Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Le banche dati nel Registro delle imprese (di Giuseppe Galliano)


L’autore fornisce una prima analisi della banca dati del Registro delle imprese, con l’o­biettivo di individuare, innanzitutto, la sua collocazione all’interno del sistema delle banche dati della pubblica amministrazione e di analizzare, successivamente, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista pratico, i prodotti informativi del Registro delle imprese. In ultima battuta, l’autore offre preziose indicazioni sulle modalità per l’acquisizione dal Registro delle imprese di documenti aventi valenza processuale, sia in ambito civile sia in am­bito penale, precisando come non sia necessario l’ottenimento dell’autorizzazione al­l’ac­cesso da parte del Giudice ai sensi dell’art. 492 c.p.c., dato il carattere pubblico del Registro delle imprese.

The author provides a first analysis of the database of the Business register, with the aim of identifying, first of all, its location within the public administration database system and, subsequently, analyzing the information products of the Business register, from a legal point of view both from a practical point of view. Finally, the author offers valuable information on how to acquire documents with procedural significance from the Business register, both in civil and criminal field, stating that it is not necessary to obtain authorization to access from the Judge pursuant to art. 492 code of Civil procedure, due to the public nature of the Business register.

Keywords: databases – business register – procedural information source.

SOMMARIO:

1. Premessa – Scopo del lavoro - 2. Il Registro delle imprese nel sistema delle banche dati della Pubblica Amministrazione italiana - 3. Dati pubblici e dati riservati - 4. Che cos'č il Registro delle imprese - 5. Cosa c'č nel Registro delle imprese - 6. A cosa serve il Registro delle imprese - 7. I prodotti del Registro delle imprese - 8. Utilizzo del Registro delle imprese quale fonte informativa nel processo penale e civile - 9. Conclusioni


1. Premessa – Scopo del lavoro

La banca dati del Registro delle imprese è forse una delle banche dati più note agli operatori del mondo dell’economia. Tuttavia tale conoscenza spesso è limitata alla superficie e pochi conoscono appieno le sue potenzialità e quanto vari siano gli strumenti informativi che il sistema camerale mette a disposizione dei suoi utenti. Inoltre gli studiosi del diritto hanno rivolto la loro attenzione soprattutto alla fase di alimentazione delle informazioni presenti nel Registro delle imprese (fase dell’input), analizzando quali fattispecie siano oggetto di pubblicità nel Registro e con quali forme e modalità tale pubblicità debba avvenire, lasciando tuttavia in secondo piano la fase di estrazione delle informazioni (fase del­l’output), quasi che essa rientrasse tra le mere operazioni materiali, senza avere uno spessore problematico meritevole di un approfondimento. Per queste ragioni può ora essere utile tentare una prima analisi della banca dati del Registro delle imprese, cercando di definire la sua collocazione nel sistema delle banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni italiane, per poi analizzare i prodotti informativi del Registro delle imprese non solo sul piano pratico, ma anche sul piano giuridico. Infine nell’analizzare le modalità di consultazione del Registro si presterà una particolare attenzione al suo utilizzo quale fonte informativa nel processo penale e civile.


2. Il Registro delle imprese nel sistema delle banche dati della Pubblica Amministrazione italiana

Le banche dati della Pubblica Amministrazione italiana possono essere variamente definite. Nel nostro caso la definizione più interessante è quella che distingue tra banche dati pubbliche e banche dati riservate. In questo caso per banche dati pubbliche intendiamo, non banche dati detenute da pubbliche am­ministrazioni, ma banche dati i cui dati siano pubblici, ossia accessibili a chi­unque, in contrapposizione alle altre banche dati, i cui dati invece siano riservati. Per evitare equivoci sull’applicazione del termine “pubblico”, la distinzione potrebbe essere così riformulata: – banche dati i cui dati siano pubblici; – banche dati i cui dati siano riservati. Sono banche dati del primo tipo quelle che, come il Registro delle imprese, nascono con la funzione primaria di consentire un’informazione erga omnes. Ad esempio appartengono a questo genus la banca dati del Pubblico Registro Automobilistico e quella delle Conservatorie dei Registri immobiliari. Sono banche dati del secondo tipo, quelle che nascono con la funzione pri­maria di gestire in modo efficace il rapporto tra un singolo soggetto ed una pubblica amministrazione, mentre l’informazione erga omnes è in genere limitata e/o incidentale. Appartengono a questo genus la banca dati dell’Anagrafe Tributaria e le banche dati delle Anagrafi Comunali. Ad esempio la banca dati dell’Anagrafe Tributaria nasce con lo scopo di gestire in modo efficace il rapporto tra il singolo contribuente e l’ammini­stra­zione fiscale e quindi i dati di quel contribuente sono in genere riservati, anche se ciò non esclude in assoluto che altri soggetti possano accedere a talune, limitate, informazioni di un dato contribuente (si pensi ad esempio al portale internet che consente a chiunque la verifica della correttezza di un determinato numero di partita IVA, https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA). Inseriamo sempre nella seconda categoria anche la banca dati delle Anagrafi Comunali, perché se è vero che i dati della residenza e dello stato di famiglia di un dato soggetto sono sostanzialmente accessibili a chiunque, tutti gli altri dati presenti nella scheda anagrafica, i dati storici e le informazioni cu­mulative in forma di lista, sono, per quanto riguarda la loro accessibilità, soggetti a varie forme di restrizione, che vanno [continua ..]


3. Dati pubblici e dati riservati

Definiamo un dato o un documento pubblico quando chiunque può accedervi senza doversi per questo né qualificare, fornendo le sue generalità, né e­splicitarne la ragione o il motivo. Al contrario definiamo un dato o un documento riservato quando non può accedervi chiunque ma solo particolari soggetti, che si trovino in una posizione differenziata, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento giuridico. Le modalità di consultazione dei dati riservati si sviluppano secondo gli schemi procedurali del diritto di accesso (art. 22 della legge n. 241/1990). Il fatto che un dato o un documento siano pubblici non significa necessariamente che per questo siano anche gratuiti. La gratuità non è quindi un elemento caratterizzante i dati pubblici. Poiché, per usare un adagio caro agli economisti, “non esistono pasti gratis”, la gestione di una banca dati comporta degli oneri economici, con la conseguente necessità di finanziamento, che nel caso del Registro delle imprese viene assicurata dal pagamento dei diritti di segreteria fissati con decreto ministeriale (attualmente il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012). Il pagamento dei diritti di segreteria quindi non è altro che lo strumento con cui si riescono a mantenere nel tempo i servizi informativi del Registro delle imprese a beneficio di tutti. Se la regola generale è che il rilascio dei prodotti informativi del Registro delle imprese è soggetto al pagamento di diritti di segreteria, vi sono poi le eccezioni. La prima è più rilevante eccezione opera nel caso in cui il richiedente sia un’altra pubblica amministrazione, poiché le pubbliche amministrazioni devono condividere gratuitamente tra di loro i dati in loro possesso (art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 e art. 50 del d.lgs. n. 82/2005). Vi sono poi altre specifiche eccezioni, stabilite puntualmente dal legislatore caso per caso, per quelle fattispecie che ritenga meritevoli di questa forma di agevolazione. Per rimanere in uno dei temi trattati nel presente lavoro, quello del Registro delle imprese come fonte informativa processuale, si può citare il caso dei documenti finalizzati all’utilizzo nelle controversie individuali di lavoro (art. unico della legge n. 319/1958), che sono esenti da qualunque tipo di diritto o tassa. Analizziamo ora le principali caratteristiche della [continua ..]


4. Che cos'č il Registro delle imprese

Il Registro delle imprese è l’anagrafe delle imprese. Così come esiste l’a­nagrafe della popolazione residente, in cui sono registrate nascita, variazione (ad es. di residenza) e morte delle persone, così esiste l’anagrafe delle imprese, in cui sono registrate costituzione, variazione e cessazione delle imprese. Se l’analogia con l’anagrafe comunale delle persone residenti ci aiuta a inquadrare la banca dati del Registro delle imprese, occorre però tenere presente anche gli elementi di differenza. In primo luogo la quantità di informazioni: i dati presenti nel Registro delle imprese relativi ad un’impresa sono decisamente maggiori rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente. Ad esempio si pensi alle localizzazioni dell’impresa presenti nella banca dati camerale, che non si limitano alla sola sede legale ma riguardano anche tutte le unità locali, mentre nell’anagrafe comunale è registrato esclusivamente un unico indirizzo, quello di residenza della persona. Si pensi ancora alla descrizione dell’attività d’impresa presente nella banca dati camerale, che può essere particolarmente dettagliata ed articolata, rispetto al dato dell’occu­pa­zione presente nella scheda anagrafica comunale. La conseguenza di questa differenza è che i documenti certificativi/informativi estratti dalla banca dati camerale possono essere composti da molte pagine, che in casi estremi possono arrivare a diverse centinaia, mentre i documenti certificativi/infor­mativi estratti dall’anagrafe comunale in genere sono contenuti in un’unica pagina. Un’altra differenza saliente, soprattutto per gli utenti, è che il Registro delle imprese nasce come una banca dati unica consultabile su tutto il territorio nazionale, mentre l’anagrafe comunale è una banca dati che nasce come banca dati locale. E’ vero che nel tempo è sorta l’esigenza di mettere a fattor comune tutti i dati delle anagrafi comunali, soprattutto per agevolare chi debba consultarle, proponendogli un unico canale di consultazione ed evitandogli di doversi rapportare di volta in volta alla modalità specifica di consultazione predisposta da ciascun comune. Questa esigenza infatti ha portato alla previsione dell’isti­tu­zione di un’unica Anagrafe Nazionale della [continua ..]


5. Cosa c'č nel Registro delle imprese

Nel Registro delle imprese vi è una mole enorme di dati e di documenti: – più di 6 milioni di imprese registrate (per limitarsi alle sole imprese esistenti); – più di 10 milioni di persone associate a tali imprese (titolari, amministratori, procuratori, ecc.); – più di un milione di unità locali; – più di 900.000 bilanci depositati ogni anno. Ma il mero dato quantitativo non è sufficiente per esplicare appieno il valore informativo di questa banca dati. Infatti poiché il Registro delle imprese, come abbiamo visto, è un registro informatico, non solo siamo in presenza di dati, ma possiamo disporre anche di metadati attinenti alla loro organizzazione nella struttura della banca dati. La presenza dei metadati consente non solo di potenziare le possibilità di ricerca del dato, usando vari e molteplici criteri o parametri, ma, come vedremo tra poco, consente di effettuare operazioni di aggregazione di elementi informativi diversi, ampliando gli strumenti conoscitivi (output) a disposizione degli utenti.


6. A cosa serve il Registro delle imprese

Quanto alle sue funzioni informative, il Registro delle imprese serve: a) dal punto di vista particolare: a conoscere in tempo reale tutte le informazioni giuridiche ed economiche di una data singola impresa; b) dal punto di vista generale: a conoscere in tempo reale il quadro complessivo del sistema imprenditoriale italiano (nati-mortalità delle imprese, composizione per natura giuridica e settore di attività). Per quanto riguarda la funzione sub a), quella forse più conosciuta dagli operatori, intendiamo per informazioni giuridiche quelle a cui l’ordinamento assegna un rango giuridico privilegiato di pubblicità costitutiva, cui si è già fatto cenno, o di pubblicità dichiarativa. In termini semplici la pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.) fa sì che si possa dire del Registro delle imprese quello che si dice della legge: non ammette ignoranza. Intendiamo invece per informazioni economiche tutte le altre informazioni contenute propriamente del R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, che sono prive della forza della pubblicità costitutiva o dichiarativa, ma hanno un semplice valore notiziale. Per quanto riguarda invece la funzione sub b) la banca dati del Registro delle imprese, può essere interrogata non su dati puntuali, la singola impresa o la singola persona, ma su dati variamente aggregati: tutte le imprese di un dato settore economico e/o area geografica e/o natura giuridica e/o stato giuridico (attive, cessate, in liquidazione, in fallimento), ecc. (il numero dei parametri di estrazione che il sistema informatico mette a disposizione è molto ampio). Gli strumenti informativi del Registro delle impese consentono di estrarre queste informazioni sia sotto forma di dato di stock (semplicemente il numero complessivo delle imprese corrispondenti ai criteri di ricerca utilizzati), sia sotto forma di elenco o lista delle imprese corrispondenti ai criteri di ricerca utilizzati, di cui saranno forniti i dati di dettaglio (denominazione, codice fiscale, indirizzo, attività dichiarata, numero addetti, ecc.). L’interrogazione del Registro dal punto di vista generale può soddisfare varie esigenze, infatti consente: 1) alle imprese, nell’ambito del b2b (business to business), di conoscere eventuali altre imprese che possano essere loro partner commerciali (clienti o fornitori); 2) alle autorità [continua ..]


7. I prodotti del Registro delle imprese

Definiamo prodotti del Registro delle imprese i documenti informativi estraibili dal Registro. In termini informatici possiamo anche qualificarli come output della banca dati. I prodotti del Registro delle imprese più conosciuti dagli utenti sono tre: 1) i certificati; 2) le visure; 3) le copie degli atti depositati (ad es. i bilanci). In realtà, come si vedrà tra poco, i prodotti informativi sono molti di più ed offrono agli utenti un ampio ventaglio di soluzioni informative. Tuttavia i prodotti del Registro delle imprese non si caratterizzano solo per la loro ampiezza e la loro varietà, infatti un altro elemento caratterizzante è la dinamicità sul piano innovativo: il sistema camerale, grazie all’apporto della propria società informatica nazionale, Infocamere S.p.c.a., è continuamente e costantemente alla ricerca, alla progettazione ed allo sviluppo di strumenti informativi sempre più raffinati e volti a soddisfare le varie esigenze degli utenti, cercando di sfruttare al meglio tutte le potenzialità aperte dalle tecnologie informatiche. Prima di arrivare a trattare dei prodotti più innovativi, è utile partire dai prodotti più conosciuti ed in particolare soffermarsi sui documenti informativi “classici”: i certificati e le visure. Il certificato, nel nostro caso il certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, è un vero e proprio atto amministrativo, che si qualifica giuridicamente come dichiarazione di scienza e in quanto atto dichiarativo è sottoscritto dal funzionario a cui, in virtù di atto interno dell’ente camerale, sia stato assegnato il relativo potere di firma. La funzione di tale documento è quella di fornire certezza legale di quanto dichiarato. Se per il certificato camerale è possibile delineare abbastanza facilmente l’inquadramento giuridico, appartenendo al genus dei certificati della pubblica amministrazione (art 40 ss. del d.P.R. n. 445/2000), la visura camerale è un documento per cui l’inquadramento giuridico è forse meno immediato, nonostante sia il documento camerale più utilizzato dagli operatori. Che cos’è dunque la visura camerale? Per comprendere la natura giuridica della visura camerale occorre partire dalla norma che la istituisce, l’art. 23 del d.P.R. n. 581/1995, che così [continua ..]


8. Utilizzo del Registro delle imprese quale fonte informativa nel processo penale e civile

Alcuni aspetti dell’utilizzo del Registro delle imprese quale fonte informativa processuale sono già stati toccati affrontando i temi precedenti. In particolare si è analizzata la tipologia dei documenti camerali, certificati e visure, nella loro differente veste giuridica, anche al fine della loro produzione in un processo. Si è poi fatto cenno alla disciplina agevolativa prevista espressamente per le controversie individuali di lavoro. Ora più in generale possiamo analizzare le modalità con cui si possono acquisire i documenti del Registro delle imprese da utilizzare come fonte informativa processuale. Non tratteremo invece del valore probatorio delle iscrizioni nel Registro delle imprese in quanto tale materia è già stata egregiamente trattata in altri lavori (v. ad es. M. SPERANZIN, L’efficacia probatoria degli atti iscritti, in Il Registro delle imprese a vent’anni dalla sua attuazione, a cura di Carlo Ibba e Ivan Demuro, Giappichelli, Torino, 2017). Sostanzialmente le modalità con cui si possono acquisire i documenti del Registro delle imprese ai fini processuali sono tre: a) il Giudice, tramite la Cancelleria, richiede direttamente all’ufficio del Registro delle imprese di produrre i documenti utili all’istruttoria; b) il Giudice ordina all’ufficio del Registro delle imprese di produrre i documenti utili all’istruttoria, assegnando ad una delle parti l’onere di notificare all’ufficio del Registro delle imprese l’ordinanza in questione; c) la parte convenuta richiede all’ufficio del Registro delle imprese i documenti da produrre. Nel caso sub c) la parte può rivolgersi agli sportelli camerali oppure può scaricare direttamente i documenti dal sito www.registroimprese.it, che come abbiamo visto è il sito ufficiale delle Camere di commercio italiane. Nel caso in cui la parte desideri non ricorrere al sito www.registroimprese.it ma ad altri portali che erogano documenti on line, sarebbe opportuno verificare che: 1) i documenti erogati abbiano la stessa garanzia di autenticità di provenienza dalla banca dati del Registro delle imprese; 2) la banca dati gestita dal portale sia aggiornata in tempo reale così come quella di www.registroimprese.it, perché potrebbe essere aggiornata solo con una cadenza periodica e quindi non riportare informazioni [continua ..]


9. Conclusioni