e l’attività delle organizzazioni di volontariato qualificate come enti del terzo settore In base all’art. 17 del Codice del terzo settore volontario è colui che, svolge personalmente, liberamente, spontaneamente e gratuitamente una attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, esclusivamente per fini di solidarietà. In ordine all’attività del volontario, il legislatore speciale opera un generico rinvio: l’art. 21 del Codice del terzo settore prevede che l’atto costitutivo del­l’organizzazione di volontariato indichi i diritti e gli obblighi degli aderenti. I regolamenti interni degli enti di volontariato prevedono sanzioni a carico del volontario che non rispetti gli impegni presi: l’ammonizione, la sospensione e, nei casi più gravi, la radiazione dall’ente. La disciplina dell’attività del volontario va delineata applicando le regole del codice civile ed a tal fine occorre individuare il ruolo attribuito all’intento di solidarietà che anima il volontario fra le cause all’opera [continua ..]


2. I caratteri del volontariato

Sotto il profilo soggettivo il volontario interviene spontaneamente, gratuitamente e senza perseguire interessi di tipo economico, al pari del generoso. L’orientamento prevalente fra gli interpreti configura lo scopo di solidarietà che contraddistingue l’attività di volontariato come un atteggiamento altruistico e di aiuto verso gli altri finalizzato a far fronte ai bisogni emergenti della società in un certo momento [1]. Tale soluzione è fatta propria dal legislatore che nell’art. 17 del Codice del terzo settore definisce volontario chi agisce a beneficio altrui, gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Fine di solidarietà indica dunque un tratto caratterizzante l’attività di volontariato ulteriore rispetto alla gratuità ed al beneficio altrui: tale tratto ulteriore è almeno proprio l’assenza di fini economici. Dal punto di vista oggettivo, l’attore solidale, al pari dell’attore generoso, pone in essere un atto fonte di un suo impoverimento. Due elementi, quelli illustrati, che pongono esigenze di protezione del consenso del volontario eguali a quelle sollevate dal consenso dell’attore generoso, circostanza che potrebbe indurre l’ordinamento giuridico ad applicare le stesse regole stabilite per l’atto liberale. Accanto alle somiglianze emergono importanti differenze: diversamente dal­l’attore generoso, l’attore solidale esprime un ideale di socialità che caratterizza la persona come componente del gruppo sociale, ideale che l’ordina­mento giuridico considera tra i propri valori fondanti [2]; inoltre l’attore solidale alleggerisce gli oneri per lo Stato delle iniziative sociali statali o migliora l’ef­ficienza di esse. Circostanze, queste ultime che potrebbero indurre l’ordi­na­mento giuridico ad escludere l’applicazione delle regole sulle liberalità allo scopo di agevolare la realizzazione degli atti di solidarietà.


3. La promessa gratuita rispondente a fini di pubblica utilità

Per individuare la disciplina dell’attività del volontario, il primo tassello da prendere in considerazione è l’art. 41 c.c., che stabilisce l’obbligo dei sottoscrittori di comitati di soccorso, di beneficenza o promotori di iniziative di pubblico interesse di effettuare le oblazioni promesse. Sulla base di tale disposizione gli interpreti italiani considerano vincolante la promessa gratuita posta in essere per fini di pubblica utilità [3]. La promessa è valida solo se rivolta ad enti, soggetti collettivi o comunità con una minima consistenza organizzativa e con finalità in grado di salvaguardare congruamente la destinazione dell’ero­gazione allo scopo [4]. La natura giuridica dell’oblazione è discussa [5], ma un punto è pacifico. L’art. 41 c.c. delinea un contratto consensuale, gratuito, valido anche se privo della forma della donazione e della consegna della cosa. La promessa del sottoscrittore, anche se priva della veste dell’atto pubblico, comporta per l’autore l’obbligo di effettuare l’erogazione assicurata [6]. Opera un requisito formale minimo: l’art. 41 c.c. parla di sottoscrizione e ciò implica almeno una scrittura privata; la promessa orale non dovrebbe vincolare. La disposizione in esame introduce una deroga rispetto alla disciplina del contratto di donazione, deroga che la dottrina spiega adducendo lo scopo di pubblica utilità che connota il contributo [7]. L’art. 41 c.c. considera vincolante la promessa del sottoscrittore a prescindere dal tipo e dal valore della prestazione oggetto di essa. Oggetto dell’o­bla­zione promessa può essere tanto una prestazione di dare quanto una prestazione di fare. Dubbi concernono invece il profilo quantitativo. In assenza di limiti espressi, ci si chiede se la promessa di contributo al comitato sia valida qualunque sia il valore della prestazione oggetto di essa oppure esista un tetto di esso oltre il quale essa necessita della forma dell’atto pubblico. Gli interpreti ritengono che l’atto rispondente ad un interesse collettivo privo della forma pubblica sia valido se proporzionato rispetto al patrimonio del disponente e sempreché non consista nell’attribuzione di un bene immobile: in caso contrario si avrebbe una donazione nulla per difetto della forma prescritta [8]. A ben vedere [continua ..]


4. La promessa di volontariato

Sorge l’interrogativo se la promessa di volontariato integri una sottoscrizione ai sensi dell’art. 41 c.c., foriera di un obbligo del promittente ad eseguire quanto promesso laddove sia realizzata per iscritto oppure, esclusa una tale qualificazione, essa costituisca una donazione obbligatoria e dunque produca effetti vincolanti solo qualora vesta la forma dell’atto pubblico. Sotto il profilo qualitativo non vi sono impedimenti a configurare la promessa di volontariato come una valida sottoscrizione ai sensi dell’art. 41 c.c., poiché l’oblazione indicata da tale disposizione può avere ad oggetto anche una prestazione diversa dal dare [13]. Un serio ostacolo all’applicabilità dell’art. 41 c.c. alla promessa di volontariato emerge però se si considera il profilo quantitativo di essa. La vincolatività prevista dall’art. 41 c.c. scatta solo nel caso di promesse di contributo dal valore contenuto, considerate tutte le circostanze, comprese le condizioni del benefattore ed il tipo di finalità perseguite. Normalmente il volontario aderente ad un ente si impegna a svolgere un’at­tività il cui valore è più che contenuto, è consistente [14]. Per esempio il volontario del soccorso operante come autista di ambulanza svolge un turno settimanale di 8 ore, a volte di notte o in giorni festivi. In concreto dunque, la promessa di volontariato sfugge all’applicazione dell’art. 41 c.c. a causa del suo valore, non contenuto ma consistente. Sulla base di tale quadro, la promessa di volontariato, salvo i rari casi in cui abbia ad oggetto un impegno contenuto, non vincola laddove sia priva della forma pubblica: il volontario che non esegua diviene responsabile in via extracontrattuale, ovvero solo quando la sua condotta integri un fatto illecito [15].


5. L’esecuzione dell’attività da parte del volontario

Il volontario che inizia ad eseguire la prestazione è obbligato a svolgerla in modo diligente e completo, portandola regolarmente a termine? Un obbligo siffatto non può derivare dalla promessa di volontariato poiché questa non produce effetti contrattuali, salvo laddove vesta la forma pubblica. Indicazioni a puntello della soluzione positiva arrivano invece dalle regole in materia di gestione di affari altrui. Secondo l’art. 2028 c.c. colui che, scientemente e senza esservi tenuto, assume la gestione di un affare altrui ha l’obbligo di proseguirla fino a quando l’interessato possa provvedervi da se stesso. L’art. 2030 c.c., estende al gestore le obbligazioni che deriverebbero da un mandato. Egli deve dunque eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Gli interpreti considerano applicabile la disciplina illustrata in ogni caso di gestione, tanto laddove essa si concreti nell’esecuzione di un atto materiale quanto allorché essa consista nell’esecuzione di un atto giuridico [16]. Sotto il profilo soggettivo è necessario che il gestore intervenga spontaneamente, cioè senza esservi obbligato [17], gratuitamente e senza essere animato da interessi economici [18]. Il legislatore prevede a carico del gestore dell’affare altrui le obbligazioni di proseguire l’attività gestoria fino a quando l’interessato non possa occuparsi direttamente dell’affare e di operare con la diligenza del buon padre di famiglia. L’inadempimento delle obbligazioni in esame rientra nella sfera di applicazione dell’art. 1218 c.c. e dunque produce responsabilità contrattuale (nell’accezione allargata normalmente attribuita a tale l’espressione). La posizione del gestore appare però alleggerita. In base all’art. 1710 c.c., la responsabilità per colpa del gestore altruista è valutata con minor rigore; in base all’art. 2030 c.c., comma 2, il giudice, considerate le circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa [19]. I due criteri non coincidono: il primo concerne la valutazione della colpa e quindi l’esistenza o meno della responsabilità, l’an; il secondo riguarda l’entità del danno risarcibile, il quantum. Essi [continua ..]


6. Volontariato ed attività riservate

Un altro aspetto rilevante concernente l’attività di volontariato è l’e­ven­tuale presenza di riserve di legge in ordine al tipo di attività svolta. Il sistema giuridico italiano riserva certe attività agli iscritti ad albi (per esempio la guida alpina) ai quali si accede dopo il superamento di un esame. Esistono attività che debbono essere necessariamente svolte da chi è abilitato, a prescindere dalle modalità di realizzazione: per esempio la difesa in Tribunale è comunque riservata all’avvocato, anche si tratta di attività di volontariato; lo stesso discorso vale per l’attività medica. Esistono invece attività con riferimento alle quali la riserva di legge a favore dei soggetti abilitati concerne solo lo svolgimento a titolo professionale: accade con riferimento ad attività di formazione ed accompagnamento in ambito sportivo, ricreativo e culturale. La l. n. 6/1989, rubricata Ordinamento della professione di Guida alpina, riserva lo svolgimento a titolo professionale delle attività di accompagnamento in montagna e di insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche alla guida alpina (art. 2); il CAI conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori; gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale, senza retribuzione; le attività delle scuole e degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti dell’associazione (art. 20). In tali casi il volontario, se interviene come tale, può dunque svolgere l’at­tività professionalmente riservata, anche se privo dell’abilitazione necessaria per intervenire in modo remunerato.  


NOTE