Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Concordato preventivo e nozione di “atti legalmente compiuti dal debitore”.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 aprile 2022, n. 16414, depositata il 20 maggio 2022, è intervenuta sulla nozione di “atti legalmente compiuti dal debitore” contenuta nell’art. 161, comma 7, l.f., che disciplina la prededuzione dei crediti sorti successivamente al deposito del ricorso (anche con riserva) per l’apertura del concordato preventivo. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che nella suddetta nozione – cui pertanto deve essere riconosciuta loro natura prededucibile ai sensi dell’art. 111 l.f. – rientrano, oltre agli atti di straordinaria amministrazione debitamente autorizzati dal tribunale, anche tutti quegli atti di gestione dell’impresa, non previamente autorizzati, compiuti nell’ottica della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio aziendale, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi della proposta e del piano di concordato. La natura prededucibile – conclude la Suprema Corte – può essere fatta valere anche nella successiva procedura di amministrazione straordinaria, a condizione che sussista un rapporto di prosecuzione tra la procedura concordataria e quella di amministrazione straordinaria, ossia una continuità nello stato di insolvenza.