Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Se il pubblico ministero non compare in udienza è esclusa la sua volontà di rinunciare all’istanza di fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 novembre 2018, n. 643, depositata in data 14 gennaio 2019, ha chiarito che, in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie sulla proposta concordataria, seppur l’art. 162, comma 2, l.f. non preveda espressamente il coinvolgimento del pubblico ministero, è necessario che la cancelleria gliene dia tempestiva comunicazione, affinché possa proporre istanza di fallimento. Inoltre, la mancata comparizione del pubblico ministero all’udienza prefallimentare non comporta rinuncia al procedimento; anzi, nell’Ordinanza in esame, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, se la parte pubblica non compare in udienza, si presume che la stessa abbia voluto mantenere ferme le conclusioni in precedenza formulate, mentre sia da escludere la volontà – anche implicita – di rinunciare o desistere all’istanza presentata.