Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità penale-tributaria di amministratori, sindaci e revisori (di Luciano Tarditi)


Si impone una precisazione e un evidente riduzione del tema che mi è stato affidato perché dovendosi trattare della responsabilità penale tributaria di amministratori sindaci e revisori risulta evidente come essendo le figure sanzionate dal d.lgs. n. 74/2000 prevalentemente quelle dell’amministratore e del sostituto d’imposta, non esistono particolari situazioni che vedano sindaci e revisori quali soggetti attivi dei reati prevalentemente dichiarativi che sono rappresentati nel 74/2000. A questo punto, piuttosto che affrontare le varie figure che coinvolgono la responsabilità penale tributaria degli amministratori che sono svariate e introducono una serie di problematiche veramente imponente, preferisco concentrarmi sul profilo di responsabilità che viene ad attingere l’impresa o la società allorché l’amministratore ponga in essere reati di natura tributaria. Faccio perciò riferimento alla più pregnante delle misure di natura patrimoniale che possano attingere l’impresa o la società cioè la confisca delineata dal recente art. 12-bis inserito nel d.lgs. n. 74/2000 dall’art. 10 del d.lgs. n. 158/2015. Questo ultimo decreto ha infatti rimodulato molti dei reati prima previsti dalla 74/2000 prevalentemente aumentando le soglie di rilevanza penale e ha introdotto, nel corpo della normativa l’art. 12-bis il riferimento alla misura patrimoniale della confisca. L’art. 12-bis come modificato detta oggi dunque il più corretto contenuto della confisca nei reati tributari. Prima dell’introduzione attraverso l’art. 158/2015 nella 74/2000 dell’art. 12-bis (che delinea la sanzione della confisca per i reati tributari) non è che non fosse concepita e ammessa la confisca, anzi di essa veniva data ampia attuazione. Ma il riferimento era all’art. 1, comma 143, della n. 104/2007 che faceva riferimento all’art. 323-ter c.p. in origine concepito solo per applicarsi per i reati contro la pubblica amministrazione. La peculiarità dell’art. 12-bis è che estende la possibilità di confisca, (vedremo poi in quali forme) un caso in più rispetto a quelli fotografati dall’art. 1, comma 143, della n. 104/2007. Sostanzialmente la precedente normativa prima del decreto n. 158/2015 che ha inserito il 12-bis prevedeva che si potesse applicare la confisca in relazione sostanzialmente a tutti i reati della 74/2000 quindi 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11 con esclusione dell’art. 10. Oggi invece il riferimento che fa il 12-bis a tutti i reati del decreto determina la sanzione di natura patrimoniale della confisca anche in caso di violazione dell’art. 10 relativo all’occultamento o distruzione di documenti contabili, fattispecie che in precedenza non era considerata e soprattutto non era sanzionabile sotto il [continua..]

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