Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Per la bancarotta “riparata” l’amministratore ha l’onere di provare la reintegrazione del patrimonio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 novembre 2017, n. 57759, in tema di bancarotta “riparata”, ha precisato che l’insussistenza del reato di bancarotta distrattiva si ha qualora l’amministratore versi nelle casse sociali somme di denaro per un importo tale da annullare la precedente sottrazione di beni. I versamenti di denaro devono essere fatti prima della dichiarazione di fallimento e con la specifica funzione di reintegrare il patrimonio della società, non rilevando, pertanto, i versamenti effettuati ad altro titolo. A tal proposito, è onere dell’amministratore provare la corrispondenza esatta dei versamenti con i precedenti atti distrattivi dal medesimo compiuti.