Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La consulenza tecnica in materia societaria, concorsuale e tributaria (di Marco Gianoglio, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino)


L’intervento fornisce una introduzione al ruolo del consulente economico del pubblico ministero, nonché alle aspettative di quest’ultimo in ordine allo svolgimento della consulenza. In tale prospettiva d’indagine, la trattazione si sviluppa a partire dalla formulazione del quesito peritale, nonché dall’esame della documentazione e delle carte di lavoro. Dopo aver definito la fase propedeutica e preliminare allo svolgimento della consulenza tecnica, l’autore focalizza l’attenzione sui procedimenti per bancarotta, delineando l’iter di analisi. Da ultimo, l’intervento fornisce interessanti riflessioni sul linguaggio che il consulente tecnico dovrebbe utilizzare nella relazione di consulenza.

Technical consultancy in corporate, insolvency and tax fields

The short paper provides an introduction to the role of the public prosecutor’s technical consultant, as well as its expectations regarding the performance of the consultancy. In this perspective, the dissertation starts from the formulation of the expert question, as well as from the examination of the documentation and working papers. After defining the preparatory and preliminary phase for carrying out the technical advice, the author focuses on the bankruptcy proceedings, outlining the analysis process. At the end, the short paper provides interesting reflections on the language that the technical consultant should use in the consultancy.

Il presente intervento è svolto sotto una particolare punto di vista, quello del­l’autorità che conferisce l’incarico e delle aspettative dallo svolgimento del­la consulenza, non quindi una digressione completa sulla consulenza. Il consulente economico del PM si trova in un rapporto simbiotico, strettamente fiduciario, con il PM stesso, avendo il delicato compito di fornire tutto il contributo necessario per risolvere questioni tecniche complesse. Entrambi – ciascuno con le proprie competenze – dovranno procedere alla ri­costruzione di un fatto che non è un evento naturalistico, bensì un’opera­zio­ne economica, e, alla fine, stabilire se questa, a sua volta, è o meno operazione il­lecita. Dunque, un connubio inscindibile tra la scienza aziendalistica da una parte e scienza giuridica dall’altra. Si tratta di un procedimento complesso, che trae origine da notizia di reato che proviene – nella maggior parte dei casi – da una fonte qualificata. –   Autorità di controllo (Consob, Banca d’Italia, IVASS); –   Pubblici Ufficiali (il curatore, attraverso la relazione ex art. 33 L.F.; un verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o delle Dogane e dei Monopoli ovvero ancora della GdF); –   Parti private (soci di minoranza; amministratori dissenzienti, il collegio sindacale). E proprio l’esame della notizia di reato (tenuto conto della sua origine), può fin da subito richiedere, per il Pubblico Ministero, la necessità di collaborazione con un tecnico (dottore commercialista), collaborazione che, prima an­cora di concretizzarsi in un incarico, con tanto di formulazione di un quesito, è finalizzata a delineare ipotesi investigative ed a tracciare il solco della futura indagine. Si tratta, dunque, di un passaggio delicato, posto che da questo derivano gli accertamenti e gli approfondimenti che seguiranno. Formulato il quesito, di regola la prima attività d’indagine consiste nella acquisizione di documenti. Attività cui può procedere direttamente il consulente, specie quando, in conformità all’incarico, si tratta di acquisizioni presso istituti di credito: conto correnti, deposito titoli … e così via. Ciò costituisce, tuttavia, un’eccezione. Nella maggior parte dei casi, all’acquisizione di documenti (ad esempio do­cumentazione custodita presso banche o presso terzi, società in particolare) si procede attraverso la PG, vuoi attraverso ordini di esibizione e consegna (specie ove si tratti soggetti solo indirettamente coinvolti, quali le società di revisione), vuoi attraverso attività di perquisizione e sequestro. A questi atti, ovviamente in relazione alla variabile complessità del procedimento, è più che opportuna la [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio