Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Equity crowdfunding. Uno sguardo al mercato italiano (di Gianluca Quaranta)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. L’equity crowdfunding in Italia - 3. La normativa italiana dell’equity crowdfunding - 4. Dati e ricerche sul settore - 5. Quale il futuro dell’equity crowdfunding se entrerà in vigore il Regolamento ECSPs? - Bibliografia - Sitografia - NOTE


1. Introduzione

Il mercato italiano del crowdfunding si è sviluppato piuttosto velocemente negli ultimi anni. Tuttavia la sua crescita è rimasta (e resta tuttora) marginale rispetto a Paesi come Stati Uniti o Gran Bretagna. Per ridurre il divario, la regolamentazione del settore è stata aggiornata nel 2017 con due importanti novità, in vigore dal 2018. Innanzitutto, l’accesso all’equity crowdfunding è stato definitivamente consentito a tutte le tipologie di PMI; segnando uno spartiacque rispetto al preesistente orientamento normativa, quando questa modalità di raccolta fondi online era utilizzabile solamente da start-up/PMI innovative – ossia da una piccolissima parte dell’intero tessuto imprenditoriale italiano, costituito principalmente da PMI. In secondo luogo, la tassazione del social lending è stata abbassata al 26%, come per i redditi degli strumenti finanziari; rivoluzionando completamente un settore in cui, in precedenza, il fatto che l’ali­quota potesse arrivare addirittura al 43% “soffocava” il potenziale interesse degli investitori per i prestiti peer-to-peer. Queste novità hanno dato un nuovo impulso al mercato portando, fra l’altro: al­l’incremento degli importi investiti; allo sviluppo di piattaforme di real estate crowdfunding e al lancio di un innovativo indice in grado di misurare l’ap­prezzamento (deprezzamento) “teorico” dei titoli offerti nelle campagne equity-based – per le quali si è altresì assistito al finanziamento tramite syndicate funding. Nonostante l’espansione del settore, diversi studi continuano ad evidenziare un numero complessivo di investitori abbastanza ridotto, poiché – spesso – i medesimi soggetti sostengono più progetti. Un maggior coinvolgimento sarebbe fondamentale per raggiungere il livello dei mercati più performanti, dove i finanziamenti arrivano sia dalla vera “folla” di Internet sia dagli investitori istituzionali. Proprio in questa direzione tende il nuovo impianto normativa che, alla luce degli ultimi dati disponibili, sembrerebbe davvero poter indirizzare gli sforzi dei player italiani verso le vette toccate negli altri Paesi, con l’obiettivo di andare anche oltre.


2. L’equity crowdfunding in Italia

L’equity-based crowdfunding [1] è un classico finanziamento da parte di soggetti che investono il loro denaro nel capitale proprio di una società, ovvero acquistano parte delle sue azioni o delle sue quote. Vi sono, però, due differenze sostanziali. La prima è che il meccanismo è estremamente più semplice rispetto ai mercati regolamentati e non regolamentati delle borse valori. In secondo luogo, la procedura ha dei costi che sono molto più contenuti. Infatti, in genere, i gestori delle piattaforme chiedono una percentuale (4-7%) sul capitale raccolto [2]. Inoltre, il modello equity-based «può fornire credenziali per il prestito bancario e per i finanziamenti pubblici» [3], consentendo – in questo modo – un primo passo verso l’ottenimento di finanziamenti da parte di enti quali società di venture capital e/o business angel [4], oltreché aprire la strada per l’ingresso nei mercati tramite una IPO (“Initial Public Offering”), ossia un’offerta pubblica iniziale. In sostanza l’equity è un modello di crowdfunding per le società che vogliono improntare la propria crescita futura ed il proprio sviluppo su una community di investitori, che si senta partecipe dell’idea imprenditoriale e sia disposta a condividere il proprio network relazionale, i propri capitali e le proprie risorse. Il ricorso all’equity crowdfunding richiede una serie di valutazioni [5] per le società che optano per questo tipo di finanziamento: è fondamentaledefinire accuratamente i termini dell’operazione, indicando chiaramente la quota di capitale offerta al pubblico (ossia alla“folla”di Internet) ed il relativo prezzo; è indispensabile individuare quali potranno esserecostidell’operazione – in genere sono legati alle commissioni della piattaforma scelta, ai costi legali ed amministrativi per la realizzazione della campagna e ad eventuali consulenze esterne per l’operazione; è necessaria e propedeutica la stesura di un chiarobusiness plane delle relative proiezioni finanziarie; è altresì basilare indicare idiritti degli investitoridal momento che, in base al loro apporto economico, potrebbero [continua ..]


3. La normativa italiana dell’equity crowdfunding

L’Italia vanta il primato [11], in Europa, di aver introdotto una disciplina specifica dell’equity-based crowdfunding, ossia del sistema che «consente alle imprese di raccogliere capitale finanziario attraverso Internet, offrendo in cambio quote della proprietà dell’impresa e quindi la possibilità di compartecipare agli utili e alla creazione di valore nel lungo termine» [12]. Esiste, infatti, una normativa organica ad hoc, solo per la regolamentazione del fenomeno dell’equity crowdfunding, introdotta [13] «in deroga alla disciplina sulle offerte pubbliche di sottoscrizione, dal d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 («Decreto Crescita 2.0» [14])» [15] che, inizialmente, apriva il ricorso al finanziamento tramite crowdfunding solo alle imprese con la qualifica di “start-up innovative”. Successivamente, il d.l. n. 3 del 24 gennaio 2015 («Decreto Investment Impact» [16]) ha consentito l’accesso al crowdfunding anche alle aziende qualificate come “PMI innovative”, oltre a dare la possibilità anche a organismi diinvestimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società che investono prevalentemente in start-up/PMI innovative di collocare online – tramite, appunto, l’equity crowdfunding – i propri capitali [17]. Più di recente, la Legge di Bilancio 2017 del Senato [18], all’art. 1, comma 70, ha concesso la quotazione tramite portali di crowdfunding anche alle PMI, non innovative, ma costituite nella forma di società per azioni (S.p.A.). Infine [19] il d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 («Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» [20]) ha, definitivamente, esteso la possibilità di ricorrere all’equity crowdfunding a tutte le PMI. Tale novità è stata introdotta, in particolar modo, dal primo comma dall’art. 57 sull’Attrazione per gli investimenti del suddetto Decreto. L’effettiva entrata in vigore del provvedimento è avvenuta a gennaio 2018 con l’introduzione del [continua ..]


4. Dati e ricerche sul settore

4.1. Sintesi degli ultimi dati disponibili sull’equity crowdfunding L’Osservatorio Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano, il 17 luglio 2018, ha presentato il 3° Report italiano sul Crowdinvesting [141]. I dati che emergono sono molto positivi e mostrano un buon trend di crescita. Grazie a equity crowdfunding, social lendinge real estate sono stati raccolti, complessivamente, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, oltre 249 milioni di Euro – dei quali ben 153 milioni solamente nel 2018. Nel primo semestre dell’anno in corso [142], il giro d’affari è stato superiore a tutto il 2017 ed è migliorata anche la qualità delle offerte, «grazie a tecniche di investimento sempre più sofisticate e alla progressiva specializzazione degli operatori in ambiti ben determinati» [143]. Al 30 giugno 2018, l’equity crowdfunding aveva raggiunto una raccolta complessiva (a partire dal 2014) pari a 33,3 milioni di Euro, dei quali 20,9 milioni negli ultimi 12 mesi: un valore di tre volte superiore a quello dell’anno precedente. Nel solo 2018, invece, sono state finanziate campagne equity-based per 14,3 milioni di Euro, corrispondenti ad un +214% rispetto all’ultimo semestre del 2017 [144]. I portali registrati nel registro Consob erano 26, di cui 24 in qualità di gestori “autorizzati” e due come gestori “di diritto”. Le offerte complessive sono state 231, delle quali 122 avvenute a cavallo tra il 2017 e 2018, con un tasso di successo in crescita pari a circa il 67% [145]. Seppur i segnali di sviluppo siano positivi, occorre tenere a mente che, nonostante si sia assistito ad un incremento del numero medio degli investitori, si resta sempre in «in un ambito di élite» [146], con – in media – 65 investitori per progetto, «che spesso replicano gli investimenti su più campagne» [147]. Bisogna, per altro, aggiungere che «è ancora scarsa la partecipazione di investitori istituzionali di emanazione bancaria, incubatori certificati e fondazioni» [148] e «finora, nessuna delle società finanziate ha realizzato [continua ..]


5. Quale il futuro dell’equity crowdfunding se entrerà in vigore il Regolamento ECSPs?

Il crowdfunding in Europa è a un bivio. Nell’ultimo decennio ha raggiunto la maturità tecnologica e, in numerosi Stati, si è dimostrato un valido strumento (alternativo a quelli classici) per raccogliere finanziamenti. Ciononostante lo sviluppo del settore è avvenuto in modo disomogeneo tra i membri dell’UE, portando alla creazione di molteplici regimi regolatori, (spesso) piuttosto divergenti l’uno dall’altro. Si è così creata una barriera normativa, che è andata ad acuire i già esistenti ostacoli (ad esempio vincoli operativi, ingenti costi per le transazioni e così via) allo sviluppo di un mercato unico e transazionale del crowdfunding. Così, a marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato la prima bozza del Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese [159] – Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business [160]. Nel contesto attuale [161] la più grande barriera contro la quale la diffusone del crowdfunding si sta scontrando – a livello comunitario – è l’assenza di un quadro normativo unico ed omogeneo all’interno dell’intera Unione Europea [162]. Sebbene siano numerosi i Paesi che, come l’Italia, hanno regolamentato il settore attraverso una legislazione nazionale, le normative adottate (troppo) spesso risultano diverse fra loro. La Regolamentazione ECSP dovrebbe – per l’appunto – permettere di superare questo ostacolo andando, per altro, a rafforzare la protezione degli investitori e dei risparmiatori attraverso l’imple­mentazione della trasparenza per favorire la crescita dimensionale e lo sviluppo delle piattaforme all’interno del mercato unico UE. L’obiettivo è, stanzialmente, quello di agevolare la raccolta di capitali, dare maggiori e migliori opportunità di investimento e incentivare la diffusione del crowdfunding transnazionale (cross-border). Nella pratica, l’ambito di applicazione del Regolamento ECSP riguarda esclusivamente due modelli finanziari del crowdfunding, vale a dire l’equity crowdfunding ed il social lending, con l’esclusione – però – dei prestiti peer-to-peer ai privati – [continua ..]


Bibliografia

AA.VV., Diventare imprenditori innovativi, in Le Guide di Corriere Imprese, 2015. ALOIS J.D., European Parliament Draft Legislation Shows Intent to Enable Crowdfunding Platforms to Host Initial Coin Offerings, Crowdfund Insider, 5 settembre 2018. ID., Oliver Gajda of the European Crowdfunding Network Updates on EC Fintech Plan, European Regulatory Approach for Crowdfunding, Crowdfund Insider, 18 giugno 2018. ID., Ronald Kleverlaan, Director European Centre for Alternative Finance, Shares Insight Into European Fintech Marketplace, Crowdfund Insider, 27 settembre 2018. ALOVISI P., Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in Rivista di Diritto Bancario, in Dottrina e Giurisprudenza Commenta, 2014. BARTOLOMEI G., MARCOZZI A., Come finanziare una start-up innovativa, Roma, BEBEEZ, Boom dell’equity crowdfunding nel 2017 a quota 11,8 mln. E nel 2018 già chiuse altre tre campagne, www.bebeez.it, 18 gennaio 2018. BEBEEZ, Crowdinvesting, il Comitato affari economici e monetari del Parlamento Ue propone di alzare la soglia di raccolta a 8 mln, www.bebeez.it, 29 agosto 2018. BEBEEZ, Il regolamento UE sul crowdinvesting, illogica la soglia del milione di euro di raccolta, www.bebeez.it, 11 aprile 2018. BEBEEZ, Tante belle sorprese nel nuovo regolamento Consob sull’equity crowdfunding, www.bebeez.it, 6 dicembre 2017. BEDINO C., Il crowdfunding in Italia: tutti i numeri e le piattaforme (aggiornato a gennaio 2017), www.starteed.com, 23 gennaio 2015. BOSLY T., SERVAIS H., VAN DE WIELE W., New Belgian Prospectus Law, White & Chase, 30 giugno 2018. COLETTI G., L’avanzata dell’equity crowdfunding. I nuovi dati del Politecnico in un’infografica, www.startupitalia.eu, 17 luglio 2018. COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA-SOTTOGRUPPO “START-UP E CROWDFUNDING” (a cura di), Start-up innovative e i nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016. COMMISSIONE EUROPEA, 2006/112/CE, Direttiva IVA, Unione Europea, 2006. COMMISSIONE EUROPEA, Frequently asked questions: Proposal for a Regulation on European Crowdfunding Services for Business, www.europa.eu, 8 marzo 2018. COMMISSIONE EUROPEA, Identifying market and regulatory obstacles to crossborder development of crowdfunding in the EU, UE, 2017. COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento relativo ai [continua ..]


Sitografia

www.200crowd.com www.bebeez.it www.consob.it www.corrierecomunicazioni.it www.crowd-funding.cloud www.crowdfundingbuzz.it www.crowdfundinginitaly.com www.crowdfundme.it www.ec.europa.eu www.economyup.it www.equitycrowdfundingitalia.org www.eurocrowd.org www.housers.com/it www.italiancrowdfunding.it www.jbs.cam.ac.uk www.osservatoriocrowdinvesting.it www.osservatoriocrowdinvesting.it www.produzionidalbasso.com www.starteed.com www.startupitalia.eu www.walliance.eu    


NOTE