Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La perizia nella fase dell´incidente probatorio (di Massimo Scarabello, Giudice presso il Tribunale di Cuneo.)


L’intervento affronta la questione dell’incidente probatorio e della perizia in ambito penale. A titolo di premessa, l’autore richiama le principali differenze fra consulenza e perizia, nonché le origini dell’incidente probatorio. Fatte le opportune premesse di carattere generale, lo scritto si sofferma sulle caratteristiche dell’incidente probatorio e della fase dibattimentale, analizzando le peculiarità delle perizie disposte in tali fasi del procedimento penale, Infine, l’autore termina la trattazione illustrando brevemente la giurisprudenza in materia.

The expert advice within the context of probative incident

The paper addresses the issue of the probative incident and expert advice within the context of criminal law. By way of introduction, the author recalls the main differences between consultancy and expert advice, as well as the origins of the probative incident. Within this context, the paper focuses on the characteristics of the probative incident and the trial phase, analyzing the peculiarities of the appraisals arranged in these phases of the criminal proceedings. Lastly, the author ends the discussion by briefly illustrating the jurisprudence on the subject.

Fino a questo momento abbiamo sentito parlare dagli altri relatori di “consulenza” mentre ora parliamo di “perizia” e ovviamente le differenze fra consulenza e perizia sono note, ma in parte le vedremo. Una perizia dicevo, particolare perché interviene in una fase processuale, l’incidente probatorio, che si inserisce logicamente e cronologicamente in una fase processuale, le indagini preliminari, in cui normalmente non è luogo procedere a perizia. Differenza importante tra consulenza – quella ad esempio di cui ha parlato il Dottor Gianoglio che pure avviene nella fase delle indagini preliminari – e perizia, sempre nelle indagini preliminari, ma nelle forme dell’incidente probatorio, non tanto per il merito quanto per il metodo dell’acquisizione al processo di questo sapere scientifico in tutte le materie in cui può rilevare il sapere scientifico acquisito al processo. Quindi in questo breve intervento, più che di merito, come abbiamo sentito parlare fino adesso, parleremo di metodo, cioè indagheremo su come viene fatto entrare un atto che anticipa una raccolta probatoria in fase dibattimentale alla fase delle indagini preliminari, peraltro nelle forme dell’incidente probatorio, che conosce soprattutto una caratteristica peculiare, ossia il pieno contraddittorio fra le parti nell’acquisizione della prova. Ma che cos’è l’incidente probatorio? Dunque, intanto dal 1988 il nuovo codice di procedura penale introduce alcuni principi del processo accusatorio che modificano radicalmente il meccanismo di acquisizione della prova rispetto a quanto avveniva precedentemente. In due battute: nel processo inquisitorio tutto confluiva nel fascicolo dibattimentale, tutto ciò che aveva raccolto il Pubblico Ministero con il Giudice Istruttore nella fase delle indagini; non vi era una reale dicotomia fra le indagini e il dibattimento, la prova si formava nella fase delle indagini. Nella struttura del nuovo codice invece, le fasi processuali, le indagini e quello che viene dopo dovrebbero essere ben scandite, separate, tendenzialmente impermeabili. Da un lato le indagini che sono governate dall’accusa e che sono finalizzate alla ricerca di elementi rilevanti in ordine all’ipotesi di reato, elementi che sono ovviamente a carico, ma almeno secondo quello che ci dice il codice dovrebbero essere anche a favore; dall’altro invece una fase, che è la fase dibattimentale (dove non si opti per riti speciali), dove si forma il convincimento del Giudice sulla scorta di quanto avviene nella tensione dialettica che si instaura, o che dovrebbe instaurarsi, fra l’accusa e la difesa. Ancora, sempre per cogliere le particolarità dell’incidente probatorio, mi sia consentito dire che nel sistema accusatorio, secondo il nuovo codice, le indagini preliminari sono governate dall’accusa, dalle iniziative del [continua..]

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