Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - La definitività del decreto ingiuntivo non preclude al curatore di esercitare l’azione revocatoria

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 giugno 2018, n. 29460, depositata il 15 novembre 2018, ha chiarito che l’intervenuta definitività dei decreti ingiuntivi in un momento antecedente la dichiarazione di fallimento non preclude che i rapporti contrattuali da cui derivano i crediti oggetto di ingiunzione giudiziale possano essere dichiarati inefficaci e inopponibili alla massa dei creditori per effetto dell’azione revocatoria esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 66 e dell’art. 2901 c.c. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha avvallato l’operato del Tribunale di Bergamo che, respingendo l’opposizione allo stato passivo proposta, ha accolto le eccezioni mosse dalla curatela, secondo cui i due negozi giuridici – da cui avevano avuto origine i crediti ingiunti – dovevano qualificarsi come atti a titolo gratuito, aventi quale unico scopo quello di consentire alla banca opponente la sostituzione di crediti chirografari pregressi con crediti prelazionari ipotecari verso la società poi fallita. Si trattava, in particolare, di una fideiussione emessa dalla società fallita in favore della banca opponente, con iscrizione di un’ipoteca giudiziale, da ritenersi atto a titolo gratuito in quanto a garanzia di un credito non contestuale e senza alcuna controprestazione a favore del debitore principale o del garante, e di un contratto di finanziamento, garantito da ipoteca, volto a ripianare un debito della fallita nei confronti della banca opponente, anch’esso da considerarsi atto a titolo gratuito, nonché negozio simulato.