Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Le banche dati del Terzo Settore nell'ambito delle fonti informative e processuali (di Federico Moine-Stefania Branca)


Gli autori evidenziano – in prima battuta – alcune criticità della riforma del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (cd. “Codice del Terzo Settore”), in ordine all’obiet­tivo di creare un’unica banca dati per il reperimento delle fonti informative sugli enti no profit. Successivamente, gli autori proseguono nell’elencare e nel descrivere le undici banche dati del terzo settore ad oggi esistenti, segnalando la possibilità di giungere, attraverso la loro consultazione, ad un risultato parzialmente soddisfacente e auspicando – però – la pronta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, per gli enti no profit minori e per quelli, ad oggi, ancora esclusi, di una modalità semplificata di accesso al Registro medesimo e di gestione delle informazioni richieste.

The authors highlight – in the first instance – some critical aspects of the reform of the non-profit sector, pursuant to legislative decree no. 117 of 3 July 2017 (the so-called “Non-Profit Code”), regarding the objective of creating a single database for finding information sources on non-profit organizations. Subsequently, the authors continue to list and describe the eleven non-profit sector databases, to date, existence, pointing out the possibility of reaching, through their consultation, a partially satisfactory result and hoping – however – for the prompt establishment of the United National Registry of the Non-profit Sector and, for minor non-profit organizations and those, to date, still excluded, a simplified method of accessing the Register itself and managing the information required.

Keywords: database – non-profit organizations – united national register of the non-profit sector.

SOMMARIO:

1. La difficoltà nel reperimento di fonti informative sugli enti no profit in virtù dell'ampiezza e dell'eterogeneità di tale ambito - 2. Le criticità della riforma del terzo settore in rapporto all'obiettivo di creare un'unica banca dati informativa - 3. Le 11 diverse banche dati oggi esistenti relative agli enti no profit - 4. Conclusioni


1. La difficoltà nel reperimento di fonti informative sugli enti no profit in virtù dell'ampiezza e dell'eterogeneità di tale ambito

Un aspetto che talvolta genera problemi non irrilevanti in ambito processuale è rappresentato dal reperimento di fonti informative relative agli enti no profit, cioè agli enti senza scopo di lucro, tipicamente rappresentati da associazioni, fondazioni e comitati, nonché da istituzioni o da altre tipologie di enti variamente denominati, diversi dalle società. In senso lato, il comparto cui appartengono tali enti può venire definito come terzo settore, in questo senso indipendentemente dalla definizione letterale che è stata data alla recente riforma introdotta in via principale dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (anche denominato Codice del Terzo Settore), in quanto non tutti gli enti senza scopo di lucro vengono o verranno ricompresi (per nor­ma o per opzione) in tale riforma. La galassia degli enti senza scopo di lucro è molto ampia e, a titolo meramente esemplificativo, mutuando anche dalla riforma sopra citata, ricomprende organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute (nei più svariati campi di attività), fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società (pensiamo ai comitati), costituiti pur sempre per il perseguimento di una finalità di natura sociale. Pensiamo altresì, quali enti no profit, alle formazioni ed associazioni politiche, ai sindacati, alle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, alle associazioni di datori di lavoro, ai corpi volontari dei Vigili del Fuoco, agli enti della Protezione Civile.  Dunque, l’eterogeneità è la caratteristica peculiare del mondo no profit. Da ciò discende una frammentazione delle relative fonti informative, imperniate su una pluralità di registri ed elenchi a cui la riforma del terzo settore sta cercando di dare una sistemazione, ma con risultati oggi ancora insufficienti e che, anche in prospettiva, paiono soltanto di parziale soddisfazione. La ragione di tale affermazione risiede nel fatto che l’adesione alla riforma del terzo settore da parte degli enti senza scopo di lucro, con la conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non riveste carattere obbligatorio per molte tipologie di enti (vedasi per tutti le [continua ..]


2. Le criticità della riforma del terzo settore in rapporto all'obiettivo di creare un'unica banca dati informativa

Altro aspetto critico della riforma del terzo settore, per inciso, è anche quello legato ai tempi molto lunghi per la sua attuazione, se si pensa che, a distanza di oltre due anni dall’emanazione del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), molte delle disposizioni in esso previste sono ancora inattuate, a partire da quella principale di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che, secondo le ultime informazioni di fonte ministeriale, dovrebbe vedere la luce intorno alla metà del 2020. Certamente, una volta in funzione, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rappresenterà, per gli enti che vi saranno iscritti, una banca dati fondamentale e del tutto analoga a quella oggi esistente per le imprese presso i Registri delle Imprese tenuti dalle Camere di Commercio. In esso, infatti, troveremo tutte le informazioni relative alla costituzione dell’ente, all’oggetto dell’attività svolta, alle generalità dei soggetti che lo rappresentano, ai bilanci, ai rendiconti delle raccolte fondi, al possesso o meno della personalità giuridica, al carattere commerciale o meno dell’attività svolta, alle modifiche statutarie, alle operazioni straordinarie. Ma, come detto, ciò sarà possibile solo per gli enti iscritti. Molti enti no profit, viceversa, non lo saranno, per scelta o per preclusione di legge. Questo è il vero limite della riforma.


3. Le 11 diverse banche dati oggi esistenti relative agli enti no profit

Ad oggi, sulla scorta di quanto sopra rilevato, possiamo comunque individuare ben 11 diverse banche dati in cui reperire informazioni relative agli enti senza scopo di lucro. Proviamo dunque ad entrare sinteticamente nel merito di ciascuna di esse. Una prima banca dati di fondamentale importanza è rappresentata dall’A­nagrafe Tributaria tenuta dall’Agenzia delle Entrate. Il servizio è ad accesso libero e consente in via immediata di verificare, da parte di chi vi sia interessato, la validità del codice fiscale di un ente no profit e la corrispondenza tra codice fiscale e denominazione dell’ente. In tal modo, si può ottenere una prima importante informazione sull’esistenza dell’ente e sul presunto svolgimento di attività da parte di esso. L’Anagrafe Tributaria, in realtà, contiene molte più informazioni, quali, tra le altre, quelle relative all’atto costitutivo ed allo statuto dell’ente (che sono sottoposti a registrazione obbligatoria), alle generalità dei legali rappresentanti, alle dichiarazioni fiscali presentate, ai compensi corrisposti a terzi, ai conti correnti ed ai rapporti finanziari accesi a nome del­l’ente; tali informazioni, però, non sono liberamente accessibili da parte dei terzi, ma lo possono essere da parte dell’autorità giudiziaria nell’ambito della propria attività. L’Anagrafe Tributaria rappresenta dunque una fonte informativa di primaria importanza ed il suo utilizzo dovrebbe nel tempo ampliarsi in virtù della messa a regime, al suo interno, dell’Archivio dei Rapporti Finanziari, attraverso il quale si può accedere alle informazioni su conti correnti ed attività finanziarie riconducibili ai singoli enti. Una seconda banca dati degli enti no profit è rappresentata dai Registri regionali delle persone giuridiche private, istituiti ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, in cui sono iscritte le fondazioni e le associazioni aventi personalità giuridica, che perseguono i loro scopi nell’ambito del territorio di una sola regione. Nei registri in esame troviamo le informazioni relative alla costituzione dell’ente, alle sue eventuali vicende modificative ed alle cariche sociali. Tali registri sono pubblici (a titolo esemplificativo, sul sito della Regione Piemonte è riportato l’e­lenco degli enti iscritti), ma il limite [continua ..]


4. Conclusioni