Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L´analisi tecnica (di Luciano M. Quattrocchio – Federica Bellando)


L’intervento illustra – ad ampio raggio – la nozione di costo totale del credito al consumo riportata nella sentenza Lexitor. Viene fornita, dapprima, una descrizione del quadro normativo – sia nazionale, sia europeo – nonché il contesto giurisprudenziale di riferimento. Segue, infine, un’interessante trattazione sulle modalità operative per la verifica ai fini usura in caso di estinzione anticipata del finanziamento, avuto – altresì – riguardo alla probabilità di tale evento. In particolare, gli autori delineano un iter per accertare l’eventuale usurarietà dell’operazione, secondo i criteri tecnici adottati ante e post sentenza Lexitor.

The technical analysis

The short paper illustrates - in a wide range - the notion of total cost of consumer credit illustrated in the Lexitor ruling. Firstly, a description of the legal framework - both national and European - is provided, as well as the relevant jurisprudential background. Then, an interesting dissertation follows on the operating procedures for the verification for usury in the event of early termination of the loan, also having regard to the probability of this event. In particular, the authors outline a process to ascertain the possible usury of the operation, according to the technical criteria adopted before and after the Lexitor ruling.

SOMMARIO:

1. Considerazioni preliminari - 1.2. La nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria” - 1.3. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.) - 2. Contesto normativo di riferimento - 2.2. La nozione di T.A.E.G. nella normativa europea - 2.3. La nozione di T.A.E.G. nella normativa italiana e l’art. 125-sexties T.U.B. in tema di rimborso anticipato - 2.4. La conformità del T.A.E.G. al T.E.G. per i contratti sottoscritti successivamente al 1° gennaio 2010 - 3. Contesto giurisprudenziale di riferimento - 3.2. La coincidenza tra il costo totale del credito ed il T.A.E.G. (T.E.G. post 1° gennaio 2010) - 4. L’applicazione di un caso concreto ipotizzando quattro differenti scenari di rimborso - 4.2. Primo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio economico ante Sentenza Lexitor - 4.3. Secondo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio economico post Sentenza Lexitor - 4.3. Terzo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio finanziario ante Sentenza Lexitor - 4.4. Quarto scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio finanziario post Sentenza Lexitor - 5. La verifica dell’eventuale usurarietà del contratto di credito al consumo - 5.2. I risultati - 5.3. Confronto con i tassi soglia usurari - 6. La verifica dell’eventuale usurarietà del finanziamento nei quattro differenti scenari proposti - 6.2. La verifica dell’eventuale usurarietà nel primo scenario: criterio economico ante Sentenza Lexitor - 6.3. La verifica dell’eventuale usurarietà nel secondo scenario: criterio economico post Sentenza Lexitor - 6.4. La verifica dell’eventuale usurarietà nel terzo scenario: criterio finanziario ante Sentenza Lexitor - 6.5. La verifica dell’eventuale usurarietà nel quarto scenario: criterio finanziario post Sentenza Lexitor - 7. Valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata a seguito di scelta discrezionale del prenditore del finanziamento - 7.2. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: primo scenario criterio economico ante Sentenza Lexitor - 7.3. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: secondo scenario criterio economico post Sentenza Lexitor - 7.4. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: terzo scenario criterio finanziario ante Sentenza Lexitor - 7.5. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: quarto scenario criterio finanziario post Sentenza Lexitor - 8. La verifica del T.E.G. nel caso di un contratto di cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009 - 8.2. La base-dati - 8.3. Determinazione del T.E.G. del contratto - 8.4. Confronto con i tassi soglia usurari - 8.5. Ulteriore scenario per la verifica della non usurarietà del contratto di finanziamento stipulato in data 26 ottobre 2009 - 9. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Considerazioni preliminari

1.1. Premessa Il presente contributo si propone di esaminare gli effetti dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento, anche in termini di usura, avuto particolare riguardo ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, soffermandosi sulla rilevanza – in tale ipotesi – del costo totale del credito e analizzando i differenti risultati nel caso di adozione di un approccio economico oppure finanziario. In particolare, l’obiettivo dell’indagine è individuare le implicazioni della Sentenza Lexitor (Sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18) sul piano quantitativo, prendendo le mosse dall’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, a norma del quale: “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia determina – come si avrà modo di illustrare – conseguenze operative di rilievo in merito alla rimborsabilità dei costi c.d. “up front” e, più in generale, con riguardo al criterio di rimborsabilità degli oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, giacché la stessa Corte di Giustizia supera ogni distinzione tra costi upfront e costi recurring, prevedendo il diritto al rimborso di entrambi. Attraverso la presentazione di un caso esemplificativo, si tenterà di dimostrare come le conclusioni della Sentenza Lexitor debbano opportunamente essere lette ed interpretate secondo un criterio finanziario; ciò in quanto il costo totale del credito citato nella medesima Sentenza si identifica con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il quale, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2010, coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.); con la conseguenza che il sottoscrittore, nel caso di rimborso anticipato, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito commisurata – per l’appunto – al Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e, successivamente al 1° gennaio 2010, al Tasso effettivo Globale (T.E.G.). In altri termini, si [continua ..]


1.2. La nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”

Per comprendere il ragionamento posto alla base dell’ipotesi interpretativa illustrata nella premessa è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari sui criteri di calcolo del Tasso Interno di Rendimento, che – in termini quantitativi – coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.) e, a partire dal 2010, con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.). Come è noto, un’operazione finanziaria consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, certe nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo. Nelle operazioni finanziarie deve essere verificato il rispetto della condizione di “equivalenza finanziaria”; cioè, di indifferenza (finanziaria) fra le somme – come si è detto certe nella loro manifestazione – scadenti in epoca diversa; in particolare, l’indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l’espressione “capitalizzazione” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “attualizzazione” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse detto, a seconda della “direzione”, “tasso di capitalizzazione” o “tasso di attualizzazione”. L’operazione finanziaria più semplice è costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca, con un’altra somma scadente in epoca diversa. In tale caso, il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l’esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – detto tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse. Ovviamente, in tale caso, il tasso di interesse – pur costituendo il “costo finanziario” dell’operazione – viene calcolato attraverso un procedimento complesso. Un’operazione finanziaria più articolata – che, per semplicità, si indica con l’espressione “operazione finanziaria complessa” – è quella costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca con una serie di somme scadenti in epoche diverse, che si realizza – ad esempio – nel caso di finanziamento con rimborso [continua ..]


1.3. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)

Come si è detto, il Tasso Interno di Rendimento è il tasso che garantisce l’equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse e, dal punto di vista matematico, è una “media funzionale”. La formula di calcolo è la seguente: Dove: Uk = Flussi in entrata Eh = Flussi in uscita. Nel caso di operazione finanziaria semplice (v. supra), esso esprime correttamente il rendimento per il finanziatore e il costo per l’utilizzatore; pertanto, costituisce una misura corretta del “corrispettivo totale” o del “costo totale” di una prestazione di denaro, calcolato in misura percentuale e, cioè, sotto forma di tasso di interesse. Per contro, nel caso di operazione finanziaria complessa, il Tasso Interno di Rendimento esprime il rendimento per il finanziatore e il costo per l’uti­lizzatore – e, dunque, il “corrispettivo totale” o il “costo totale” –, soltanto ove sia soddisfatta la condizione che i flussi di cassa vengano reinvestiti dal finanziatore – o vengano pagati dall’utilizzatore attingendo a fonti di finanziamento – al medesimo Tasso Interno di Rendimento (v. infra): ciò discende dal fatto che l’ope­razione finanziaria complessa non si esaurisce in un’unica datio da parte del finanziatore e da parte dell’utilizzatore, ma in una serie di dationes che riducono via via il capitale di riferimento. Nelle operazioni finanziarie complesse, la misura corretta da assumere a riferimento per la valutazione dell’eventuale usurarietà dell’operazione finanziaria complessa è il T.I.R., il quale – come si è detto – costituisce una “media funzionale” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo. E la conferma che la misura corretta da prendere in considerazione per la verifica dell’usurarietà è il T.I.R. – e non, invece, le singole “dazioni” del­l’operazione finanziaria complessa – è stata data dalla Suprema Corte (Cass. 22 settembre 2016, n. 39334), la quale ha affermato che la verifica del­l’usurarietà del saggio di interessi richiede un’indagine complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in [continua ..]


2. Contesto normativo di riferimento

2.1. La norma europea sulla nozione di costo totale del credito citata nella sentenza Lexitor Con Sentenza dell’11 settembre 2019 (causa C-383/18, Lexitor), la Corte di Giustizia si è pronunciata su un quesito pregiudiziale, relativo all’interpreta­zione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva europea 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito al consumo. Tale norma dispone che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Invece, l’art. 3, lettera g), della medesima Direttiva europea 2008/48/CE, al quale la Sentenza Lexitor fa riferimento, definisce il concetto di “costo totale del credito per il consumatore” come segue: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione del contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.


2.2. La nozione di T.A.E.G. nella normativa europea

La Direttiva 90/88/CEE, all’art. 1-bis statuisce: “Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’al­legato II”. Si è già visto, nel paragrafo precedente, la definizione di costo totale del credito fornita dall’art. 3, lettera g) della nuova Direttiva 2008/48/CE. Mentre, l’art. 3, alla lettera h) della medesima Direttiva precisa che l’“importo totale che il consumatore è tenuto a pagare” corrisponde alla “la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore” ed alla lettera i) specifica che per “tasso annuo effettivo globale” s’intende “il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito”. L’art. 19, n. 1 della Direttiva 90/88/CEE aggiunge che: “Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell’allegato I” ed al n. 2: “Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore”. In sintesi, entrambe le Direttive definiscono rigorosamente il tasso annuo effettivo globale che deve misurare tutti gli interessi e le altre remunerazioni del capitale prestato. In particolare, la Direttiva 2008/48/CE è ancora più esplicita quando stabilisce che il T.A.E.G. esprime tutti i costi, inclusi gli interessi. La formula di calcolo di tale grandezza, riportata nella Direttiva 2008/48/CE è la seguente [1]: Ma con la precisazione che sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse). Pare opportuno sottolineare che sia il T.A.E.G. sia il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “tassi di [continua ..]


2.3. La nozione di T.A.E.G. nella normativa italiana e l’art. 125-sexties T.U.B. in tema di rimborso anticipato

Per quanto concerne invece la nozione di T.A.E.G. nel contesto normativo italiano, appare opportuno sottolineare come lo stesso sia stato introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo. Infatti, la legge 142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all’art. 19 – coerentemente con la Direttiva – il T.A.E.G., Tasso Effettivo Annuo Globale. Nel Testo Unico Bancario, al capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all’art. 122 si riprende la definizione del T.A.E.G. e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l’indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti. Il T.A.E.G. viene definito, sulla base di quanto riportato nell’art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e nel Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio ’92, come quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il T.A.E.G. è – in particolare – un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta, qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo dei servizi bancari e finanziari. Nel calcolo del T.A.E.G. rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito. Con l’introduzione del T.A.E.G. si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l’usuale e tradizionale T.A.N., tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi cui va incontro il consumatore. Il T.A.E.G., nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevoli i confronti e fornisce un valore sintetico completo che favorisce comportamenti razionali e consapevoli. Infatti, il T.A.N. è un tasso diverso dal T.A.E.G., di più semplice ed immediato riferimento, ma parziale negli aspetti informativi, non tenendo conto né dell’eventuale capitalizzazione infrannuale, né degli altri costi che frequentemente intervengono nel finanziamento stesso: il T.A.N., infatti, generalmente non corrisponde all’effettivo costo sopportato dal cliente per il finanziamento. Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), diversamente dai precedenti indicatori, viene impiegato per la rilevazione dei tassi effettivi ai [continua ..]


2.4. La conformità del T.A.E.G. al T.E.G. per i contratti sottoscritti successivamente al 1° gennaio 2010

2.4.1. Il quadro normativo per la determinazione del T.E.G. prima del 1° gennaio 2010 La legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, modificando l’art. 644 c.p., ha stabilito che gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dalla metà (c.d. “Tasso soglia”). Il Tasso Soglia è determinato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), effettuate dal Ministero dell’Eco­nomia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi (ora soppresso) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Le rilevazioni avvengono assumendo a riferimento le informazioni fornite dagli intermediari finanziari all’Ufficio Italiano Cambi e alla Banca d’Italia, sulla base delle istruzioni operative da quest’ultima emanate (e quindi, sulla base dei Tassi Effettivi Globali o T.E.G., calcolati dagli stessi intermediari finanziari e suddivisi in categorie omogenee di operazioni). Il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), meglio noto nella matematica finanziaria come tasso implicito o tasso interno di rendimento, include tutte le componenti di costo del finanziamento, fatta eccezione per quelle espressamente escluse (di cui si dirà in seguito); esso viene rilevato in media su tutto il territorio nazionale – e per questo motivo viene detto Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – ed esprime il “costo” complessivo per le operazioni rientranti in una determinata categoria. Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – come sottolineato dalla Banca d’Italia – «fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario». Secondo le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio Italiano Cambi (pubblicate sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2006) – le quali sono ritenute cogenti e vincolanti dalla anche [continua ..]


3. Contesto giurisprudenziale di riferimento

3.1. La nozione di costo totale del credito riportata nella Sentenza Lexitor Il quesito pregiudiziale posto alla Corte di Giustizia verteva sull’interpreta­zione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito al consumo. Come noto, la norma dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Il Giudice remittente ha chiesto alla Corte di Giustizia se la nozione di “costo totale del credito” comprendesse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto, quali segnatamente costi per commissioni up-front sostenute una tantum al momento della sottoscrizione del contratto, richiesti dall’istituto al momento della conclusione del contratto. La Corte di Giustizia ha, in primo luogo, richiamato la nozione di “costo totale del credito” enunciata dall’art. 3 della Direttiva 2008/48/CE, ossia: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione del contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Successivamente, la Corte di Giustizia ha risposto al giudice a quo rilevando che: “L’art. 16, paragrafo 1, della direttiva […] deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.


3.2. La coincidenza tra il costo totale del credito ed il T.A.E.G. (T.E.G. post 1° gennaio 2010)

Sulla scorta di quanto in precedenza affermato, ossia, sulla base della definizione di “costo totale del credito” enunciata dall’art. 3 della Direttiva 2008/48/CE nonché su quanto in precedenza definito con riferimento al Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), ossia quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso, si è potuto riscontrare come il T.A.E.G. rappresenti un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, coincidendo con quest’ultimo. Inoltre, attesa la conformità del T.E.G. al T.A.E.G. per i contratti sottoscritti in periodi successivi al 1° gennaio 2010, ne deriva una conseguente coincidenza, del costo totale del credito anche al T.E.G. (se riferita a periodi post 1° gennaio 2010). È quindi possibile affermare che la Sentenza Lexitor, nella quale si afferma che: “L’art. 16, paragrafo 1, della direttiva […] deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, può essere letta ed interpretata secondo un criterio finanziario, ciò in quanto il costo totale del credito citato nella medesima Sentenza si identifica con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il quale, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2010, coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.). In definitiva, poiché il cliente – nel caso di rimborso anticipato – ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, e giacché quest’ultimo coincide con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e, successivamente al 1° gennaio 2010, con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.), si può fondatamente ritenere che il cliente abbia diritto alla restituzione della quota di consti non maturati determinata con il calcolo del T.E.G. e, conseguentemente, secondo un criterio finanziario.


4. L’applicazione di un caso concreto ipotizzando quattro differenti scenari di rimborso

4.1. La ricostruzione dei dati contrattuali del finanziamento Al fine di meglio illustrare le conseguenze in termini quantitativi dei risultati raggiunti nei precedenti paragrafi, si è ritenuto opportuno analizzare un caso concreto di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ipotizzando che lo stesso sia stato sottoscritto dal cliente in data 8 aprile 2014. I principali dati relativi al contratto in esame vengono di seguito riepilogati: Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   14.870,02         Data sottoscrizione del contratto 08/04/2014 Data estinzione anticipata contratto 03/07/2015 Numero rate complessive   108 Importo singola rata   250,00         Con riferimento ai dati contrattuali sopra evidenziati, si riporta nei successivi paragrafi i risultati che ne derivano ipotizzando quattro differenti scenari di rimborso del credito: due secondo un criterio economico e due che tengono conto di un approccio finanziario.


4.2. Primo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio economico ante Sentenza Lexitor

In tale primo scenario si è provveduto ad elaborare i conteggi, sulla base del contratto di cessione del quinto dello stipendio in precedenza enunciato, provvedendo a determinare il conto di estinzione anticipata del finanziamento secondo un criterio economico che tiene conto della prassi applicativa adottata dagli intermediari finanziari prima della Sentenza Lexitor; prassi applicativa che prevede – sulla base della normativa nazionale e, in particolare, dell’art. 125-sexties T.U.B. – l’esclusione, nel conteggio estintivo, degli oneri sostenuti una tantum al momento della sottoscrizione del contratto (“up-front”) e che, conseguentemente, tiene conto del rimborso della sola componente recurring degli oneri sulla base dell’importo non ancora maturato. In particolare, al fine di elaborare il conteggio della somma dovuta a saldo da parte del cliente, si è ipotizzata un’estinzione anticipata immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata del contratto. Si è conseguentemente provveduto ad elaborare il piano di ammortamento del contratto in esame determinando il Tasso Annuale Netto (T.A.N.) dell’operazione e, conseguentemente, ad elaborare il conteggio estintivo prodotto dall’intermediario al cliente per il versamento – da parte di quest’ultimo – della somma dovuta a saldo, come in seguito meglio riportato: GRANDEZZE VALORI Importo erogato 27.000,00 Interessi – 2.449,98 Totale del credito 24.550,02 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo – 2.160,00 Finanziamento netto 14.870,02 T.A.N. ammortamento 2,13% Rata 250,00 CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIARIA – ANTE SENTENZA LEXITOR VALORI Importo lordo dovuto 27.000,00 Rate scadute n. 14 – 3.500,00 Rate a scadere n. 94 23.500,00 Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.A.N. 2,13% – 1.873,49 Debito residuo 21.626,51 Rimborso quota commissioni recurring – 1.727,25 Somma dovuta a saldo 19.899,26 ART. 125-SEXTIES T.U.B. 1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, [continua ..]


4.3. Secondo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio economico post Sentenza Lexitor

Alla luce dell’incertezza generata dalla Sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea e nota come “Sentenza Lexitor”, la quale supera qualsiasi distinzione tra costi up-front e costi recurring, prevedendo il diritto del cliente a vedersi rimborsati tutti i costi connessi al credito, si è provveduto ad elaborare un secondo scenario, sulla base del contratto di cessione del quinto dello stipendio in precedenza descritto, provvedendo a determinare il conto di estinzione anticipata del finanziamento secondo un criterio economico che tiene conto di quanto enunciato dalla Sentenza in commento, con la restituzione quindi di tutti i costi connessi al credito non ancora maturati (senza distinzione tra quelli di tipo up-front e recurring). In particolare, al fine di elaborare il conteggio della somma dovuta a saldo da parte del cliente, si è ipotizzata un’estinzione anticipata immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata del contratto. Si è conseguentemente provveduto ad elaborare il piano di ammortamento del contratto in esame determinando il Tasso Annuale Netto (T.A.N.) dell’operazione e, conseguentemente, ad elaborare il conteggio estintivo prodotto dall’intermediario al cliente per il versamento – da parte di quest’ultimo – della somma dovuta a saldo, come di seguito meglio riportato: GRANDEZZE VALORI Importo erogato 27.000,00 Interessi – 2.449,98 Totale del credito 24.550,02 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo – 2.160,00 Finanziamento netto 14.870,02 T.A.N. ammortamento 2,13% Rata 250,00   CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIARIA – POST SENTENZA LEXITOR VALORI Importo lordo dovuto 27.000,00 Rate scadute n. 14 – 3.500,00 Rate a scadere n. 94 23.500,00 Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.A.N. 2,13% – 1.873,49 Debito residuo 21.626,51 Rimborso quota commissioni up front e recurring – 8.425,19 Somma dovuta a saldo (parziale) 13.201,32 ART. 125-SEXTIES T.U.B. 1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo [continua ..]


4.3. Terzo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio finanziario ante Sentenza Lexitor

Come si è avuto modo di verificare in paragrafi precedenti, attesa la coincidenza tra il costo totale del credito, il T.A.E.G. dell’operazione e, per il caso di specie – poiché il contratto in esame è stato sottoscritto successivamente al 1° gennaio 2010 – il relativo T.E.G., si è provveduto ad elaborare un terzo scenario di estinzione anticipata del contratto di finanziamento – secondo un criterio finanziario – che, sulla base di un finanziamento netto che esclude le componenti up-front delle spese, in analogia con quanto applicato prima della Sentenza Lexitor, preveda la determinazione di un conto di estinzione anticipata secondo un piano di ammortamento del contratto determinato calcolando il T.E.G. dell’operazione, e in particolare:   GRANDEZZE VALORI Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   20.405,52 Senza Esclusioni   20.405,52   CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA CRITERIO FINANZIARIO VALORI Importo lordo dovuto 27.000,00 Rate scadute n. 14 – 3.500,00 Rate a scadere n. 94 23.500,00 Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.E.G. 15,86% – 4.042,96 Somma dovuta a saldo (parziale) 19.457,04     ART. 125-SEXTIES T.U.B.   1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l’1% del capitale rimborsato in anticipo 216,27 2) In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto 1.873,49 Somma dovuta a saldo (totale) 19.673,30 Sulla base dell’applicazione di tale terzo criterio, che tiene conto del­l’appli­cazione del criterio finanziario, con la determinazione del relativo T.E.G. del rapporto e di quanto previsto ante Sentenza Lexitor – si perviene alla determinazione di una somma dovuta a saldo da parte del cliente di euro 19.457,04. Tale importo, con l’applicazione di [continua ..]


4.4. Quarto scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio finanziario post Sentenza Lexitor

Infine, si è provveduto ad elaborare un quarto ed ultimo scenario il quale, secondo criteri finanziari e, tenendo conto di quanto affermato dalla Sentenza Lexitor (inclusione sia dei costi di tipo up-front che recurring nella quantificazione del finanziamento netto), determina un conto di estinzione anticipata secondo un piano di ammortamento del contratto determinato calcolando il T.E.G. dell’operazione, e in particolare:         GRANDEZZE VALORI Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   14.870,02 Senza Esclusioni   14.870,02   CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA CRITERIO FINANZIARIO VALORI Importo lordo dovuto 27.000,00 Rate scadute n. 14 – 3.500,00 Rate a scadere n. 94 23.500,00 Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.E.G. 15,86% – 5.810,75 Somma dovuta a saldo (parziale) 17.689,25     ART. 125-SEXTIES T.U.B. 1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l’1% del capitale rimborsato in anticipo 216,27 2) In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto 1.873,49 Somma dovuta a saldo (totale) 17.905,52 Dall’applicazione di tale quarto ed ultimo criterio, che tiene conto dell’ap­pli­cazione del criterio finanziario, con la determinazione del relativo T.E.G. del rapporto e di quanto previsto post Sentenza Lexitor – si perviene alla determinazione di una somma dovuta a saldo da parte del cliente di euro 17.689,25. Tale importo, con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 125-sexties T.U.B. (in caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l’1% del capitale rimborsato in anticipo) conduce ad una somma dovuta a saldo totale di euro 17.905,52.


5. La verifica dell’eventuale usurarietà del contratto di credito al consumo

5.1. Premessa Per ragioni di completezza, si è provveduto a verificare l’eventuale usurarietà del contratto di cessione del quinto dello stipendio assunto ad esame. In particolare, è stato determinato il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del contratto – da confrontarsi con il relativo Tasso Soglia del trimestre di riferimento – sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, con esclusione di alcune categorie di costi previste dalle medesime istruzioni, quali quelli per imposte e tasse. Le istruzioni per la determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) sono fornite agli intermediari finanziari dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi. La formula per il calcolo del T.E.G., indicata dalle citate “Istruzioni” per le “Altre categorie di operazioni”, fra le quali rientra l’operazione di finanziamento e di prestito in oggetto della presente disamina, è la seguente:   dove: i       è il T.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini del­l’equazione sono noti nel contratto o altrimenti K     è il numero d’ordine di un “prestito” * k’    è il numero d’ordine di una “rata di rimborso” ** Ak   è l’importo del “prestito” numero k A’k  è l’importo della “rata di rimborso” numero k’ M    è il numero d’ordine dell’ultimo “prestito” m’   è il numero d’ordine dell’ultima “rata di rimborso” * Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. ** Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri. Con riferimento al finanziamento e al prestito in oggetto, la formula per il calcolo del T.E.G. è la seguente:


5.2. I risultati

Come già in precedenza affermato, ai fini della determinazione del T.E.G. del finanziamento in esame è necessario fare riferimento alle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia aggiornate all’agosto 2009 e dunque in vigore al momento della sottoscrizione del contratto. I ricalcoli effettuati con riferimento al caso di specie vengono di seguito illustrati:   Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   14.870,02 Senza Esclusioni   14.870,02       Rate Date Rate Quota Capitale Quota Interesse Coefficiente di Attualizz. Rate Attualizzate Capitale Residuo   08/04/2014 – 14.870,02         – 14.870,02 1 01/05/2014 250,00 56,73 193,27 1,01 246,95 – 14.623,07 2 01/06/2014 250,00 59,96 190,04 1,02 243,94 – 14.379,13 3 01/07/2014 250,00 63,14 186,86 1,04 240,97 – 14.138,16 4 01/08/2014 250,00 66,29 183,71 1,05 238,03 – 13.900,13 5 01/09/2014 250,00 69,40 180,60 1,06 235,13 – 13.665,01 6 01/10/2014 250,00 72,47 177,53 1,08 232,26 – 13.432,75 7 01/11/2014 250,00 75,50 174,50 1,09 229,43 – 13.203,32 8 01/12/2014 250,00 78,49 171,51 1,10 226,63 – 12.976,69 9 01/01/2015 250,00 81,45 168,55 1,12 223,87 – 12.752,82 10 01/02/2015 250,00 84,37 165,63 1,13 221,14 – 12.531,68 11 01/03/2015 250,00 87,26 162,74 1,14 218,44 – [continua ..]


5.3. Confronto con i tassi soglia usurari

Il tasso soglia relativo alle operazioni effettuate nel periodo 1°/04/2014-30/06/2014, e quindi per il periodo di riferimento che interessa in relazione al contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio stipulato in data 8 aprile 2014, è il seguente:   Categoria Periodo di riferimento T.E.G. calcolato con la sola esclusione delle imposte e tasse TASSO SOGLIA USURARIO Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro) 1°/04/2014-30/06/2014 15,86% 18,375% Ne consegue la non usurarietà del rapporto in esame, atteso che il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi è inferiore al tasso soglia usurario, con particolare riguardo al momento della stipulazione del contratto.


6. La verifica dell’eventuale usurarietà del finanziamento nei quattro differenti scenari proposti

6.1. Premessa Verificata la non usurarietà del rapporto in esame, si è ritenuto opportuno esaminare la presenza di eventuale usura nel caso di estinzione anticipata del contratto, nei quattro differenti scenari di rimborso del credito in precedenza ipotizzati. Coerentemente con quanto fatto nei paragrafi di cui sopra, si è ipotizzata un’estinzione anticipata del rapporto subito dopo il pagamento della quattordicesima rata e, conseguentemente, in corrispondenza della quindi­ce­sima rata è stato inserito, per ciascuno dei quattro scenari proposti, l’importo relativo alla somma totale dovuta a saldo, come in precedenza determinata.


6.2. La verifica dell’eventuale usurarietà nel primo scenario: criterio economico ante Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell’eventuale usurarietà nel primo scenario proposto, che applica il criterio economico ante Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:   Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   14.870,02 Senza Esclusioni   14.870,02   Rate Date Rate Coefficiente di Attualizzazione Rate Attualizzate Capitale Residuo   08/04/2014 – 14.870,02     – 14.870,02 1 01/05/2014 250,00 1,03363721 241,86 – 14.628,16 2 01/06/2014 250,00 1,06840588 233,99 – 14.394,16 3 01/07/2014 250,00 1,10434408 226,38 – 14.167,78 4 01/08/2014 250,00 1,14149113 219,01 – 13.948,77 5 01/09/2014 250,00 1,17988771 211,88 – 13.736,89 6 01/10/2014 250,00 1,21957584 204,99 – 13.531,90 7 01/11/2014 250,00 1,26059897 198,32 – 13.333,58 8 01/12/2014 250,00 1,30300201 191,86 – 13.141,71 9 01/01/2015 250,00 1,34683136 185,62 – 12.956,09 10 01/02/2015 250,00 1,39213501 179,58 – 12.776,51 11 01/03/2015 250,00 1,43896255 173,74 – 12.602,78 12 01/04/2015 250,00 1,48736524 168,08 – 12.434,69 13 01/05/2015 250,00 1,53739606 162,61 – 12.272,08 14 01/06/2015 250,00 1,58910977 157,32 – 12.114,76 15 03/07/2015 19.899,26 1,64256299 12.114,76 0,00   T.E.G. 48,74% TASSO SOGLIA II° TRIMESTRE 2014 18,375% La verifica del T.E.G. nel caso di estinzione anticipata del rapporto, immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata e in applicazione del [continua ..]


6.3. La verifica dell’eventuale usurarietà nel secondo scenario: criterio economico post Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell’eventuale usurarietà nel secondo scenario proposto, che applica il criterio economico ante Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:   Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   14.870,02 Senza Esclusioni   14.870,02   Rate Date Rate Coefficiente di Attualizzazione Rate Attualizzate Capitale Residuo   08/04/2014 – 14.870,02     – 14.870,02 1 01/05/2014 250,00 1,00872339 247,84 – 14.622,18 2 01/06/2014 250,00 1,01752287 245,69 – 14.376,49 3 01/07/2014 250,00 1,02639912 243,57 – 14.132,92 4 01/08/2014 250,00 1,03535279 241,46 – 13.891,45 5 01/09/2014 250,00 1,04438457 239,38 – 13.652,08 6 01/10/2014 250,00 1,05349514 237,31 – 13.414,77 7 01/11/2014 250,00 1,06268519 235,25 – 13.179,52 8 01/12/2014 250,00 1,07195540 233,22 – 12.946,30 9 01/01/2015 250,00 1,08130648 231,20 – 12.715,10 10 01/02/2015 250,00 1,09073914 229,20 – 12.485,90 11 01/03/2015 250,00 1,10025408 227,22 – 12.258,68 12 01/04/2015 250,00 1,10985202 225,26 – 12.033,42 13 01/05/2015 250,00 1,11953369 223,31 – 11.810,11 14 01/06/2015 250,00 1,12929981 221,38 – 11.588,74 15 03/07/2015 13.201,32 1,13915113 11.588,74 0,00   T.E.G. 10,99% TASSO SOGLIA II° TRIMESTRE 2014 18,375% In tale secondo scenario, la verifica del T.E.G. nel caso di estinzione anticipata del rapporto, immediatamente dopo il pagamento della [continua ..]


6.4. La verifica dell’eventuale usurarietà nel terzo scenario: criterio finanziario ante Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell’eventuale usurarietà nel terzo scenario proposto, che applica il criterio finanziario ante Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:   Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   14.870,02 Senza Esclusioni   14.870,02   Rate Date Rate Quota Capitale Quota Interesse Coefficiente di Attualizzazione Rate Attualizzate Capitale Residuo   08/04/2014 – 14.870,02         – 14.870,02 1 01/05/2014 250,00 – 314,87 564,87 1,03 242,19 – 14.627,83 2 01/06/2014 250,00 – 305,81 555,81 1,07 234,63 – 14.393,20 3 01/07/2014 250,00 – 297,03 547,03 1,10 227,30 – 14.165,90 4 01/08/2014 250,00 – 288,53 538,53 1,14 220,20 – 13.945,70 5 01/09/2014 250,00 – 280,29 530,29 1,17 213,32 – 13.732,37 6 01/10/2014 250,00 – 272,31 522,31 1,21 206,66 – 13.525,71 7 01/11/2014 250,00 – 264,58 514,58 1,25 200,21 – 13.325,51 8 01/12/2014 250,00 – 257,09 507,09 1,29 193,95 – 13.131,55 9 01/01/2015 250,00 – 249,83 499,83 1,33 187,90 – 12.943,65 10 01/02/2015 250,00 – 242,80 492,80 1,37 182,03 – 12.761,63 11 01/03/2015 250,00 – 235,99 485,99 1,42 176,34 – 12.585,28 12 01/04/2015 250,00 – 229,39 479,39 1,46 170,84 – 12.414,45 13 01/05/2015 250,00 – 223,00 473,00 1,51 165,50 – [continua ..]


6.5. La verifica dell’eventuale usurarietà nel quarto scenario: criterio finanziario post Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell’eventuale usurarietà nel quarto scenario proposto, che applica il criterio finanziario post Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:     Importo Lordo del Finanziamento 27.000,00 Interessi nominali annui (2,13%) – 2.449,98 Commissioni up front e spese – 5.535,50 Commissioni e spese recurring – 1.984,50 Premio assicurativo   – 2.160,00 Finanziamento Netto   14.870,02 Senza Esclusioni   14.870,02   Rate Date Rate Quota Capitale Quota Interesse Coefficiente di Attualizzazione Rate Attualizzate Capitale Residuo   08/04/2014 – 14.870,02         – 14.870,02 1 01/05/2014 250,00 – 196,53 446,53 1,03 243,58 – 14.626,44 2 01/06/2014 250,00 – 189,29 439,29 1,05 237,33 – 14.389,11 3 01/07/2014 250,00 – 182,23 432,23 1,08 231,23 – 14.157,88 4 01/08/2014 250,00 – 175,35 425,35 1,11 225,30 – 13.932,58 5 01/09/2014 250,00 – 168,65 418,65 1,14 219,51 – 13.713,07 6 01/10/2014 250,00 – 162,12 412,12 1,17 213,87 – 13.499,20 7 01/11/2014 250,00 – 155,76 405,76 1,20 208,38 – 13.290,82 8 01/12/2014 250,00 – 149,56 399,56 1,23 203,03 – 13.087,78 9 01/01/2015 250,00 – 143,52 393,52 1,26 197,82 – 12.889,96 10 01/02/2015 250,00 – 137,63 387,63 1,30 192,74 – 12.697,22 11 01/03/2015 250,00 – 131,90 381,90 1,33 187,79 – 12.509,43 12 01/04/2015 250,00 – 126,32 376,32 1,37 182,97 – 12.326,46 13 01/05/2015 250,00 – 120,87 370,87 1,40 178,27 – [continua ..]


7. Valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata a seguito di scelta discrezionale del prenditore del finanziamento

7.1. Premessa Poiché la valutazione tecnica ai fini usura, da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, non può assumere a riferimento soltanto uno (i.e. il caso peggiore) degli “n” casi possibili. Si è ritenuto opportuno esaminare l’andamento del T.E.G. al variare della probabilità di verificarsi dell’esercizio del diritto di risoluzione anticipata: si è pertanto provveduto a ipotizzare il caso in cui si verifica tale evento, attribuendo una probabilità crescente al suo avverarsi; nell’ipotesi che la probabilità di esercizio del diritto di recesso – come è ragionevole supporre – cresca con il trascorrere del tempo. Fatte tali opportune premesse, al fine di valutare l’andamento del T.E.G. al variare della probabilità di risoluzione anticipata, si è attribuita una probabilità crescente all’esercizio di tale diritto (10% – 15% – 20% – 30%), distribuendo tale percentuale su tutti i casi possibili secondo una progressione aritmetica. Le prospettazioni sopra esposte sono state applicate a tutti e quattro gli scenari in precedenza già illustrati: due di tipo economico e due di tipo finanziario.


7.2. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: primo scenario criterio economico ante Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al primo scenario ipotizzato secondo il criterio economico ante Sentenza Lexitor. è possibile vedere l’andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia. Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%.   Capitale Iniziale Lordo 24.550,02 Spese – 9.680,00 Capitale Iniziale Netto 14.870,02 n 108,00 i 0,18% R 250,00 Obiettivo – 0,00 e 1,23% Tasso Soglia 18,38% Probabilità Penale 100,00% Ragione 0,02% T.E.G. atteso 22,74% Probabilità Recesso 10,00% T.E.G. medio 16,55% Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell’analisi svolta con riferimento alle prime cinque e alle ultime cinque delle complessive centootto rate del contratto:   Periodo Tasso Soglia Probabilità T.E.G. Prodotto di Probabilità Usura 0     15,86%     1 18,38% 0,02% 15313,30% 2,60% 1 2 18,38% 0,03% 1181,80% 0,40% 1 3 18,38% 0,05% 459,72% 0,23% 1 4 18,38% 0,07% 269,92% 0,18% 1 5 18,38% 0,08% 188,56% 0,16% 1   104 18,38% 1,77% 15,83% 0,28% 0 105 18,38% 1,78% 15,84% 0,28% 0 106 18,38% 1,80% 15,84% 0,29% 0 107 18,38% 1,82% 15,85% 0,29% 0 108 18,38% 1,83% 15,86% 0,29% 0     100,00%   22,74% 55 Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabilità di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso al di sotto del relativo tasso soglia:     Probabilità Recesso T.E.G. Medio Tasso Soglia Estinzione anticipata [continua ..]


7.3. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: secondo scenario criterio economico post Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al secondo scenario ipotizzato secondo il criterio economico post Sentenza Lexitor, è possibile vedere l’andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia. Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%. Capitale Iniziale Lordo 24.550,02 Spese – 9.680,00 Capitale Iniziale Netto 14.870,02 n 108,00 i 0,18% R 250,00 Obiettivo – 0,00 e 1,23% Tasso Soglia 18,38% Probabilità Penale 100,00% Ragione 0,02% T.E.G. atteso 14,14% Probabilità Recesso 10,00% T.E.G. medio 15,69%   Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell’analisi svolta con riferimento alle prime cinque ed ultime cinque delle complessive centootto rate del contratto:   Periodo Tasso Soglia Probabilità T.E.G. Prodotto di Probabilità Usura 0     15,86%     1 18,38% 0,02% 11,30% 0,00% 0 2 18,38% 0,03% 11,33% 0,00% 0 3 18,38% 0,05% 11,36% 0,01% 0 4 18,38% 0,07% 11,39% 0,01% 0 5 18,38% 0,08% 11,42% 0,01% 0   104 18,38% 1,77% 15,66% 0,28% 0 105 18,38% 1,78% 15,71% 0,28% 0 106 18,38% 1,80% 15,76% 0,28% 0 107 18,38% 1,82% 15,81% 0,29% 0 108 18,38% 1,83% 15,86% 0,29% 0     100,00%   14,14% 0 Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabilità di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso ampiamente al di sotto del relativo tasso soglia, come di seguito riprodotto.     Probabilità Recesso T.E.G. Medio Tasso Soglia Estinzione anticipata [continua ..]


7.4. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: terzo scenario criterio finanziario ante Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al terzo scenario ipotizzato secondo il criterio finanziario ante Sentenza Lexitor, è possibile vedere l’andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia. Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%.   Capitale Iniziale Lordo 24.550,02 Spese – 4.144,50 Capitale Iniziale Netto 20.405,52 n 108,00 i 0,18% R 250,00 Obiettivo 0,00 e 0,54% Tasso Soglia 18,38% Probabilità Penale 100,00% Ragione 0,02% T.E.G. atteso 7,38% Probabilità Recesso 10,00% T.E.G. medio 6,76% Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell’analisi svolta con riferimento alle prime cinque ed ultime cinque delle complessive centootto rate del contratto: Periodo Tasso Soglia Probabilità T.E.G. Prodotto di Probabilità Usura 0     6,69%     1 18,38% 0,02% 99,99% 0,02% 1 2 18,38% 0,03% 46,15% 0,02% 1 3 18,38% 0,05% 31,63% 0,02% 1 4 18,38% 0,07% 24,91% 0,02% 1 5 18,38% 0,08% 21,04% 0,02% 1   104 18,38% 1,77% 6,70% 0,12% 0 105 18,38% 1,78% 6,70% 0,12% 0 106 18,38% 1,80% 6,69% 0,12% 0 107 18,38% 1,82% 6,69% 0,12% 0 108 18,38% 1,83% 6,69% 0,12% 0     100,00%   7,38% 6   Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabilità di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso ampiamente al di sotto del relativo tasso soglia, come di seguito riprodotto.     Probabilità Recesso T.E.G. Medio Tasso Soglia Estinzione anticipata [continua ..]


7.5. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: quarto scenario criterio finanziario post Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al quarto scenario ipotizzato secondo il criterio finanziario post Sentenza Lexitor, è possibile riscontrare l’andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia. Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%.   Capitale Iniziale Lordo 24.550,02 Spese – 9.680,00 Capitale Iniziale Netto 14.870,02 n 108,00 i 0,18% R 250,00 Obiettivo – 0,00 e 1,23% Tasso Soglia 18,38% Probabilità Penale 100,00% Ragione 0,02% T.E.G. atteso 19,18% Probabilità Recesso 10,00% T.E.G. medio 16,19% Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell’analisi svolta con riferimento alle prime cinque ed ultime cinque delle complessive centootto rate del contratto: Periodo Tasso Soglia Probabilità T.E.G. Prodotto di Probabilità Usura 0     15,86%     1 18,38% 0,02% 1742,11% 0,30% 1 2 18,38% 0,03% 360,54% 0,12% 1 3 18,38% 0,05% 190,01% 0,10% 1 4 18,38% 0,07% 130,05% 0,09% 1 5 18,38% 0,08% 100,16% 0,09% 1   104 18,38% 1,77% 15,87% 0,28% 0 105 18,38% 1,78% 15,87% 0,28% 0 106 18,38% 1,80% 15,86% 0,29% 0 107 18,38% 1,82% 15,86% 0,29% 0 108 18,38% 1,83% 15,86% 0,29% 0     100,00%   19,18% 56   Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabilità di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso al di sotto del relativo tasso soglia, come di seguito riprodotto.   Probabilità Recesso T.E.G. Medio Tasso Soglia Estinzione anticipata [continua ..]


8. La verifica del T.E.G. nel caso di un contratto di cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009

8.1. Premessa Per completezza espositiva, si ritiene opportuno illustrare un ulteriore esempio relativo alla verifica dell’eventuale usurarietà di un contratto di cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009; ciò al fine di esaminare gli effetti dell’esclusione – secondo le Istruzioni della Banca d’Italia – del premio assicurativo dalle componenti di calcolo del T.E.G., per i contratti stipulati anteriormente la data del 1° gennaio 2010, ma la necessità di ricomprenderlo – in applicazione dell’art. 644 c.p. – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Le principali condizioni pattuite nel contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio sono in seguito riportate:   Importo lordo del finanziamento 29.040,00 Interessi nominali annui (2,50%) – 3.368,98 Commissioni Mandataria – 5.996,76 Oneri accessori – 3.119,62 Spese di registro, notifica – 315,40 Finanziamento Netto 16.239,24  


8.2. La base-dati

Secondo le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi aggiornate al 2006, e dunque vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto, sono incluse nel calcolo del T.E.G. «le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», mentre «le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate [4] indicate nella categoria n. 8 le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza». Inoltre le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi aggiornate al 2006, e dunque vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto, specificano che le spese per imposte e tasse, postali, di notifica, registrazione e riscossione, sono escluse dal calcolo del T.E.G.


8.3. Determinazione del T.E.G. del contratto

Sulla base dei valori di cui al precedente paragrafo si è determinato l’ammontare del T.E.G.:   IPOTESI T.E.G. Calcolo con esclusione degli oneri assicurativi e delle imposte 13,74%


8.4. Confronto con i tassi soglia usurari

Il tasso soglia relativo alle operazioni effettuate nel periodo 1°/10/2009-31/12/2009, e quindi per il periodo di riferimento che interessa in relazione al contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009 è il seguente:   Categoria Periodo di riferimento T.E.G. calcolato T.E.G.M. TASSO SOGLIA USURARIO Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro) 1°/10/2009-31/12/2009 13,74% 9,18% 13,77%   È evidente che il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi è inferiore al tasso soglia usurario. Per contro, nel caso in cui vengano inclusi gli oneri assicurativi, la Tabella si modifica come segue:   Categoria Periodo di riferimento T.E.G. calcolato T.E.G.M. TASSO SOGLIA USURARIO Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro) 1°/10/2009-31/12/2009 18,36% 9,18% 13,77%   In tale ipotesi, il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi risulta superiore al tasso soglia usurario.


8.5. Ulteriore scenario per la verifica della non usurarietà del contratto di finanziamento stipulato in data 26 ottobre 2009

Si è proceduto al conteggio del T.E.G. con inclusione delle spese assicurative, procedendo tuttavia – per ragioni di omogeneità – ad un ricalcolo del tasso soglia vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto (“normalizzazione”), in quanto quello rilevato dal Ministero non teneva conto delle spese di assicurazione. Per procedere alla normalizzazione secondo criteri finanziariamente corretti, è stato preso in considerazione l’andamento dei tassi EURIBOR a 12 mesi, a partire dal IV° trimestre 2009 (momento in cui è stato sottoscritto il contratto oggetto di analisi) e sino al I° trimestre 2010 (anno in cui è avvenuta la modifica delle disposizioni dettate da Banca d’Italia prevedendo che gli oneri assicurativi fossero inclusi nel calcolo del T.E.G.), e, per tale periodo è stato calcolato il relativo EURIBOR trimestrale medio, come risulta dalla tabella di seguito riportata:   MESE DI RIFERIMENTO EURIBOR MENSILI EURIBOR TRIMESTRALI ottobre 2009 1,24% 1,22% novembre 2009 1,23% 1,22% dicembre 2009 1,19% 1,22% gennaio 2010 1,17% 1,21% febbraio 2010 1,23% 1,21% marzo 2010 1,22% 1,21%   Successivamente, si è proceduto al ricalcolo del Tasso soglia del IV° Trimestre 2009 per renderlo comparabile con il T.E.G. comprensivo delle spese di assicurazione, sulla base del criterio di seguito descritto. In particolare: è stato dapprima epurato il valore del tasso soglia del I° Trimestre 2010 dalle spese di assicurazione, sulla base di quello relativo del trimestre precedente (IV° Trimestre 2009, che in tale caso coincide peraltro con il trimestre nel quale è avvenuta la sottoscrizione del contratto), applicando la seguente proporzione (che tiene conto dell’andamento dell’EURIBOR trimestrale medio): 13,77%: x = 1,22%: 1,21% x = 13,66% successivamente è stato assunto il valore del tasso soglia del I° Trimestre 2010, epurato delle spese di assicurazione (pari a 13,66%), per determinare lo spread rispetto al tasso soglia rilevato dalla Banca d’Italia comprensivo delle spese di assicurazione (punti 5,03 = 18,69% – 13,66%), ed assumendo tale spread quale “peso” delle stesse; si è quindi calcolato il tasso soglia del IV° [continua ..]


9. Considerazioni conclusive

Nel presente contributo sono state esaminate le conseguenze quantitative derivanti dalla Sentenza Lexitor, che ha superato ogni distinzione tra costi di tipo upfront e costi di natura recurring, prevedendo in maniera indistinta il diritto al rimborso di entrambi. Attraverso la presentazione di un caso numerico, sono stati illustrati quattro distinti scenari – due di tipo economico e due di tipo finanziario – analizzando i differenti impatti per l’intermediario finanziario e per il cliente in termini di somma complessiva dovuta a saldo da parte di quest’ultimo, anche mediante la verifica dell’eventuale usurarietà del rapporto nel caso di estinzione anticipata. Come si potuto dimostrare, la Sentenza Lexitor può essere letta ed interpretata secondo un criterio finanziario. Ciò in quanto il costo totale del credito citato nella medesima Sentenza si identifica con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il quale, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2010, coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.); con la conseguenza che il cliente, nel caso di rimborso anticipato, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito determinato sulla base di tali parametri finanziari. È pur vero che tale criterio (quarto criterio: finanziario post Sentenza Lexitor) determina un tasso superiore al relativo tasso soglia sino alla cinquantaseiesima rata, come desumibile dal grafico di seguito riportato. Tuttavia, la valutazione dell’eventuale usurarietà deve essere operata tenendo conto dell’andamento del T.E.G. al variare della probabilità dell’eser­cizio del diritto di risoluzione anticipata, attribuendo una probabilità crescente all’avverarsi di tale evento. In tale ipotesi, anche attribuendo una probabilità pari al 30% non si verifica il superamento del tasso soglia. Infine, è stato proposto un modello matematico per la verifica dell’even­tuale superamento del tasso soglia in ipotesi di contratto stipulato in epoca antecedente al 2010, in cui si constatava un disallineamento fra il criterio raccomandato dalla Banca d’Italia e quello desumibile dall’art. 644 c.p., giungendo alla conclusione che l’adozione di principi di omogeneità fra grandezze quantitative – sancito dalla Corte di Cassazione, S.U., 20 giugno 2018, n. 16303 – esclude la ricorrenza di tale fattispecie.


NOTE