Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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La sentenza delle Sezioni Unite in tema di commissione di massimo scoperto (di Luciano M. Quattrocchio-Federica Bellando-Valentina Bellando)


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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Ipotesi applicativa del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: verifica dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente - 3. Le questioni aperte - 4. Considerazioni conclusive: discrasia tra T.E.G.M. e tasso soglia - NOTE


1. Premessa

Dopo una lunga gestazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303, si sono pronunciate sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia usurario, ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p. In particolare, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185/2008, inserito nella legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissioni di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati». Ma, oltre alla conferma della rilevanza della commissione di massimo scoperto, con l’applicazione di un idoneo correttivo, costituito dal c.d. “regime del margine”, la Suprema Corte ha formulato un principio di carattere più generale, stabilendo che – nella verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia – deve essere assicurata l’omogeneità e la simmetria delle grandezze poste a confronto. Per comprendere tale precisazione, si deve richiamare l’art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108, che attribuisce al Ministero del Tesoro (ora Ministero del­l’Economia e delle Finanze) il compito di rilevare trimestralmente, sentiti la Banca d’Italia e l’ormai soppresso Ufficio Italiano Cambi, il tasso effettivo [continua ..]


2. Ipotesi applicativa del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: verifica dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente

Come è noto, la verifica dell’eventuale usurarietà nei rapporti di conto corrente bancario viene effettuata avendo riguardo ad ogni singolo trimestre, mediante raffronto tra il tasso effettivo applicato e le soglie rilevate trimestralmente. Nel caso del conto corrente, la commissione di massimo scoperto – che, come si è detto, non concorre alla formazione del T.E.G.M. – dovrebbe essere esclusa dal calcolo del tasso di interesse in concreto applicato, a meno di adottare criteri che consentano di assicurare l’omogeneità e la simmetria fra le grandezze di riferimento. Invero, le esigenze di omogeneità e simmetria fra i dati posti a confronto possono essere soddisfatte grazie al fatto che i decreti ministeriali riportano – in via separata – la misura della C.M.S. mediamente applicata dagli intermediari finanziari, ripristinandone la rilevanza ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, attraverso l’applicazione del più volte citato regime del margine. Il regime del margine è illustrato dalla Banca d’Italia nella Nota del 2 dicembre 2005 che prevede quanto segue: «Le “istruzioni per la rilevazione” prevedono (al punto C3) che – per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anti­cipi su crediti e documenti e di factoring – il tasso effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi con gli oneri, calcolati in percentuale sull’accordato. In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra CMS) non rientra nel calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è riportata in calce nelle ta­belle dei tassi. La scelta è coerente con la circostanza che l’entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l’intermediario unicamente a predeterminarne la misura percentuale. Essa, infatti, rappre­senta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all’onere che l’interme­diario sostiene per far fronte all’eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto. In tale contesto la verifica del rispetto delle “soglie” di legge da parte di ciascun intermediario [continua ..]


3. Le questioni aperte

Come illustrato ai punti precedenti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno posto l’attenzione sulla necessaria simmetria ed omogeneità che deve sussistere tra il tasso effettivo globale e le rilevazioni trimestrali, dalle quali discendono i tassi soglia rilevanti ai fini dell’usura. Ma se nel caso della commissione di massimo scoperto il rispetto di tali esigenze è assicurato dall’applicazione del regime del margine, rimane aperta la questione circa la rilevanza – ai fini dell’usura – degli interessi di mora, degli oneri assicurativi e – più in generale – di tutti gli altri oneri esclusi dalle rilevazioni trimestrali. 3.1. Interessi di mora. Contesto interpretativo Come si è detto, gli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento non concorrono a determinare il T.E.G.M. rilevato trimestralmente nei decreti ministeriali. Al proposito, si deve – tuttavia – osservare che nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; in relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il T.E.G.M. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha posto in evidenza che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è stata mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il ripristino delle condizioni di omogeneità e di simmetria può, quindi, essere realizzato, tenendo conto del risultato di tale indagine. Per una più agevole comprensione del criterio applicativo, si farà – di seguito – riferimento ad esemplificazioni numeriche. 3.1.1. Profili di carattere tecnico-finanziario. Descrizione del contratto e del modus operandi adottato Si ipotizza [continua ..]


4. Considerazioni conclusive: discrasia tra T.E.G.M. e tasso soglia

Delineato il quadro giuridico e tecnico nel quale si inserisce il principio di diritto in commento, pare – infine – opportuno analizzare le motivazioni alla base della differenza fra tasso effettivo globale medio e tasso soglia; ciò al fine di verificare se tale differenza sia di per sé idonea ad assorbire l’asimmetria posta in luce dalle Sezioni Unite. Al riguardo si deve osservare che, statisticamente, la distribuzione dei tassi può essere approssimata per il tramite di una funzione gaussiana, ove il T.E.G.M. coincide con il punto di maggiore frequenza. Tuttavia, come è noto, la media costituisce un indicatore statistico che indica il baricentro della distribuzione, senza tenere conto dell’andamento della distribuzione di frequenza. Si deve pertanto concludere che la maggiorazione del T.E.G.M., prevista per la determinazione del tasso soglia, consente di tenere conto della distribuzione dei tassi rilevati trimestralmente e – in particolare – dei tassi più alti applicati dagli intermediari finanziari (ad esempio, in conseguenza del maggior rischio di credito riscontrati nella pratica) e non, invece, di componenti escluse dalle rilevazioni semestrali. Pertanto, poiché la maggiorazione del T.E.G.M. non ha la funzione di tenere conto delle voci escluse dalla rilevazione, al fine di sterilizzare l’effetto del­l’asimmetria nella raccolta dei dati si deve fare ricorso a tecniche alternative, quali quelle sopra illustrate.


NOTE