Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Ai sensi dell’art. 653 c.p.c. non cessano, nei limiti della somma e della quantità ridotta, gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto, nonostante la parziale revoca di quest’ultimo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: ammissione al passivo - decreto ingiuntivo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 marzo 2018, n. 11964, depositata il 16 maggio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di ammissione allo stato passivo fallimentare e ha affermato che il credito della banca, in forza di un’ipoteca iscritta a seguito di un decreto ingiuntivo, deve essere ammesso al privilegio, nonostante la parziale revoca del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, una banca era creditrice nei confronti del fallimento per una somma garantita da ipoteca iscritta in forza di decreto ingiuntivo; tuttavia tale decreto era stato in parte revocato e, pertanto, il giudice delegato aveva ritenuto che il credito vantato dalla banca non godesse più del grado di privilegio. Di avviso opposto era la corte d’appello, la quale decideva in favore dell’ammissione del suddetto credito in via privilegiata sulla base del fatto che, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., gli effetti delle iscrizioni ipotecarie perdurano nonostante la parziale revoca di decreto ingiuntivo, seppur nel rispetto dei limiti della somma ridotta. Tale decisione è stata, infine, confermata dalla Suprema Corte.