argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: contratto di mutuo - nuova finanza - ipoteca - ammissione al passivo - corte di cassazione
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 novembre 2017, n. 4202, depositata il 21 febbraio 2018, ha affermato che è revocabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2), l.f., e in ogni caso ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f., l’ipoteca accessoria al mutuo erogato al fine di ripianare debiti di natura chirografaria preesistenti, qualora l’operazione di concessione del mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma erogata possano essere inquadrati in un’unica operazione, il cui fine ultimo sia la copertura di un’esposizione debitoria pregressa del mutuatario. Tale operazione, in altri termini, su impulso del curatore, può essere legittimamente dichiarata inefficace, in quanto diretta, da un lato ad estinguere con mezzi anormali debiti preesistenti e, dall’altro, a costituire una garanzia per gli stessi. Tuttavia, conclude la Suprema Corte, l’intervenuta revoca, nei termini sopra esposti, non comporta l’esclusione dell’ammissione al passivo – in via chirografaria – delle somme erogate, nel caso in cui le stesse siano state in parte concesse a titolo di nuova finanza, non costituendo, quindi, l’operazione mera simulazione o novazione.