Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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I prodotti del mercato mobiliare (di Luciano M. Quattrocchio)


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SOMMARIO:

1. Prodotti finanziari, strumenti finanziari e valori mobiliari: nozione - 2. I servizi e le attività di investimento - 3. Lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento - 4. La classificazione della clientela e i doveri di comportamento dell'intermediario - 5. L'esecuzione degli ordini per conto dei clienti - 6. La gestione degli ordini dei clienti - 7. Gli incentivi - 8. La rendicontazione - 9. I rapporti con controparti qualificate


1. Prodotti finanziari, strumenti finanziari e valori mobiliari: nozione

I termini prodotti finanziari, strumenti finanziari e valori mobiliari hanno un preciso significato giuridico, che differisce da ciò che comunemente si intende nella letteratura economica e finanziaria, ove vengono usati promiscuamente per indicare qualsiasi strumento diretto al trasferimento della moneta nello spazio (assegni bancari, carte di credito, ecc.) o nel tempo (depositi bancari, azioni, mutui, obbligazioni, ecc.), oppure volto al trasferimento del rischio (assicurazioni, swap, ecc.). In particolare, i prodotti finanziari sono definiti dall’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f., il quale fa rientrare in tale categoria gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, precisando che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Il rapporto fra prodotti finanziari e strumenti finanziari è, dunque, di genere a specie: gli strumenti finanziari rientrano, cioè, nella più ampia categoria dei prodotti finanziari. La nozione di strumenti finanziari è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. “Decreto Eurosim”), che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 10 maggio 1993, n. 22, relativa ai servizi di investimento. Successivamente, la nozione è stata modificata dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, che ha dato attuazione alla c.d. “direttiva MiFID” (“Market in Financial Instruments Directive”). In particolare, l’art. 1, comma 2, t.u.f., nella nuova formulazione definisce gli strumenti finanziari, stabilendo che rientrano in tale (sotto)categoria: a) i valori mobiliari; b) gli strumenti del mercato monetario; c) le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio; d) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e gli altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie, che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti (identificabili come derivati finanziari); e) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati [continua ..]


2. I servizi e le attività di investimento

2.1. La categoria generale I servizi e le attività di investimento comprendono una serie di attività, precisamente individuate. In particolare, a norma dell’art. 1, comma 5, t.u.f. (modificato dal già citato d.lgs. n. 164/2007), rientrano fra i servizi e (le) attività di investimento – quando hanno per oggetto strumenti finanziari – le seguenti categorie di operazioni: a) la negoziazione per conto proprio; b) l’esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) la sottoscrizione e/o il collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente (rientranti nella categoria dei servizi di collocamento); c-bis) il collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emit­tente (rientranti nella categoria dei servizi di collocamento); d) la gestione di portafogli; e) la ricezione e la trasmissione di ordini; f) la consulenza in materia di investimenti; g) la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Per negoziazione per conto proprio si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l’attività di market maker (propria del soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti). Una particolare modalità di negoziazione per conto proprio è quella svolta dal c.d. “internalizzatore sistematico”, cioè dal soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; esso rappresenta una sede di esecuzione degli ordini (c.d. “trading venue”) alternativa rispetto ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione (v. infra). Rientra, invece, nell’ambito della gestione di portafogli la gestione – su base discrezionale e individualizzata – di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti. La ricezione e trasmissione di ordini [continua ..]


3. Lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento

3.1. I soggetti Come sancito dall’art. 18 t.u.f., l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche. In particolare, le imprese di investimento che possono prestare alcune servizi e attività di investimento sono: – le società di gestione del risparmio, che possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dalle lett. d) ed f) dell’art. 1 t.u.f., al comma 5, oltre al servizio previsto dalla lett. e) del comma 5 del suddetto art., qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di fondi di investimento alternativi (c.d. “F.I.A.”); – le società di gestione UE, che possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dalle lett. d) ed f) dell’art. 1, comma 5, t.u.f., qualora autorizzate nello Stato membro d’origine; – gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 t.u.b., che possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dalle lett. a) e b) dell’art. 1, comma 5, t.u.f., limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché i servizi previsti dalle lett. c) e c-bis) sempre del comma 5 dell’art. 1 t.u.f.; – le società di gestione di mercati regolamentati, che possono essere abilitate a svolgere l’attività di cui alle lett. g) dell’art. 1, comma 5, t.u.f.; – le società di intermediazione mobiliare, che possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Anche in questo caso la categoria è “dinamica”. Infatti, il successivo comma 5 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob: a) può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali [continua ..]


4. La classificazione della clientela e i doveri di comportamento dell'intermediario

4.1. La classificazione della clientela L’art. 26, comma 1, del regolamento intermediari, definisce il cliente come la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori, operando una distinzione fra cliente professionale – per tale intendendosi il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’al­le­gato n. 3 al regolamento medesimo (v. infra) e il cliente professionale pubblico (individuati con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob) – e cliente al dettaglio – e, cioè, il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata –. L’allegato n. 3 al regolamento intermediari chiarisce che il cliente professionale (privato) è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (c.d. “clienti professionali di diritto”) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l’intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (c.d. “clienti professionali su richiesta”). In particolare, sono considerati clienti professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento – anzitutto – i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: – le banche; – le imprese di investimento; – gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; – le imprese di assicurazione; – gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi; – i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi; – i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; – i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al [continua ..]


5. L'esecuzione degli ordini per conto dei clienti

5.1. Principi generali Gli artt. 45 ss. del regolamento intermediari disciplinano l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti, secondo il principio della c.d. “best execution”. In tale prospettiva, gli intermediari – allorché eseguono ordini – devono adottare tutte le misure ragionevoli e devono mettere in atto meccanismi efficaci, per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Per stabilire l’importanza relativa dei fattori testé menzionati, gli intermediari devono tenere conto dei seguenti criteri: i) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; ii) caratteristiche dell’ordine del cliente; iii) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine; iv) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. Nel rispetto di quanto sopra esposto, gli intermediari devono adottare una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata: a) ad individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente; b) ad orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lett. a). Inoltre, gli intermediari devono evitare di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportano una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l’altra. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio, la selezione di cui alla precedente lett. a), deve essere condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere [continua ..]


6. La gestione degli ordini dei clienti

Gli artt. 49 ss. del regolamento intermediari disciplinano la gestione degli ordini dei clienti. In particolare, si prevede che gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti debbano applicare misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo – relative ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato – che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti devono adottare misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. In tale contesto, gli intermediari devono adempiere alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti: a) assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; b) trattare gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informare il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà. Se l’intermediario ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, deve – inoltre – adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente. Gli intermediari non possono fare un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e devono adottare tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti [continua ..]


7. Gli incentivi

L’art. 52 del regolamento intermediari prevede che gli intermediari – relativamente alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente – non possano versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di: a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi; b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: b1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio; b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’intermediario dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente; c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine – come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali – e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’im­presa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti. Gli intermediari, ai sensi del punto b1), possono comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori dettagli su richiesta del cliente.  


8. La rendicontazione

Gli artt. 53 ss. del regolamento intermediari disciplinano la rendicontazione, prevedendo che i clienti ricevano dall’intermediario il rendiconto dei servizi prestati, che deve comprendere – se del caso – i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto. Più in particolare, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede: a) gli intermediari devono fornire prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine; b) nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari devono inviare al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In aggiunta a quanto sopra previsto, gli intermediari devono fornire al cliente – su sua richiesta – informazioni circa lo stato del suo ordine. L’avviso di cui alla lett. b) deve contenere le informazioni di seguito elencate, se pertinenti: 1) l’identificativo dell’intermediario che compie la comunicazione; 2) il nome o altro elemento di designazione del cliente; 3) il giorno di esecuzione; 4) l’orario di esecuzione; 5) la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine); 6) l’identificativo della sede di esecuzione; 7) l’identificativo dello strumento; 8) l’indicatore acquisto/vendita; 9) la natura dell’ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita; 10) il quantitativo; 11) il prezzo unitario (quando l’ordine è eseguito in tranche, l’intermediario può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio; qualora venga fornito il prezzo medio, l’intermediario deve informare il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche); 12) il corrispettivo totale; 13) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci; 14) le [continua ..]


9. I rapporti con controparti qualificate