Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La proprietà intellettuale e la proprietà industriale in una prospettiva transfrontaliera: il quadro generale di riferimento (di Marco Saverio Spolidoro)


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Grazie a tutti per l’invito in una sede così prestigiosa per un convegno di altissimo livello. Inizio il mio discorso dall’art. 17 della Carta di Nizza. La Carta di Nizza è una delle norme più recenti in materia di proprietà intellettuale (e industriale) eppure è la disposizione fondamentale dal punto di vista kelseniano, costituendo a posteriori il presupposto normativo dell’intera disciplina. La Carta di Nizza è infatti la carta delle libertà fondamentali dell’Unione Europea e d’altra parte è anche una moderna dichiarazione dei diritti dell’uomo. In questo senso ha valore costituzionale, è una c.d. Grundnorm, ed è altresì parte della stessa Costituzione italiana tramite l’art. 10 di quest’ultima. L’art. 17 della Carta riguarda la tutela della proprietà e, al secondo comma, stabilisce semplicemente che “la proprietà intellettuale è protetta”. La proprietà intellettuale deve perciò essere riconosciuta dalla comunità internazionale ed è per questo più che giustificato ricordarsene allorché si discorra di tale argomento in una prospettiva transfrontaliera, come recita il titolo del mio intervento. Nel titolo del mio contributo si distingue tra la proprietà intellettuale e la proprietà industriale. Qualcuno penserà che tra le due ci sia una differenza e che la garanzia della Carta di Nizza sia riferita solo alla prima, che nella nostra nomenclatura corrisponde al diritto d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore, disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (con tutte le numerosissime modifiche di cui è stata oggetto), mentre la seconda corrisponde alle materie trattate nel codice della proprietà industriale (se ne veda l’elenco nel­l’art. 1 del codice stesso). In realtà nella Carta di Nizza è pacifico che per “proprietà intellettuale” bisogna intendere tutta l’area che rientra estensionalmente nel senso proprio dell’espressione inglese “intellectual property” che, a sua volta, è operativamente sovrapponibile (anche se ben diversa concettualmente) da quella di origine tedesca dei “diritti sui beni immateriali” (“Immaterialgüterrechte”). Storicamente, la proprietà intellettuale è un privilegio di commercio e produzione industriale (la stampa dei libri è tale, come la riproduzione pubblica di un’opera di prosa o di musica ecc.) riconosciuto a un privato a fronte del lavoro creativo dell’uomo (si noti, non necessariamente lo stesso privato al quale è riconosciuto il diritto): questa è la proprietà intellettuale in senso intensionalmente ristretto (dove l’avverbio “intensionalmente” segnala che si [continua..]

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