Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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I nuovi scenari sull'obbligo di consegnare e sull'onere di conservare da parte della banca i documenti contrattuali utili alla ricostruzione del rapporto dare-avere con il cliente (di Beppe Di Chio)


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SOMMARIO:

1. Ratio dell’art. 119 d.lgs. 1° settembre 1993 e s.m. ed ambito di applicazione - 2. I soggetti legittimati a richiedere le informazioni di cui all’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. - 3. Prescrizione ed onere probatorio


1. Ratio dell’art. 119 d.lgs. 1° settembre 1993 e s.m. ed ambito di applicazione

Già la legge 17 febbraio 1992, n. 154, integrata con le disposizioni di attuazione contenute nel d.m. 24 aprile 1992 e nel Regolamento di Banca d’I­talia del 24 maggio 1992, disciplina le modalità di comunicazione alla clientela, obbligando il Sistema bancario e quello dell’intermediazione finanziaria a trasmettere alle scadenze contrattuali, ed in ogni caso almeno una volta l’anno, le informazioni scritte relative ai tassi di interesse applicati, decorrenza delle valute, capitalizzazione degli interessi, ritenute operate ed ogni altro evento o circostanza rilevanti l’esecuzione del contratto bancario o dell’interme­dia­zione mobiliare, stipulati tra le Parti. Come correttamente rilevato (Porzio), la disciplina delineata dall’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. è connotata da un più elevato grado di amministrativizzazione (Carriero). La norma di cui all’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. indica, infatti, unicamente i principi di chiarezza e completezza delle comunicazioni mentre la regolamentazione nel dettaglio degli obblighi di comunicazione è rimessa alle norme di attuazione del CICR. La ratio della struttura di legge e regolamentare del sistema informativo va individuata nella necessità di assicurare al cliente/risparmiatore un modello di protezione, che trova per altro riscontro nello stesso d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e nei principi generale che disciplinano i comportamenti delle parti nell’ese­cuzione dei rapporti contrattuali e nello stesso dettato costituzionale. Ed infatti, se per un verso la norma di cui all’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. è la prosecuzione degli obblighi informativi dettati dall’art. 118 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che ha per oggetto le modalità di comunicazione ed applicazione delle variazioni unilaterali dei contratti bancari e finanziari, per altro verso la norma in commento ripropone le finalità di tutela degli obblighi di informazione nella dinamica del contratto (Sacco; Nanni; Alpa). Non poche volte la giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto occasione di affermare che il diritto del soggetto legittimato ad ottenere la documentazione relativa al rapporto contrattuale (anche se estinto) è un diritto che promana dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (art. 1374 [continua ..]


2. I soggetti legittimati a richiedere le informazioni di cui all’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.

Il comma 4 dell’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., come innovato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n, 342, ha definito il perimetro dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di ottenere la consegna della documentazione prevista dalla normativa primaria e regolamentare. Non vi è dubbio che siffatto diritto spetti al contraente con riferimenti a contratti bancari in corso di esecuzione. Spetta tuttavia anche all’erede di un correntista deceduto pur riconoscendosi che il diritto di accesso dell’erede nei confronti dei dati personali del de cuius è un diritto riconosciuto a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, distinto in ogni caso dal diritto rinveniente dall’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Autorità protez. dati personal., 17 luglio 2008, in Resp. civ. e prev., 2009, p. 631; Cass., 12 maggio 2006, n. 11004). E spetta certamente al curatore del correntista fallito, il quale, anche ai sensi dell’art. 1713 c.c., ha il diritto di chiedere alla banca il rendiconto di tutto il suo operato e di ottenere copia di tutte le operazioni intervenute (Trib. Trani, 30 ottobre 2007, in Giurisprudenzabarese.it, 2007; Trib. Bari, 19 dicembre 2006, in Corriere mer., 2007, p. 442) anche in considerazione del fatto che lo scioglimento del contratto ex art. 78 l. fall. non estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio, sussistendo anche per l’epoca successiva una serie di obbligazioni, anche di derivazione contrattuali e corrispondenti a posizioni di diritto soggettivo (Cass., 13 luglio 2007, n. 15669; App. Genova, 13 giugno 2002, in Giur. merito, 2003, p. 882).


3. Prescrizione ed onere probatorio