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Le operazioni straordinarie nella disciplina delle società cooperative

Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna

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Sommario:

1. Premessa - 2. La trasformazione - 3. La fusione e la scissione - 4. Il workers buyout


1. Premessa

Le operazioni straordinarie che coinvolgono le cooperative costituiscono una sorta di “sistema complesso”, essendo caratterizzate da una pluralità di fattispecie, cui fa da pendent una varietà di discipline applicabili. In particolare, la trasformazione, la fusione e la scissione fra cooperative sono disciplinate dagli artt. 2500-septies ss. e 2501 ss. c.c., norme relative alla trasformazione (eterogenea), alla fusione e alla scissione per così dire di diritto comune, nonché dagli artt. 2545-novies ss. c.c. (e dagli artt. 223-quaterdecies e 223-quinquiesdecies disp. att. trans c.c.), norme relative alla trasformazione, alla fusione e alla scissione delle società cooperative, e dunque di diritto speciale. Tutte le norme citate sono state introdotte in occasione della riforma del diritto delle società (di capitali e cooperative). Al proposito, pare opportuno segnalare che le ipotesi di trasformazione (o conversione) che determinino anche un mutamento di causa sono connotate da un certo grado di “asimmetria”, nel senso che le regole delle trasformazioni in un verso e in quello contrario non sono delineate in termini speculari: soltanto nell’ipotesi di trasformazione (o conversione) regressiva – intendendosi per tale, solo in questa sede e per ragioni di semplicità espositiva, la trasformazione da cooperativa a società – si deve infatti dare [continua ..]

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2. La trasformazione

2.1. La trasformazione omogenea (fra società cooperative) 2.1.1. La trasformazione omogenea con mutamento del tipo di riferimento 2.1.1.1. La disciplina A norma dell’art. 2519 c.c., alle società cooperative si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni sulla società per azioni. Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. 2.1.1.2. Aspetti operativi Occorre interrogarsi se il “passaggio” da cooperativa alla quale si applica la disciplina della società per azioni (art. 2519, comma 1, c.c.) a cooperativa cui si applica la disciplina della società a responsabilità limitata in via residuale (art. 2519, comma 2), e viceversa, diano luogo a una vera e propria trasformazione o piuttosto ad una conversione del tipo di riferimento. Tale ultima opinione pare più corretta, quantomeno intendendo la “trasformazione” in senso tecnico. 2.1.2. La trasformazione omogenea con mutamento della qualità 2.1.2.1. La disciplina A norma dell’art. 2545-octies c.c., la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi [continua ..]

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3. La fusione e la scissione

3.1. La disciplina A norma dell’art. 2545-novies c.c., la fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III. 3.2. La fusione. Aspetti operativi In tali operazioni straordinarie, la disciplina della trasformazione eterogenea spesso si interseca con il procedimento di fusione (o di scissione), determinandosi una sovrapposizione di normative. Così, quando una cooperativa viene incorporata in una società lucrativa, ovvero una o più cooperative deliberano la fusione al fine di “costituire” una società lucrativa, trova applicazione l’art. 2545-undecies c.c. che – come si è visto – disciplina la devoluzione. Nel contempo, dovrebbe applicarsi anche l’art. 2545-decies c.c., relativo alle maggioranze necessarie all’adozione della delibera di fusione che implica anche una trasformazione. Se, poi, una società lucrativa volesse incorporare una società cooperativa a mutualità prevalente, quest’ultima dovrebbe prima perdere tale sua qualità ai sensi dell’art. 2545-octies c.c. Inoltre, nel caso di fusione per incorporazione di una società cooperativa (a mutualità prevalente) in una lucrativa, già il progetto di fusione di entrambe le società dovrebbe prevedere la perdita della mutualità prevalente della prima, quale condizione per [continua ..]

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4. Il workers buyout

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